Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40731 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME,
che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 aprile 2024 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato COGNOME NOME per i reati previsti dagli artt. 48-479 cod. pen. (capo A) e 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capo B).
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, rilasciando dichiarazioni mendaci e allegando documentazione contraffatta attestante fatti non rispondenti al vero, avrebbe indotto in errore il AVV_NOTAIO, che formava l’atto costitutivo della società “RAGIONE_SOCIALE“, avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, attestando falsamente che il capitale sociale, determinato in euro 200.000.000,00, era stato interamente versato mediante l’assegno postale n. 0656650462-00, risultato poi contraffatto, in quanto emesso per l’importo di euro 10,00.
L’imputato, inoltre, avvalendosi della suddetta società per azioni, nonché di alcuni siti internet e video promozionali, pubblicati sul portale youtube.it , avrebbe offerto e promosso, mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari, strumenti finanziati e attività di investimento, senza esservi abilitato Avrebbe esercitato, inoltre, l’attività di consulente finanziario abilitato all’offer fuori sede, senza essere iscritto nell’apposito albo.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178, 179 e 456 cod. proc. pen.
Sostiene che il decreto di giudizio immediato, notificato in data 7 marzo 2022, sarebbe nullo, in quanto notificato agli originari difensori (NOME COGNOME e NOME COGNOME), quando invece l’imputato, il 21 febbraio 2022, aveva revocato i predetti difensori e contestualmente nominato l’AVV_NOTAIO, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dalla Casa circondariale di Busto Arsizio, dove si trovava detenuto.
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere infondato il motivo di gravame avente ad oggetto tale nullità, ritenendo non provata, in assenza di timbri di ricezione dell’Ufficio matricola, l’effettiva ricezione dell’atto da parte della direzio della Casa circondariale. L’imputato, infatti, aveva espresso la volontà di essere difeso dall’AVV_NOTAIO nell’unico modo che in quel momento gli era consentito e su di lui non gravavano ulteriori oneri.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen.
Contesta la qualificazione giuridica del reato di cui al capo B, sostenendo che il fatto contestato non integrerebbe il reato di falso ideologico commesso, per induzione, dal pubblico ufficiale in atti pubblici, bensì il reato di falsità ideologi commessa dal privato in atto pubblico.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata e illogica, atteso che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrato il reato previsto dall’art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sebbene mancassero alcuni elementi costitutivi della fattispecie in questione.
In primo luogo, l’imputato non avrebbe svolto l’attività di consulenza in ordine all’acquisto di prodotti o strumenti finanziari né avrebbe operato come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, per conto di un istituto di risparm Mancherebbero, inoltre, i requisiti della professionalità e della pubblicità della condotta illecita.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen.
Contesta la decisione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa di rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
L’imputato ha depositato una memoria difensiva, da lui personalmente sottoscritta.
L’imputato ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rinvio presentata dal COGNOME, atteso che nessun rilievo è consentito attribuire, in questa Sede, al personale impedimento dell’imputato. Al riguardo, si deve ribadire che, «nel giudizio di legittimità, non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell’avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell’imputato posto a fondamento dell’istanza di rinvio dell’udienza» (Sez. 6, Sentenza n. 19012 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 269877; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, COGNOME, Rv. 252471). La partecipazione personale, infatti, deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell’imputato solo in quei procedimenti in cui viene
trattato il merito dell’accusa penale, potendo, invece, in altri tipi di procedimento (come quello di legittimità), essere garantito il diritto di difesa e del contraddittori attraverso la rappresentanza dei difensori.
Ancora in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della memoria personalmente sottoscritta dall’imputato. Al riguardo, va ribadito che, «nel giudizio per cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782).
Il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che il documento con il quale l’imputato avrebbe espresso la volontà di nominare l’AVV_NOTAIO (prodotto, peraltro, solo in copia) non risultava mai formalizzato con la sua necessaria consegna al competente personale dell’amministrazione penitenziaria, come, invece, avvenuto per le nomine precedenti e per quelle successive. Il documento, infatti, non presentava i timbri di ricezione della matricola né sottoscrizioni dell’addetto alla matricola, ma riportava esclusivamente la firma del detenuto.
La Corte territoriale, a sostegno della tesi della mancata formalizzazione della nomina, ha, altresì, evidenziato che:
nell’udienza davanti al Tribunale per il riesame, celebrata in data 14 marzo 2022, dunque in epoca successiva a quella in cui sarebbe avvenuta la revoca, l’imputato era assistito dagli avvocati di fiducia originariamente nominati, che, a quel punto, avrebbero dovuto già essere stati esautorati;
il 7 aprile 2022, il detenuto aveva espressamente revocato gli avvocati COGNOME e COGNOME – che, evidentemente, in quel momento erano ancora i suoi legali -, chiedendo espressamente la nomina di un difensore d’ufficio, senza fare alcun cenno all’AVV_NOTAIO;
alla prima udienza del 27 aprile 2022, presente il difensore d’ufficio, l’appellante, detenuto e presente, non aveva evidenziato alcun problema in ordine alla nomina dei difensori.
2.2. Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di reati di falso, si configura l’ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l’attestazione, di cui l’atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall’inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l’ipotesi prevista dall’art. 483 cod. pen., qualora l’attestazione del privato, dell quale l’atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il AVV_NOTAIO si limita a riportare nell’atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l’attestazio del AVV_NOTAIO è limitata soltanto all’esatta riproduzione nell’atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità» (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276632; Sez. 1, n. 2222 del 26/05/1987, COGNOME, Rv. 17632101).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen. Nella sentenza impugnata, infatti, è evidenziato che il AVV_NOTAIO non si è limitato a ricevere una dichiarazione del privato, ma – a causa dell’inganno dell’imputato – ha erroneamente attestato un’attività (il versamento del capitale sociale), avvenuta sotto la sua diretta percezione.
2.3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha reso ampia e logica motivazione in ordine alla sussistenza del reato previsto dall’art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ha espressamente richiamato gli atti dai quali risultava che l’imputato, sebbene fosse privo della necessaria abilitazione, aveva offerto la vendita di strumenti finanziari e promosso attività di investimento, esercitando l’attività di consulente finanziario fuori sede, senza essere iscritto nell’apposito albo (cfr. pagine 14 e ss. della sentenza impugnata).
Ha evidenziato come tali attività fossero svolte in modo professionale e pubblicizzate mediante tecniche di comunicazione a distanza, avvalendosi di due siti web e del portale youtube.it . Attraverso di essi, l’imputato presentava i prodotti finanziari e offriva prestiti e mutui cambializzati (cfr., in particolare, pagine 17 18 della sentenza impugnata).
2.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Va ribadito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità
dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’appar motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti d decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fos provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 de 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258236).
Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata provata, non avendo la parte dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebb state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l’integrazione probato richiesta
3. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso, 1’11 settembre 2024.