Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1344 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1344 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SERDIANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le memorie depositate dalle difese in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata o in subordine con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza emessa il 30 gennaio 2025, riformava quella del Tribunale di Oristano, che aveva accertato la responsabilità penale di COGNOME NOME e COGNOME NOME quanto al capo c), con il quale veniva contestato il delitto di falso ideologico e, ritenuta l’aggravante RAGIONE_SOCIALE fidefacenza su impugnazione RAGIONE_SOCIALE Procura generale territoriale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, rideterminava la pena in melius .
La sentenza del Tribunale di Oristano aveva, inoltre, mandato assolti NOME e NOME dai reati di abuso d’ufficio , contestati ai capi a) e b), perché non previsti più dalla legge come reato.
Il delitto di falso ideologico riguardava la redazione di un verbale di constatazione, redatto da COGNOME e NOME COGNOME – quali ispettori agrari dell’RAGIONE_SOCIALE , sede RAGIONE_SOCIALE Sardegna -che indicava l’esistenza di un atto di diffida , prescrivendo alla ditta RAGIONE_SOCIALE la verifica e rettifica dei sistemi di etichettatura non conformi.
Tale atto di diffida risultava inesistente, in quanto lo stesso mai era stato formalizzato, mentre alcuna infrazione veniva indicata nel verbale di constatazione.
I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza, in particolare in capo al COGNOME, dell’elemento soggettivo del reato di falso ideologico previsto dall’art. 479 cod. pen. in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen.
Lamenta la difesa l’assenza di dolo nella redazione del verbale del dicembre 2016 da parte del RAGIONE_SOCIALE . La dicitura secondo cui ‘sarebbe stata notificata una diffida’ contenuta nel verbale consegnato ai destinatari dell’ispezione costituirebbe, secondo la difesa, il frutto di un mero automatismo redazionale, un refuso contenuto in un format ministeriale standardizzato.
Il COGNOME è inoltre un funzionario estraneo alle vicende contestate ai capi a) e b) che riguardavano NOME e la NOME e, di conseguenza, sottolinea il ricorrente, costui era del tutto ignaro di elementi estranei all’attività ispettiva da lui condotta. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che sia totalmente assente il dolo richiesto per la configurabilità del reato di falso ideologico, in quanto i riferimenti alla ‘diffida” non costituirebbero l’espressione di una volontà fraudolenta e manipolativa, ma un errore materiale, inoffensivo e irrilevante sotto il profilo penale, per altro compiuto da COGNOME che non aveva né interesse né consapevolezza in ordine alla cointeressenza dei COGNOME nella vicenda.
A sostegno di questa ricostruzione il ricorrente afferma che il verbale in cui si fa riferimento alla ‘diffida’ è carente dei requisiti di forma e contenuto richiesti dai modelli ufficiali, allorché una diffida sia effettivamente adottata e notificata. Tale
divergenza è così marcata e vistosa da risultare del tutto inidonea a generare l’effetto giuridico che dovrebbe conseguire una vera diffida.
Aggiunge la difesa che nel caso in esame l’emissione di una diffida non sarebbe stata necessaria né prevista , visto che l’utente aveva già provveduto autonomamente a correggere le etichette. La ‘diffida’ , nel caso di specie, risulterebbe del tutto priva di un valore funzionale, trattandosi di un atto inutilmente notificato a fronte di un adempimento già spontaneamente eseguito dal destinatario. Conclude il ricorrente che l’unica spiegazione plausibile è che si sia trattato di un mero refuso derivante da un format preimpostato.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale proposto dalla difesa, che riconosce come sia necessaria la consapevolezza di integrare il contenuto giuridicamente vincolante del documento per integrare l’elemento del reato psicologico del reato di falso in modo dettagliato e puntuale, il refuso contenuto nel verbale del dicembre 2016 non è sorretto da dolo per i due ricorrenti, non ha inciso su alcun rapporto giuridico, non ha integrato alcun pericolo concreto per la fede pubblica, essendo privo di offensività penale.
Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 323 cod. pen. in ordine all’omessa pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, con riferimento all’abuso d’ufficio.
Lamentano i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME che non sussistono gli elementi costitutivi dei reati di abuso d’ufficio e che la Corte di appello non ne abbia tenuto conto.
Afferma la difesa dei ricorrenti che non vi è stata violazione di una norma di legge o un regolamento relativo al divieto di comunicazione di un numero di telefono anonimo, anche se RAGIONE_SOCIALE NOME, al di fuori dell’ambito ispettivo. La difesa ha inoltre sottolineato che non si è verificato alcun vantaggio economico né danno alla p.a. e che l’attività dell’AVV_NOTAIO si è svolta sulla base di una adesione volontaria da parte dei soggetti coinvolti dal controllo.
Non sussiste prova certa, secondo i ricorrenti , che l’ispettore COGNOME avesse suggerito la nomina di sua NOME ritenendo che le dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME fossero basate su deduzioni personali, prive di riscontri oggettivi.
Aggiunge la difesa che l’ ispettore non fosse cosciente del vantaggio ingiusto procurato alla NOME, valorizzando l’assunto giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’integrazione dell’art. 323 cod. pen. è richiesto il dolo intenzionale, totalmente assente nel caso di specie , oltre che all’insaputa di COGNOME.
I ricorrenti sostengono che l’ispettore COGNOME non abbia prodotto alcuna interferenza nella scelta del difensore da parte dei destinatari del controllo. La difesa valorizza gli elementi secondo cui la nomina fu liberamente effettuata in
dato successiva alla comunicazione telefonica, senza alcun vincolo imposto. L’attività svolta dalla professionista non aveva alcun carattere giurisdizionale e non richiedeva iscrizione in alcun albo, di conseguenza le argomentazioni proposte dalla Corte di appello sarebbero del tutto inappropriate, dato che non esisteva nel caso di specie alcun obbligo di nomina di un legale o un sistema di selezione chiuso o vincolato.
Da ultimo la difesa si sofferma sull’attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianza COGNOME. Il ricorrente afferma che i testimoni COGNOME, COGNOME e COGNOME si siano limitati a recepire le informazioni in modo acritico, convalidando le proprie dichiarazioni vicendevolmente, senza fornire riscontri oggettivi.
Alla luce di tali argomentazioni, la difesa ritiene che la Corte di appello non abbia motivato specificamente sul punto e si sia limitata a mere formule di stile, senza valutare adeguatamente un quadro dal quale potesse emergere l’innocenza dei ricorrenti e la necessità di una formula di assoluzione per insussistenza del fatto e non perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
i ricorsi sono stati trattati senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dei ricorsi è fondato quello nell’interesse di COGNOME in ordine all’elemento soggettivo, per quanto a seguire evidenziato, mentre infondati sono quelli degli altri ricorrenti.
In ordine al primo motivo va evidenziato come la Corte di appello abbia fornito una risposta non adeguata alla doglianza proposta nell’interesse di COGNOME con l’atto di appello , con la quale lamentava l’imputato non essere stato comprovato con adeguata motivazione il coefficiente soggettivo in ordine al delitto di falso ideologico, essendo COGNOME incorso in una negligenza (così nella sentenza impugnata al fol. 15).
A ben vedere la risposta RAGIONE_SOCIALE Corte di appello al motivo di appello è generica, fondata sulla anomalia dell ‘ adempimento spontaneo in assenza di diffida, come prospettata dai ricorrenti, il che avrebbe determinato un insolito sviluppo procedimentale che anche esperti ispettori non avrebbero saputo gestire.
Tale anomalia evidenzierebbe la necessaria consapevolezza da parte degli imputati del falso ideologico commesso.
A ben vedere tale motivazione risulta congrua per la posizione del COGNOME, il quale forniva il numero di telefono RAGIONE_SOCIALE NOME avvAVV_NOTAIO, secondo la Corte di appello, agli imprenditori controllati. Non risulta invece sussistere una motivazione quanto al dolo per COGNOME, che non è stato ritenuto dalla Corte di appello, come anche dall’organo requirente, avere alcuna cointeressenza nelle vicende rifluite nell’abuso di ufficio contestati ai capi a) e b) ai COGNOME, padre e NOME (sul punto vedi anche fol. 7 e foll. 3839 dell’atto di appello) .
Non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna personalizzata motivazione in grado di dare congrua risposta alla doglianza difensiva per COGNOME, sulla quale la sentenza di primo grado aveva effettuato una distinzione rispetto all’interesse di COGNOME (cfr. foll. 50-51).
Pertanto, sul punto, quanto al COGNOME, la doglianza è fondata e la sentenza va annullata con rinvio.
Diversamente sugli ulteriori profili di censura, le sentenze di merito, in doppia conforme, rendono conto RAGIONE_SOCIALE sussistenza oggettiva del delitto di falso in modo corretto e senza manifeste illogicità: le doglianze appaiono sostanzialmente reiterative di quelle proposte in primo come in secondo grado.
3. Il secondo motivo è complessivamente infondato.
Le Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884 -01 in motivazione hanno affermato che «se è indubbio che, tra le diverse cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la formula “perché il fatto non sussiste” deve prevalere su qualsiasi altra formula, il principio così enunciato riguarda il caso RAGIONE_SOCIALE abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto, gravata da impugnazione di cui non si motivi la astratta fondatezza (Sez. 4, n. 22334 del 16/05/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 224836): caso nel quale la presunzione di non colpevolezza, rafforzata dalla sentenza assolutoria con la formula detta, viene giudicata meritevole di RAGIONE_SOCIALE anche ai fini extra -penali e destinata a mantenere la posizione preferenziale accordatagli dalla formulazione dell’art. 129 cod. proc. pen.».
In particolare, Sez. 4, COGNOME, chiariva come quando intervenga abolitio criminis dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell’innocenza dell’imputato, legittimamente pronuncia l’assoluzione con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.
Nel caso in esame la seconda abrogazione è sopravvenuta, invece, ad una “doppia conforme” di sostanziale sussistenza dei delitti di abuso di ufficio, tentato
e consumato, che conduceva alla formula di proscioglimento ‘perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato’.
D’altro canto, la invocata pronuncia di insussistenza del fatto dovrebbe scaturire da una evidenza che nel caso di specie non si rinviene, cosicché sussiste il dovere di immediata rilevazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso in esame, infatti, come osserva Sez. U, Schirru, « l’ abolitio criminis fa venire meno l’esistenza stessa RAGIONE_SOCIALE norma penale incriminatrice nell’ordinamento, come stabilito dal legislatore nell’art. 2, secondo comma, cod. pen., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato, e tale circostanza processuale deve essere immediatamente dichiarata dal giudice».
Anche la richiamata sentenza COGNOME in motivazione chiariva che la declaratoria dell’ abolitio criminis , facendo questa venire meno l’oggetto del rapporto processuale – imputazione che non esiste più – è necessariamente pregiudiziale ad ogni altro accertamento (Sez. 6 n. 356 del 14/1/2000, Rv.215285), tanto più che la non evidenza dell’innocenza degli imputati rende ultronea e defatigante qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.
Anche nel caso in esame ci si trova dinanzi a due sentenze di merito (cfr. anche foll. 39-48 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado) che hanno ritenuto difettare l’evidenza di non sussistenza delle condotte di abuso di ufficio, cosicché i citati principi trovano ingresso e applicazione anche nel caso in esame, sostanziandosi la ritenuta non manifesta infondatezza, al più, in una ragione di annullamento con rinvio che frustrerebbe l’immediatezza richiesta dall’art. 129 cod. proc. pen.
Va anche evidenziato che nel caso in esame si verte in tema di una doppia abolitio criminis : il pri mo intervento abolitivo sull’art. 323 cod. pen. riguardava l’esclusione delle violazioni di legge relative a norme regolamentari o di norme di legge generiche, richiedendosi la violazione di specifiche regole espressamente previste dalla legge o da atto avente forza di legge in ordine ad atti vincolati -a seguito RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 23 d.l. n. 76 del 2020, conv . con mod. in l. n. 120 del 2020; il secondo intervento abrogava del tutto l’art. 323 cod. pen. ad opera de ll’art. 1, l. 9 agosto 2024, n. 11 4, che dunque doveva trovare immediata applicazione dinanzi alla Corte di appello che decideva con sentenza del 30 gennaio 2025.
Anche in relazione a tale ultima abrogazione la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello comunque esclude, senza manifeste illogicità, l’evidenza RAGIONE_SOCIALE insussistenza del fatto, come indicato ai foll. 18-21.
Le sentenze di merito hanno fatto buon governo del principio per il quale il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274, in tema di rapporto fra estinzione per prescrizione e assoluzione nel merito).
D’altro canto, le doglianze mosse con il secondo motivo non rappresentano neanche alcun concreto interesse ad ottenere una pronuncia di proscioglimento per insussistenza del fatto.
Difatti, per ritenersi ammissibile, qualsiasi gravame deve tendere in concreto all’eliminazione RAGIONE_SOCIALE lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell’impugnante; nell’ordinamento processuale, invero, non è prevista la possibilità di proporre un impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all’esattezza giuridica RAGIONE_SOCIALE decisione, non sufficiente di per sé ad integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l’interesse normativamente stabilito che sottende l’impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale (Sez. 1, n. 3204 del 06/07/1993, Castagnella Rv. 194852 -01; il principio è richiamato in motivazione in ordine alla abrogazione del delitto di abuso di ufficio da Sez. 6, n. 13615 del 12/02/2025, COGNOME, Rv. 287921 -01).
Ne consegue la complessiva infondatezza del secondo motivo dei ricorsi.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio in relazione all’imputato COGNOME NOME per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari.
Vanno, invece, rigettati i ricorsi di NOME NOME e NOME, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione all’imputato COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari.
Rigetta i ricorsi di NOME NOME e NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME