Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11141 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO che deposita conclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi l’inammissibilità od il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati: AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME per NOME, si riporta ai motivi; AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO NOME e COGNOME NOME che chiedono entrambi l’accoglimento del ricorso nell’interesse di NOME .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 22 luglio 2025, confermava la pronuncia del 14-5-2024 del G.U.P. del Tribunale di Catania che aveva condannato alle pene di legge COGNOME NOME e COGNOME NOME perché ritenuti colpevoli, il primo, di concorso in rapina aggravata e, il secondo, di
concorso in falso in atto pubblico fidefaciente tramite induzione, avente ad oggetto il rilascio del c.d. ‘green pass’ per il RAGIONE_SOCIALE -19.
2 . Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’AVV_NOTAIO per NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
-erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione del ruolo del ricorrente ed alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. dovendosi tenere conto, nella determinazione della pena per il reato concorsuale, del ruolo effettivamente ricoperto da ciascuno nella consumazione del reato; aveva, quindi, errato la Corte di appello nell’escludere il ruolo di minima importanza del ricorrente nella consumazione del reato, dovendo anche essere sottolineata la genericità dell’imputazione elevata a carico di ciascuno che impediva di individuarne il singolo fattivo apporto e la non rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice di secondo grado;
violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen.;
violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
-violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla determinazione della pena;
-vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.
2.1 Con ricorso degli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME nell’interesse di NOME NOME si deduceva:
violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. quanto alla illegittima acquisizione di attività di indagine svolta dal pubblico ministero successivamente al termine di scadenza; al proposito si esponeva che il giudice dell’abbreviato aveva acquisito un documento proveniente da nuova attività investigativa del p.m. dopo che era stata svolta la discussione delle parti ed in seguito al rinvio concesso per le repliche; tale documentazione, avente ad oggetto l’identificazione nominativa del soggetto sottopostosi a vaccinazione RAGIONE_SOCIALE il giorno dei fatti, era stata poi espressamente valorizzata quale elemento per fondare l’affermazione di responsabilità ed aveva inciso sull’esito del giudizio;
motivazione apparente e manifestamente illogica ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. in relazione alla attribuzione del fatto all’imputato, avendo la Corte di appello eluso il confronto con i motivi di impugnazione avanzati avverso la pronuncia di primo grado sul punto;
violazione dell’articolo 606 lettera b) codice procedura penale ed erronea applicazione dell’articolo 476, comma secondo, codice penale poiché il fatto descritto nella imputazione, avente ad oggetto un falso ideologico per induzione riguardante il certificato di vaccinazione RAGIONE_SOCIALE rilasciato al ricorrente, doveva essere ricondotto alla diversa fattispecie di cui all’articolo 481 codice penale, in ragione della qualifica attribuibile ai soggetti indotti in errore; invero, aveva errato il giudice di appello nel ritenere che i medici indotti in errore potessero essere qualificati quali esercenti un pubblico RAGIONE_SOCIALE e ciò alla luce del particolare rapporto tra i sanitari operanti all’interno degli uffici vaccinali e l’amministrazione di riferimento che doveva farli qualificare semplici persone esercenti un RAGIONE_SOCIALE di pubblica necessità; ne conseguiva che la certificazione verde RAGIONE_SOCIALE, il cosiddetto ‘green pass’, non costituiva esplicazione di potere certificativo poiché non formava né concorreva a formare la volontà della pubblica amministrazione, trattandosi di mera attestazione qualificabile ai fini penali come certificazione amministrativa; il fatto, pertanto, doveva qualificarsi ai sensi dell’articolo 481 codice penale;
violazione di legge sotto il profilo dell’erronea interpretazione della stessa con riferimento alla ritenuta natura fidefacente della documentazione sulla quale sarebbe ricaduta la falsità ideologica contestata in imputazione e, conseguentemente, erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell’articolo 476 del codice penale; si sottolineava al proposito che da alcuna normativa poteva ricavarsi la natura di fede privilegiata della documentazione relativa all’avvenuta somministrazione del vaccino anti RAGIONE_SOCIALE; tale atto non poteva qualificarsi come di fede privilegiata poiché tale nozione è limitata ai soli aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale e non si estende alle valutazioni compiute dallo stesso od alle dichiarazioni rese dalle parti al medesimo; pertanto, quanto attestato nella documentazione formata dai sanitari del centro vaccinale, non appariva riconducibile alla nozione di atto fidefacente non avendo funzione di prova privilegiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse del NOME è proposto per motivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all’analisi della Corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si è dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della
circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, va preliminarmente ricordato come, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051 – 01); e con specifico riferimento al tema del concorso nel reato di rapina si è poi stabilito che non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga (Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356 01).
1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, con doppia valutazione conforme, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo dell’imputato specificando come lo stesso avesse messo a disposizione la propria autovettura per la consumazione del delitto, assicurando anche la fuga dal luogo di esecuzione; inoltre, sempre il ricorrente, aveva altresì partecipato alle fasi di sopralluogo cosicché il concorso dello stesso nei fatti appare essersi svolto in un arco temporale antecedente, contemporaneo e susseguente l’esecuzione del fatto di reato e con modalità tali che appaiono certamente incompatibili con l’invocata attenuante di cui all’articolo 114 del codice penale. Né al proposito alcuna rilevanza può assumere la dedotta indeterminatezza dei ruoli nel capo di imputazione poiché nelle fasi di merito si è adeguatamente ricostruito il contributo fornito dal COGNOME ai fatti con una specificazione di condotte incompatibili con l’invocata attenuante.
1.2 Anche le ulteriori doglianze appaiono meramente reiterative ed anche aspecifiche poiché la Corte di merito ha correttamente escluso la possibilità di concedere l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità a fronte di un importo del profitto illecito incompatibile con detta circostanza ed escluso, anche, la possibilità che, a fronte di una sottrazione dell’importo pari a circa 5.000 € , il risarcimento offerto dagli imputati potesse integrare la fattispecie di cui all’articolo 62 numero 6 del codice penale.
1.3 Infine, la Corte di merito, con motivazioni non censurabili nella presente sede di legittimità, ha anche escluso la possibilità di concessione delle attenuanti generiche in ragione della negativa personalità del ricorrente e del comportamento processuale dello stesso, riconosciuto la recidiva a fronte della reiterazione di condotte predatorie in danno del patrimonio e della persona, indicative di maggiore pericolosità sociale, e determinato la pena in misura pari all’assoluto minimo edittale con un aumento per continuazione di entità evidentemente minima. Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni denunciate in ricorso mentre, l’ultima doglianza in tema di statuizioni civili risulta del tutto generica e comunque manifestamente infondata alla luce delle specifiche considerazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 26 e 27 della motivazione circa la liquidazione equitativa anche del danno non patrimoniale.
1.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Il ricorso avanzato nell’interesse del COGNOME è infondato e deve essere respinto. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 28-32 della motivazione, ha spiegato le ragioni della correttezza dell’ope rato del giudice delle indagini preliminari che aveva disposto un’integrazione probatoria avente ad oggetto l’individuazione dell’imputato quale soggetto cui facevano riferimento i conversanti di una intercettazione. Al proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria “ex officio” non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del “thema probandum”, ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246 – 01); il giudice, quindi, può disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017 Ud. (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272459 -01) senza che incorra in alcuna violazione del diritto di difesa o, come pure dedotto, di violazione dei termini delle indagini preliminari che incombono sull’attività del pubblico ministero e non dell’organo chiamato a giudicare.
2.1 Il secondo motivo è inammissibile poiché deduce una lettura alternativa di mezzi di prova ed in specie di conversazioni intercettate non prospettabile nella fase di legittimità; va ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della non riferibil ità all’imputato quale soggetto che si era procurato il falso ‘ green pass ‘ .
2.2 Il terzo ed il quarto motivo, che lamentano violazione di legge sia in relazione alla natura del rapporto di lavoro tra medici addetti agli uffici di vaccinazione contro il RAGIONE_SOCIALE-19 che alla natura fidefaciente del documento rilasciato, il c.d. ‘green pass’ , prospettano una ricostruzione del rapporto di impiego e della natura dell’atto mai dedotta nelle fasi di merito e che pure richiede specifici accertamenti in fatto non esposti nel corso dei precedenti gradi del giudizio.
E comunque, pure a volere ritenere le doglianze deducibili perché aventi ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti, va in primo luogo osservato che la natura del rapporto di lavoro tra i medici addetti al RAGIONE_SOCIALE vaccinale nella fase dell’emergenza RAGIONE_SOCIALE e la pubblica amministrazione non rileva in via essenziale ai fini della qualificazione della funzione agli stessi attribuita nei rapporti con i pazienti. Invero, la circostanza che i rapporti di lavoro instaurati con i contratti a tempo previsti d alla legge di bilancio del 2020 non dessero titolo all’accesso ai ruoli del RAGIONE_SOCIALE valeva esclusivamente nei rapporti tra medico e pubblica amministrazione ma non escludeva la funzione di pubblico ufficiale del medico stesso incaricato di effettuare le vaccinazioni alla popolazione interessata. La giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la particolare natura del rapporto che lega il medico alla struttura sanitaria possa farne escluderne la natura di pubblico ufficiale nei rapporti con il paziente; si è così
affermato come il medico convenzionato con l’RAGIONE_SOCIALE riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALE, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, P.g. in proc. COGNOME e altri, Rv. 238439 – 01). Analogamente, in una fattispecie relativa al reato di concorso in falso in atto pubblico del medico per il rilascio di falsa documentazione sanitaria, si è stabilito che riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico dipendente di struttura ospedaliera autorizzato allo svolgimento di attività in regime “intra moenia” allargata, all’esterno della azienda sanitaria, trattandosi di attività inserita in una programmazione unitaria RAGIONE_SOCIALE e soggetta a controlli volti a consentirne lo svolgimento nel rispetto delle finalità istituzionali dell’ente, con predeterminazione delle tariffe nonché della quota da riscuotere per conto dell’ente stesso (Sez. 5, n. 51474 del 04/10/2019, Rv. 277852 – 01).
Ne deriva, quindi, affermarsi che non è la tipologia di rapporto che lega il medico alla p.a. a qualificare le attività dello stesso nei confronti dei pazienti che si rivolgano ad un RAGIONE_SOCIALE pubblico, bensì la natura delle prestazioni offerte dal RAGIONE_SOCIALE in cui il medesimo è incardinato che, nel caso specifico della vaccinazione anti RAGIONE_SOCIALE-19, erano proprio dirette alla somministrazione di farmaci da parte dell’ente pubblico ed al rilascio di specifica certificazione attestante l’avvenuta esecuzione di quella specifica prestazione sanitaria.
Sotto questo profilo, pertanto, va richiamata l’interpretazione che ha già sottolineato la natura pubblicistica della attività e quella fidefaciente dell’atto , essendosi affermato che integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di alterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positività del paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume anche rilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Sez. 3, n. 30766 del 23/05/2025, Rv. 288553 – 01)
Del resto la riconducibilità della condotta di rilascio di certificati di vaccinazione anti RAGIONE_SOCIALE19 all’ipotesi di cui all’art. 481 cod. pen. è smentita dalla interpretazione secondo cui integra il reato di falso materiale in atto pubblico – e non quello di falso in certificato – la condotta di colui che formi un falso certificato
medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici – a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali – documentano un’attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Sez. 5, n. 32446 del 14/03/2013, Rv. 256946 – 01). E nel caso di specie il c.d. ‘green pass’ attesta va proprio un fatto avvenuto sotto la diretta percezione del medico del RAGIONE_SOCIALE che attestava l’avvenuta somministrazione della dose vaccinale, nel caso di specie avvenuta tramite l’induzione in errore ad un soggetto differente da quello che la riceveva.
2.3 Nessun dubbio sussiste, pertanto, anche in relazione alla natura fidefaciente dell’atto essendosi stabilito che i n tema di falso ideologico, costituisce atto pubblico di fede privilegiata quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225 – 01); interpretazione questa che è stata ripetutamente richiamata in tema di atti redatti da personale medico, stabilendosi in casi analoghi che, in tema di falso documentale, il registro delle prestazioni effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE di guardia medica del medico di turno ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantire la pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalità esecutive degli interventi operati. (Sez. 5, n. 40395 del 29/09/2025, COGNOME, Rv. 289022 – 01). Nello stesso senso deve pertanto ritenersi che ha natura di fede privilegiata anche il c.d. ‘ green pass ‘ che attesta l’av venuta somministrazione del vaccino eseguita dal medico incaricato del RAGIONE_SOCIALE a favore del privato avvenuta sotto la sua diretta percezione.
2.4 Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto ed il COGNOME condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, NOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in € 3686,00 oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26 febbraio 2026
IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME