Falso ideologico: inammissibilità del ricorso in Cassazione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema del falso ideologico e dei limiti di ammissibilità del ricorso per legittimità. Quando un imputato viene condannato per aver reso dichiarazioni mendaci in atti pubblici, la strategia difensiva deve essere estremamente precisa per superare il vaglio della Suprema Corte.
Il caso di falso ideologico e la condanna
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino alla pena di dieci mesi di reclusione. Il reato contestato riguarda la violazione delle norme sulla semplificazione amministrativa e il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. La Corte d’Appello aveva già confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale del soggetto.
L’imputato ha proposto ricorso lamentando vizi di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità e alla mancata concessione dei benefici di legge. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che le doglianze erano focalizzate su questioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
L’inammissibilità del ricorso deriva principalmente dalla genericità dei motivi esposti. La difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza offrire nuovi spunti critici che potessero evidenziare un errore di diritto nella sentenza impugnata.
La genericità dei motivi di ricorso
Un ricorso che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è destinato al rigetto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito della causa, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Sospensione condizionale e attenuanti generiche
Un punto centrale della decisione riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena. Il giudice di merito ha negato il beneficio basandosi su un giudizio prognostico negativo. Tale valutazione è stata influenzata dalla pluralità delle condotte illecite poste in essere e dalla personalità dell’imputato, elementi che suggeriscono il rischio di reiterazione del reato.
Allo stesso modo, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità complessiva del comportamento tenuto dal condannato. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere l’enunciazione specifica dei motivi. Se le censure sono meramente reiterative di quelle d’appello e non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile. Nel caso di specie, la pluralità di condotte e la valutazione della personalità hanno giustificato il rigetto di ogni beneficio di legge.
Le conclusioni
La decisione conferma il rigore della giurisprudenza nel valutare i ricorsi in materia penale. La condanna a dieci mesi di reclusione diventa definitiva e il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento evidenzia l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade quando la difesa non specifica chiaramente gli errori di diritto della sentenza impugnata o si limita a riproporre argomenti già respinti in appello.
Perché può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio può essere negato se il giudice, valutando la personalità del reo e la gravità dei fatti, ritiene probabile che il soggetto possa commettere nuovi reati in futuro.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1476 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1476 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Verbania che lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e 48:3 cod. pen;
Letta la memoria trasmessa per l’odierna udienza;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità, articola doglianze del tutto generiche e versate in fatto;
Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta il medesimo vizio in riferimento all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa dal giudice di merito tanto in riferimento al giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen., quanto in relazione alla concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., in considerazione della pluralità di condotte e della personalità dell’imputato;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pre,sfele e