Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3426 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto in sede di rito abbreviato, che, a sua volta, ne aveva affermato la penale responsabilità per il delit cui all’art. 479 cod. pen., commesso in qualità di Responsabile del Servizio dei Lavori Pubbli del Comune di Sava (TA), per aver attestato, in atto pubblico ed in relazione ad un intervent manutentivo eseguito dall’RAGIONE_SOCIALE COSTRUZIONI IMPIANTI per conto del Comune, che “le forniture erano state regolarmente effettuate, i servizi regolarmente resi e verifica rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle altre c pattuite”.
1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, di seguito richiamati nei limiti stre necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe optato per la tesi ricostruttiv consulente tecnico del pubblico ministero senza affrontare il parere espresso dal consulente della difesa, senza motivare adeguatamente la propria scelta e, comunque, in presenza di opposte soluzioni fornite dai professionisti, non avrebbe disposto l’indispensabile rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale di primo grado con la nomina di un perito.
1.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e di carenza della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto all’art. 479 cod. pen..
Nel richiamare, nuovamente, l’antitesi tra gli elaborati dei consulenti dell’accusa e della di e la puntualità dei rilievi formulati dal consulente di parte, il ricorrente ha rimarcato Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la conferma della sentenza di condanna “sulla posa dei cordoli” dell’opera di sistemazione dell’arredo urbane da parte dell’impres appaltatrice, la cui fornitura non sarebbe invece stata prevista; avrebbe negato, in modo congetturale e in spregio a parametri di natura scientifica, la riconducibilità dei vizi del ad eventi vandalici o meteorici; avrebbe omesso, in definitiva, di applicare le tesi scienti nella esplicitazione – non del merito dei giudizi tecnici espressi ma – del “metodo” adottato propendere per l’una o l’altra rielaborazione.
Alla Corte, pertanto, sarebbe spettato (pag. 11 del ricorso) “il compito di verificare se la spiegazione fornita dal provvedimento gravato fosse razionale e logica, non quello di verificar se la tesi accolta fosse esatta”.
1.3.11 terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull’assunta insussistenza di indicatori positivi in tale direzione, senza peraltro rispettare i parametri
all’art. 133 cod. pen. e senza tener conto dell’esigenza di approfondimento della motivazione ove il giudice applichi una pena che si discosti dai minimi edittali.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.1 primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, sono aspecifici e manifestamente infondati.
I giudici dei gradi di merito, in un contesto di cd. doppia conforme, hanno fatto buon govern dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una per d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quel ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragio della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle part ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità proce ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile sede di legittimità”(Cass. sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 263435; sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, P., Rv. 273159).
Come del resto richiamato nel corpo del ricorso per cassazione, è principio ricorrente che “in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologic dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la prelimin indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differe valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacab in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; sez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151).
Costituisce poi ius receptum che “in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può f ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice riteng di non poter decidere allo stato degli atti” (ex multis, Cass. sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).
Orbene, con motivazione razionale, persuasiva e certamente immune da carenze di logicità intrinseca, la Corte territoriale – all’esito di una corretta ed esauriente ponderazione
risultanze delle consulenze del pubblico ministero e della difesa – si è espressa, in armonia c le riflessioni declinate dalla sentenza del Tribunale, per la congruità delle conclu rassegnate dalla prima, per un verso confortate dai rilievi fotografici – cfr., sul punto, quanto illustrato a pag. 5 della sentenza di primo grado (“a brevissima distanza dall’esecuzione dei lavori., una parte degli stessi si era completamente ribaltata e staccata dal suolo…”) e per altro verso non contraddette dalle osservazioni del professionista nomiNOME dall’imputato e, particolare, ha rimarcato che:
per la posa dei cordoli dell’intervento di arredo urbano, oggetto dell’appalto, non era s eseguito alcuno scavo, la cui necessità era stata indicata anche dal tecnico di parte – pag. sent. impugnata, pag. 5 sent. primo grado – e la cui realizzazione era stata prevista d computo metrico allegato al progetto;
i cordoli – indipendentemente dalla previsione contrattuale di un allettamento posteriore o una fornitura di elementi ad incastro maschio-femmina – erano stati posati senza eseguire un idoneo allettamento inferióre e, comunque, collocati su di uno strato di malta sottile insufficiente a garantirne adeguato ancoraggio al suolo.
I motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugNOME, si limitano ad invocare, con enunciati autoreferenziali e con invito ad una non consentit rivisitazione, in questa sede, del costrutto probatorio, la preferibilità delle riflessi consulenza di parte – anche a riguardo, in particolare, di processi causali ipotetic indimostrati, come quelli derivanti da eventi meteorici o da atti vandalici – non esprim specifiche critiche alle metodologie adottate dal consulente tecnico del pubblico ministero nel realizzazione del proprio elaborato e citano massime giurisprudenziali alle quali le sentenze d gradi di merito si sono conformate, in tal guisa finendo per prestare il fianco ad anche u censura di manifesta infondatézza.
2.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da part giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci vedano, in particolare, pag. 7 sent. primo grado e pag. 6 sent. appello, che ha posto l’accent sul pregiudizio economico arrecato dalla condotta all’imputato alla pubblica amministrazione alla quale era istituzionalmente preposto).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte,. secondo cui il giudi quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
D’altro canto, il motivo di doglianza è di puro stile e non tiene in considerazione la lievi trattamento punitivo, assestato sui minimi di legge.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023
Il consigliere estensore
Il Presidente