Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16507 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 440/2025
Michele Romano
Relatore –
UP – 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 40406/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mugnano di Napoli il 22/04/1980
COGNOME nato ad Amalfi il 07/06/1969
COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Vico Equense il 11/06/1969
avverso la sentenza del 14/06/2024 della Corte di appello di Salerno
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha
parzialmente riformato la sentenza del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Salerno che aveva prosciolto NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle imputazioni di falso in atto pubblico e di turbata libertà degli incanti per insussistenza del fatto.
A NOME COGNOME responsabile del settore «Innovazione, ambiente e lavori pubblici» del Comune di Amalfi, e a NOME COGNOME quale istruttore del procedimento amministrativo, si contesta di avere attestato, con determina n. 286 del 28 marzo 2019, di affidare, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla RAGIONE_SOCIALE di Brangi COGNOME i lavori di manutenzione straordinaria presso una scuola, in realtà già effettuati nel gennaio 2019 dalla medesima ditta, in tal modo turbando l’andamento della gara ad evidenza pubblica mediante trattativa privata.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione osservando che, non essendo stata espletata una gara pubblica, non poteva ritenersi sussistente il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. e che neppure era dimostrato che i lavori appaltati fossero stati eseguiti prima della determina del 28 marzo 2019.
La Corte di appello, accogliendo parzialmente l’impugnazione del Pubblico ministero, ha affermato la penale responsabilità dei tre imputati per concorso nel delitto di falso in atto pubblico e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia, confermando nel resto la sentenza impugnata. Anche sulla base di una nuova prova testimoniale, ha ritenuto provata la anteriorità almeno parziale dell’esecuzione delle opere di cui alla determina.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale sostenendo che i motivi di impugnazione non sarebbero specifici, non attaccando essi le ragioni della decisione del Tribunale, ma limitandosi a richiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e comunque una rivalutazione delle prove.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’accoglimento, da parte della Corte di merito, della istanza di rinnovazione dell’istruttoria avanzata dal Procuratore generale con il suo appello, in quanto nella relativa ordinanza non vengono spiegate le ragioni per cui le prove nuove sarebbero decisive; né la Corte di appello poteva disporre la rinnovazione dell’esame testimoniale di soggetti che non erano stati sentiti nel corso del giudizio di primo grado.
Inoltre, almeno la deposizione del teste COGNOME non era decisiva, trattandosi di testimonianza indiretta, avendo egli riferito circostanze apprese dal teste NOME COGNOME
La Corte aveva anche esaminato il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Amalfi, violando i limiti consentiti dalle norme che garantiscono il contraddittorio tra le parti.
La Corte, sentendo il teste e disponendo l’acquisizione del verbale di inizio dei lavori, aveva introdotto elementi nuovi, mentre la rinnovazione dell’istruttoria ha carattere eccezionale e può avere ad oggetto solo le prove assunte dal giudice di primo grado.
Inoltre, la Corte di appello, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato la pronuncia di condanna.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 479 cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Segnala che l’atto che si assume ideologicamente falso è una determina, avente valore di atto amministrativo di competenza esclusiva del dirigente del servizio, e non una delibera, che compete ad un organo politico, cosicché esso non ha valore di attestazione. Né sono stati mossi rilievi all’iter amministrativo che ha preceduto la determina del 28 marzo 2019.
I lavori oggetto della determina erano finalizzati all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico onde utilizzarlo come sede elettorale per le elezioni europee del 23 maggio 2019.
Più precisamente i lavori erano elencati nella relazione tecnica datata 11 marzo 2019, con allegato computo metrico del 3 gennaio 2019; tali documenti erano stati depositati dal Pubblico ministero all’udienza del 16 marzo 2021.
I lavori erano stati affidati direttamente dal dirigente del settore alla ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) , d.lgs. n. 50 del 2016, in data 13 marzo 2019 e nella stessa data si era perfezionato il contratto. I lavori erano poi terminati a giugno del 2019 a causa del maltempo, protrattosi per l’intero mese di maggio, che non aveva reso possibile l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione del tetto; l’edificio era stato comunque utilizzato per le operazioni di voto.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione e la sua contraddittorietà dovuta anche al travisamento delle prove.
Il teste NOME COGNOME, consigliere di minoranza del Comune di Amalfi, non essendo mai entrato nell’edificio scolastico, si era limitato a riportare quanto riferitogli da NOME COGNOME. Quest’ultimo a sua volta aveva riferito di una tombolata natalizia organizzata nell’edificio, alla quale egli non aveva partecipato; aveva appreso dai concittadini che un muro sito nell’atrio dell’edificio sino a febbraio del 2018, epoca in cui egli aveva frequentato l’istituto scolastico, era stato abbattuto, come egli aveva poi potuto direttamente
constatare nel febbraio del 2019; aveva anche realizzato una fotografia dell’ambiente.
La teste NOME COGNOME Comandante della Polizia municipale, ha riferito che, a seguito di un esposto del consigliere comunale COGNOME in cui si affermava che i lavori erano stati già effettuati in precedenza e forse pagati due volte, in data 5 aprile 2019 aveva eseguito un’ispezione dei locali, constatando che i lavori erano stati in parte eseguiti ed in parte erano in corso di esecuzione, mentre non erano stati neppure iniziati i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici di copertura dell’edificio; più specificamente, delle quattro aule dell’edificio scolastico, due erano state pitturate, in una terza aula i lavori di pittura erano iniziati e nella quarta non era ancora stata effettuata alcuna opera. Ha aggiunto che non vi era un verbale di consegna dei lavori e che in genere, trattandosi di lavori di importo modesto, il verbale non veniva predisposto.
La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva ritenuto non sufficientemente provato il falso ideologico, mentre in realtà dal testo della motivazione della sentenza di primo grado risultava che non vi era neppure un minimo indizio della sussistenza del reato. Inoltre, la Corte ha desunto la prova del reato dalla circostanza che all’interno dell’edificio scolastico, abbattendo un tramezzo, era stato possibile ospitare una tombolata natalizia, trascurando del tutto le prove acquisite, atteso che dalla relazione tecnica e dal computo metrico risultava che i lavori appaltati non contemplavano l’abbattimento del tramezzo.
La Corte di appello ha anche utilizzato quale elemento di prova a carico degli imputati la mancata redazione del verbale di consegna delle opere, mentre questa circostanza ha un valore neutro e comunque dall’istruttoria era emerso che per lavori di importo modesto come quelli oggetto della determina (euro 11.900,00 oltre IVA) era prassi non redigere il verbale di consegna delle opere.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62bis cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla sussistenza del dolo e non ad un mero errore degli amministratori e siffatta motivazione risulterebbe illogica in quanto il dolo è l’elemento soggettivo del reato, la cui mancanza escluderebbe l’illecito penale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in conseguenza del travisamento della prova e dell’utilizzazione di prove inutilizzabili.
Segnala il ricorrente che la Corte di merito ha ritenuto provato che i lavori fossero stati realizzati prima della determina n. 286 del 28 marzo 2019 perché
già in occasione delle feste natalizie era stato creato, abbattendo un tramezzo, un grande ambiente che nel mese di dicembre del 2018 aveva potuto ospitare una tombolata.
Sostiene che la rilevanza decisiva attribuita dalla Corte di appello alla creazione, già a Natale del 2018, di un grande vano all’interno dell’edificio scolastico rende illogica la motivazione, atteso che all’udienza del 16 marzo 2021 era stata prodotta la relazione tecnica ed il computo metrico sulla base dei quali era stata emessa la determina e che da tali documenti risultava che l’eliminazione del tramezzo non aveva costituito oggetto del contratto di appalto.
L’abbattimento del muro, sulla base della deposizione del teste NOMECOGNOME deve, quindi, avere costituito oggetto di altro intervento edilizio attuato tra il mese di febbraio 2018 ed il mese di febbraio dell’anno 2019, la cui esecuzione non era stata appaltata alla ditta del ricorrente.
Il teste NOME ha riferito di essere entrato solo nel vano creato dall’abbattimento del muro, non avendo egli fatto ingresso negli ulteriori locali dell’edificio e non essendo salito sul lastrico di copertura.
La Corte di merito non ha chiarito perché i lavori appaltati avrebbero dovuto comprendere l’abbattimento del tramezzo sebbene questo non fosse stato contemplato nella relazione tecnica e nel computo metrico, documenti che neppure sono stati menzionati nella motivazione della sentenza qui impugnata.
Inoltre, la Corte di merito ha anche utilizzato la deposizione del teste NOME nella parte in cui aveva riferito che, a dicembre del 2018, era stata organizzata una tombolata nell’edificio sebbene il teste avesse dichiarato di avere appreso tale circostanza da un’altra persona senza essere in grado di precisarne l’identità. In tale parte, sebbene vertente su circostanza non decisiva, la deposizione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
Il teste ha riferito che l’ unica opera eseguita anteriormente alla determina era l’eliminazione del tramezzo sito al piano terra, cosicché non sarebbe dato comprendere sulla base di quali prove la Corte di merito sia arrivata a stabilire che la massima parte delle opere appaltate era stata realizzata prima della determina del 28 marzo 2019. La motivazione della sentenza di appello risulta, pertanto, del tutto sganciata dalle prove assunte e poggia su un evidente travisamento probatorio.
Inoltre, la Corte di appello ha operato un’illegittima inversione dell’onere della prova laddove ha desunto indizi di colpevolezza del ricorrente dall’omesso rinvenimento del verbale di consegna alla appaltatrice, mentre la teste COGNOME ha riferito che è prassi non redigere il verbale quando i lavori appaltati sono di modesto valore.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 479 e 49 cod. pen., sostenendo che, anche laddove i lavori fossero stati eseguiti anteriormente alla determina che si assume ideologicamente falsa, ricorrerebbe un falso innocuo in quanto la determina avrebbe avuto esclusivamente la finalità di regolarizzare opere effettivamente realizzate dalla ditta appaltatrice. Il disallineamento tra la data della determina e quella dell’inizio dei lavori sarebbe privo di rilevanza probatoria, poiché è pacifica la sussistenza del rapporto tra la ditta del ricorrente ed il Comune di Amalfi avente ad oggetto l’esecuzione delle opere; né la determina ha avuto lo scopo di alterare la procedura di affidamento dei lavori, come del resto riconosciuto dalle due sentenze di merito, cosicché la condotta risulta priva dell’offensività necessaria per integrare il reato di falso ideologico.
Ha proposto ricorso anche NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 581, comma 1bis , e 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., per avere la Corte di merito omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello del Procuratore generale presso la Corte di appello per genericità dei motivi.
In particolare, il Procuratore generale, in presenza di un ribaltamento decisionale, aveva omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza di assoluzione, né aveva mai dedotto travisamenti o vizi nella valutazione delle prove, limitandosi invece ad offrire una propria valutazione del materiale istruttorio per pervenire ad una diversa ricostruzione fattuale; né il Procuratore generale, nel dolersi della ritenuta inutilizzabilità della deposizione del teste COGNOME, ha chiarito perché le dichiarazioni del teste avrebbero carattere decisivo.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché della sua contraddittorietà per effetto del travisamento delle prove.
Sostiene che la sentenza qui impugnata non avrebbe rispettato, pur avendo riformato una sentenza di proscioglimento, il principio della motivazione rafforzata, omettendo di confrontarsi con le ragioni della decisione del Tribunale.
La Corte di merito si è limitata a concludere che la massima parte delle opere era stata realizzata prima della determina sulla base della circostanza che già prima era stato realizzato il grande ambiente che aveva potuto ospitare nel dicembre 2018 una tombolata natalizia, aggiungendo che il mancato rinvenimento di un documento che avrebbe potuto «scagionare gli appellanti» mentre appellante era solo il Pubblico ministero – era un elemento che
avvalorava la responsabilità degli imputati.
In particolare, è mancata la valutazione delle prove documentali e mentre il Tribunale aveva affermato che dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria risultava che il tetto dell’immobile era molto ammalorato e causava infiltrazioni d’acqua, cosicché i lavori non erano completati alla data del 5 aprile 2019, essendo terminati in data 8 giugno 2019, e che la determina non poteva essere ritenuta falsa per avere ordinato l’esecuzione di opere in realtà già realizzate, la Corte di merito si è limitata a fornire una spiegazione probatoria alternativa a quella espressa dal Tribunale.
La motivazione della sentenza qui impugnata, oltre a non essere «rafforzata», poggia su un travisamento probatorio.
Il ricorrente segnala che la Corte di appello ha affermato che il teste COGNOME ha dichiarato di avere appreso dal concittadino NOME che una parte dei lavori – in particolare quelli di tinteggiatura e di recupero dei pilastri – era stata eseguita dalla ditta incaricata prima della determina.
In realtà, all’udienza del giudizio di appello dell’8 marzo 2024, il COGNOME, osservando una fotografia inviatagli dal teste COGNOME nel febbraio 2019, aveva concluso che i lavori di tinteggiatura e di recupero dei pilastri erano stati eseguiti prima della delibera, pur ammettendo di non avere mai visto i locali interessati dalle opere prima dell’esecuzione dei lavori, tanto che egli stesso, nel corso della sua deposizione, si era espresso con toni dubitativi, cosicché la Corte avrebbe dovuto motivare sulla attendibilità delle sue dichiarazioni.
Comunque, il COGNOME non ha affermato che la ditta che aveva eseguito le opere prima del dicembre 2018 fosse quella cui, con la determina che si assume falsa, le stesse erano state appaltate e tale conclusione confligge con le risultanze istruttorie.
Anche il teste NOME non ha mai riferito che le opere fossero state già in precedenza eseguite dalla ditta del Brangi e nemmeno egli ha precisato quali opere sarebbero state già realizzate prima della determina; egli ha invece riferito di avere visto nel febbraio 2019 un solo locale all’interno dell’edificio, non essendo entrato negli altri.
La Corte di merito ha quindi travisato le prove laddove afferma che il COGNOME ha dichiarato di aver saputo dall’COGNOME che le opere erano state già eseguite prima della determina e peraltro dalla medesima ditta alla quale le opere erano state successivamente appaltate.
In ogni caso la motivazione della sentenza qui impugnata avrebbe dovuto chiarire perché si era arrivati a concludere che le opere appaltate erano già state realizzate.
In particolare, la Corte afferma che il teste NOME ha riferito
dell’abbattimento di un tramezzo interno già prima di una tombolata organizzata all’interno dell’edificio in occasione delle festività natalizie del 2018 in occasione della quale era stata anche scattata una fotografia trasmessagli da un concittadino. In realtà, il teste NOMECOGNOME sostiene il ricorrente, ha dichiarato di essere l’autore della fotografia da lui scattata solo nel febbraio 2019 e di avere personalmente constatato che era stato demolito il tramezzo che egli ricordava esistere almeno sino al febbraio 2018, come da lui constatato in occasione dell’ultima volta in cui si era recato all’interno dell’edificio prima del febbraio 2019. Il teste NOME ha affermato che il muro era stato già abbattuto prima del dicembre 2018 perché così gli era stato riferito da una persona di cui non ricordava il nome.
In ogni caso, sottolinea il ricorrente, è palesemente illogico ritenere la determina ideologicamente falsa sulla base della circostanza che un tramezzo era già stato demolito, sebbene la demolizione del tramezzo non costituisse oggetto dei lavori appaltati.
Quanto alle dichiarazioni della teste COGNOME, la motivazione si limita ad affermare che, alla data del 5 aprile, i lavori di tinteggiatura erano stati realizzati in tre stanze e non ancora su una quarta, mentre in realtà la teste aveva affermato che i lavori di tinteggiatura erano stati effettuati in due stanze, erano in fase di completamento in una terza stanza e dovevano essere iniziati nella quarta. In ogni caso le dichiarazioni della teste non chiarivano i temi controversi, ossia se i lavori riscontrati dalla teste fossero stati eseguiti prima della delibera e se i lavori realizzati coincidessero con quelli indicati nella determina.
Neppure la Corte di merito ha spiegato perché i lavori che la teste aveva constatato essere stati già realizzati all’atto del suo sopralluogo avvenuto in data 5 aprile 2019 non potessero essere stati eseguiti successivamente alla determina del 28 marzo 2019.
Infine, la Corte di appello del tutto illogicamente ha tratto conferma della colpevolezza del ricorrente dal mancato rinvenimento del verbale di affidamento dei lavori che avrebbe potuto chiarire l’anteriorità o posteriorità delle opere rispetto al 28 marzo e ciò sebbene lo stesso testimone incaricato della acquisizione del documento avesse chiarito che la prassi non prevedeva che per lavori di modesto importo si procedesse alla redazione del verbale.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello del Procuratore generale.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione della decisione di rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
La Corte di appello doveva limitarsi a risentire i testi già escussi in primo
grado e non poteva assumere prove nuove senza motivare in ordine alla loro decisività e di tale loro qualità doveva eventualmente essere fornita giustificazione nel provvedimento ammissivo; sul punto la Corte di merito, sostiene il ricorrente, ha fornito una motivazione apparente, che non consente di comprendere perché le nuove prove sarebbero assolutamente necessarie.
In ogni caso, le prove nuove non erano necessarie o decisive.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della mancanza o illogicità della motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
Si evidenzia che il dolo è elemento costitutivo del reato e la sua mancanza avrebbe condotto al proscioglimento e si sottolinea che oggetto del giudizio non è la condotta consistita nell’aver consentito l’esecuzione di lavori in assenza di un provvedimento amministrativo, ma quella di aver autorizzato lavori già realizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono infondati, mentre il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
I motivi dell’appello del Procuratore generale sono specifici.
Nel suo gravame l’appellante dapprima riassume gli esiti dell’istruttoria dibattimentale per poi dolersi dell’omessa acquisizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., del verbale di affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice, evidenziando le ragioni della potenziale decisività di tale prova.
In secondo luogo, il Procuratore generale lamenta la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di NOME COGNOME in virtù dell’omesso esame di NOME COGNOME al quale il COGNOME aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti; a tale proposito il Procuratore generale ha evidenziato che nessuna delle parti aveva chiesto l’esame del teste di riferimento, cosicché non poteva trovare applicazione la causa di inutilizzabilità prevista dalla disposizione appena citata.
Il Procuratore generale aveva comunque chiesto con l’atto di appello l’esame del teste NOMECOGNOME in tal modo sollecitando la Corte di merito all’esercizio dei poteri di cui all’art. 507 cod. proc. pen., evidenziando nell’atto di impugnazione le ragioni che in ogni caso rendevano necessaria la sua escussione e quindi il carattere decisivo della prova testimoniale.
Quanto al terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME appare opportuno ricordare, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,
quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515) e nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la dedotta violazione processuale non sussiste.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME sono manifestamente infondati.
Sulla base di quanto sopra esposto, deve escludersi che il Procuratore generale non abbia esplicitato, nel suo gravame, le ragioni per le quali l’acquisizione del verbale di consegna dei lavori alla appaltatrice e la deposizione del teste NOME COGNOME dovevano ritenersi decisive e la Corte di appello, accogliendo le richieste istruttorie del Procuratore generale, ha fatto proprie le ragioni da quest’ultimo indicate nell’atto di appello.
Peraltro, deve aggiungersi che un eventuale accoglimento dell’impugnazione del Procuratore generale – come poi effettivamente avvenuto – imponeva alla Corte di appello di rinnovare, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., le prove dichiarative già assunte in primo grado che, secondo la prospettazione formulata nell’atto di appello, avrebbero dovuto essere diversamente valutate.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Laddove effettivamente con la determina indicata nel capo di imputazione fossero state appaltate opere in realtà già eseguite in precedenza dalla medesima impresa, il delitto di falso ideologico non potrebbe essere ritenuto innocuo.
In tale ipotesi, la esecuzione delle opere sarebbe già avvenuta in precedenza in assenza di un valido contratto, atteso che per i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione, quale è il Comune di Amalfi, richiedono la forma scritta ad substantiam , ossia per la validità del contratto, con la conseguenza che l’impresa non avrebbe potuto richiedere alcun compenso per le opere già eseguite prima della determina.
L’assenza di un valido contratto e degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta, ai sensi del comma 4, che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e) , tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
La falsità oggetto di contestazione avrebbe prodotto l’effetto di porre a
carico dell’ente pubblico oneri che ormai gravavano su coloro che, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano disposto e consentito l’esecuzione, già prima della determina di cui si discute in questa sede, di tutte o di parte delle opere edilizie da questa contemplate.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME sono fondati.
La Corte di appello, nel motivare la sua decisione ha affermato che vi è prova che almeno parte delle opere oggetto della determina indicata nell’imputazione sono state eseguite prima che questa fosse adottata e che a tale conclusione deve pervenirsi considerando che dall’istruttoria sarebbe emerso che già in occasione delle precedenti festività natalizie del 2018 era stata organizzata al piano terra dell’immobile una tombolata, resa possibile dall’eliminazione di un tramezzo che in precedenza ripartiva il vano ove essa era stata tenuta.
La Corte di appello, tuttavia, non chiarisce perché dalla eliminazione del tramezzo dovrebbe ricavarsi la anteriorità dell’esecuzione delle opere appaltate alla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME ed omette di valutare la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale – e nuovamente prodotta in questa sede dai ricorrenti in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ed in particolare della relazione tecnica e del computo metrico allegati alla determina del 28 marzo 2019. Da tali documenti emerge chiaramente che la eliminazione del tramezzo non è inclusa tra le opere appaltate alla RAGIONE_SOCIALE e poiché solo sulla eliminazione di tale tramezzo poggia la decisione di condanna, la motivazione risulta illogica e contraddittoria, contrastando essa nettamente con il contenuto di tali documenti che risultano travisati per omissione.
Peraltro, secondo quanto si ricava dalle sentenze di merito, la teste NOME COGNOME in occasione del suo sopralluogo presso l’immobile in questione, avvenuto in data 5 aprile 2019 e quindi dopo la determina, ha affermato che non erano stati eseguiti i lavori di impermeabilizzazione e che solo in due delle aule da ritinteggiare i lavori erano stati effettuati, in una terza aula erano ancora in corso e nella quarta ed ultima aula i lavori non erano ancora iniziati.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, non si afferma che le opere già eseguite prima della determina consistessero nella tinteggiatura delle due aule.
La Corte di merito esplicita chiaramente che solo dalla pregressa eliminazione del tramezzo si ricava la anteriorità della esecuzione di parte delle opere appaltate, mentre il mancato rinvenimento del verbale di affidamento delle opere dal Comune di Amalfi varrebbe solo a corroborare detta anteriorità.
Tuttavia, la Corte di merito, laddove afferma che la mancata redazione del verbale costituisce altro indizio a favore della anteriorità parziale dell’esecuzione delle opere appaltate, opera una non consentita inversione dell’onere probatorio, poiché non sono gli imputati a dover dimostrare la posteriorità dell’esecuzione delle opere, ma è la pubblica accusa che deve dimostrarne la, sia pur parziale, anteriorità. Inoltre, deve considerarsi che la stessa Corte di merito afferma che dalla deposizione della teste COGNOME è emerso che la prassi generalmente seguita dal Comune di Amalfi escludeva la redazione del verbale di affidamento delle opere appaltate laddove il prezzo dell’appalto, come nel caso di specie, era modesto. Non si comprende, quindi, perché dalla mancata redazione del verbale anche in occasione dell’appalto alla RAGIONE_SOCIALE dovrebbero ricavarsi indizi della anteriorità dell’esecuzione delle opere.
Ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 03/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME