Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 5104  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza, limitatamente al punto relativo alla recidiva, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10 giugno 2021, il Tribunale di Campobasso aveva condannato NOME, in ordine ai reati di cui agli artt. 646 e 481 cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l’imputato, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, avrebbe attestato
falsamente che COGNOME NOME (defunto l’11 marzo 2015) avrebbe trasferito, in data 14 marzo 2015, l’automobile di sua proprietà alla sua convivente (COGNOME NOME) e che la firma dello stesso apposta in calce alla dichiarazione di vendita era autentica, in quanto apposta in sua presenza. In relazione a questa medesima vicenda, il giudice di primo grado, aveva ritenuto responsabile l’imputato anche del reato di appropriazione indebita, ritenendo che egli, in concorso con COGNOME NOME (in ordine alla quale si era proceduto separatamente), si era indebitamente appropriato dell’autovettura, sottraendola ai legittimi eredi.
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2023, la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di appropriazione indebita e rideterminando la pena.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 2703 e 2704 cod. civ. e 481 cod. pen.
Il ricorrente sostiene che la data e la sottoscrizione dell’atto dovrebbero essere nettamente distinti e che, come si desumerebbe dall’art. 2703 cod. civ., l’ufficiale autenticante sarebbe tenuto solo a verificare l’identità della persona che sottoscrive l’atto e ad attestare che la sottoscrizione è stata posta alla sua presenza. Tale attestazione non ricomprenderebbe la data che l’art. 2703 cod. civ. «non menziona esplicitamente» e che rappresenterebbe «un elemento essenziale non per valutare la provenienza della sottoscrizione e la volontà della parte, ma per conferire all’atto certezza opponibile ai terzi».
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, avendo l’istruttoria dimostrato la falsità della data, ma non quella della sottoscrizione (essendo mancato un accertamento tecnico sull’autenticità della firma), non potrebbe ritenersi integrato il reato contestato. In presenza della «sola falsità della data dell’autentica», invero, dovrebbe «ritenersi configurabile la colpa e non il dolo richiesto dalla norma incriminatrice».
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 481 cod. pen.
Sostiene che, dall’istruttoria, sarebbe emerso che la pratica relativa al passaggio di proprietà dell’automobile sarebbe stata realizzata in più tempi e che, da tale circostanza, si dovrebbe dedurre che l’imputato non avesse avuto coscienza e volontà di compiere il falso. Nel caso in esame, al massimo, si potrebbe riscontrare un atteggiamento colposo da parte dell’imputato, che, però, non sarebbe sufficiente ad integrare il reato.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 99 cod. pen.
Contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito su entrambi i punti in questione sarebbe stata del tutto insufficiente.
 Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza, limitatamente al punto relativo alla recidiva, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
 AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del PG e ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La netta distinzione tra data e sottoscrizione, operata dal ricorrente, risulta del tutto infondata. La Corte di appello, invero, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ritenuto dimostrato che l’imputato aveva falsamente attestato il fatto che il venditore di quell’automobile, in quella determinata data, si era presentato davanti a lui e davanti a lui aveva apposto la propria firma. Il particolare rilievo riconosciuto dai giudici di merito alla data è legato esclusivamente alla circostanza che, in quella data, il venditore era già morto e, dunque, non poteva trovarsi davanti all’imputato a sottoscrivere l’atto. La Corte di appello, in altri termini, non ha ritenuto falsa la sola data, ma l’intero fat attestato dall’imputato (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata).
Va, peraltro, rilevato che proprio dagli art. 2703 e 2704 cod. civ., invocati dal ricorrente, emerge con chiarezza che, con l’autenticazione del pubblico ufficiale, si attribuisce certezza anche alla data della scrittura. La tesi del ricorrente, secondo la quale la falsità della data sarebbe irrilevante ai fini dell’integrazione del reat contestato, risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, è fondato su una diversa ricostruzione dei fatti, non deducibile in sede di legittimità.
In secondo luogo, va rilevato che, da un punto di vista logico, non si comprende perché il fatto che la pratica sia stata realizzata in più tempi
escluderebbe necessariamente la coscienza e la volontà dell’imputato di commettere il falso. Anche a voler ammettere che la pratica effettivamente sia stata posta in essere in tempi diversi, rimarrebbe comunque il fatto che l’imputato ha attestato che il venditore, in una data in cui era già morto, si sarebbe presentato davanti a lui e davanti a lui avrebbe apposto la firma sul documento relativo al passaggio di proprietà.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Entrambe le censure, infatti, si presentano manifestamente infondate, avendo i giudici di merito motivato sia sul diniego delle attenuanti generiche che sull’applicazione della recidiva (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), facendo riferimento, per quanto riguarda quest’ultima, ai precedenti penali specifici dell’imputato e alla sua particolare propensione alla commissione dei delitti contro la pubblica fede, manifestata con la commissione del reato oggetto del presente processo.
Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo di ricorso si presenta anche intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato, in maniera specifica, i motivi per i quali i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere le attenuanti generiche e disapplicare la contestata recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 ottobre 2023.