Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere con riferimento alle condotte anteriori al 29 dicembre 2016 in quanto estinte per prescrizione e conseguentemente riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunzia l’inosservanza delle norme penali per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine all’omessa valorizzazione della prova testimoniale da cui si sarebbe desunta l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 94-bis del Codice della Strada – è inammissibile, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità d testimoni, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, possono essere dedotte soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si censura l’erronea applicazione della legge per violazione del principio del ne bis in idem in ordine all’applicazione della fattispecie penale nonostante l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui di cui all’art. 94-bis del Codice della Strada – è manifestamente infondata per due ordini di ragioni. Da un lato, infatti, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 94-bis del Codice della Strada, la condotta di colui che dichiari all’operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l’intestatario fittizio per effetto di operazioni compravendita simulata (Sez. 5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762 01). D’altro lato, deve ribadirsi il principio secondo cui «non sussiste la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente “penale”, ai sensi dell’art. 7 CEDU – come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre
2016 – allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una sanzione penale “integrata”, che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto»: Sez. 2, n. 9184 del 15/12/2016, dep. 2017, P.g. in proc. Pagano, Rv. 269237 – 01; ex plur., v. anche Sez. 4, n. 23171 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 270347 – 01; Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, F., Rv. 274179 – 02)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025.