Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione dell’art. 95 Tusg e/o vizio motivazionale in relazione all’elemento soggettivo del reato e con un secondo motivo in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e quanto ai secondi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare rilevando come l’imputato avrebbe potuto facilmente reperire il dato relativo ai redditi da pensione percepiti dalla madre con lui convivente, tenuto conto che tale componente di reddito aveva natura di erogazione periodica, permanente, la cui entità è risultata essere più che doppia rispetto all’importo dichiarato.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurisprudenza reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un’aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch’esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.
2.2. La sentenza impugnata aveva già motivatamente disatteso tanto la richiesta di concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche.
Quanto alla prima, i giudici del gravame del merito l’hanno negata, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata (Sez. 4 nn. 6635/2017 e 8530/2015) sul rilievo che il lucro perseguito non era modesto, data l’entità dei compensi che sarebbero spettati al difensore e nemmeno lo era, correlativamente, neppure l’evento dannoso che poteva prodursi in capo allo Stato.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha rilevato da un lato l’assenza di elementi positivi che possano tenersi in considerazione a tal fine e dall’altro la circostanza che l’imputato risulta gravato da diversi precedenti.
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo del costante díctum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così ex multis Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
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Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il C sigliere est sore