Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1016/2025
NOME SESSA
CC – 27/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 15726/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 28/09/1994
COGNOME nato a ENNA il 15/12/1970
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di rigettare i ricorsi.
Con sentenza emessa il 19 febbraio 2024, il Tribunale di Enna Ð per quanto qui di interesse Ð aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME per i reati di cui agli artt. 56-640-bis (capo 1), 76 d.P.R. n. 445 del 2000, 40-483 cod. pen. (capo 2) e 479-476, comma 2, cod. pen. (capo 3).
Con sentenza pronunziata il 9 dicembre 2024, la Corte di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando lÕestinzione dei reati di cui ai capi 1 e 2 e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Secondo la Corte di appello, COGNOME NOME COGNOME nella qualitˆ di legale rappresentante del Centro di assistenza agricola ÒCAA Eurocaa Enna 006Ó, e Riolo Matteo, nella qualitˆ di operatore del predetto centro, nel ricevere la ÇDomanda unica di pagamentoÈ dell’azienda agricola di Riolo Alessio, relativa alla campagna 2015, e nel formare la scheda di valutazione, avrebbero falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della domanda. In particolare, avrebbero falsamente attestato che la domanda contenesse gli allegati posti a fondamento della richiesta dei fondi comunitari e che gli stessi fossero depositati presso gli uffici del ÒC.A.A.Ó. Il Riolo, in realtˆ, non sarebbe stato un imprenditore agricolo e non avrebbe avuto i requisiti richiesti per l’ottenimento dei contributi comunitari (tra i quali anche quello di essere titolare di alcuni fondi), che, invece, nella domanda in questione aveva rappresentato di avere e di documentare con presunti allegati.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.
Il ricorso di COGNOME NOME COGNOME si compone di sei motivi (sebbene il ricorrente, per errore, ne numera solo cinque).
3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen.
Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe limitato la sua valutazione al solo reato ÇresiduoÈ, di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., quando, invece, sarebbe stato necessario valutare tutti e tre i reati originariamente contestati, per valutare la sussistenza del Çfine ultimoÈ, che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari.
3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 640-bis e 476 cod. pen.
Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi della difesa, secondo la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata smarrita nel trasferimento di essa dal ÒC.RAGIONE_SOCIALEÓ di Enna a quello di Caltanissetta.
3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 493 e 476 cod. pen.
Sostiene che mancherebbe il necessario requisito soggettivo richiesto per integrazione del reato di falso contestato, non essendo lÕimputato legato da rapporto di pubblico impiego allo Stato o ad altro ente pubblico. LÕimputato, invero, sarebbe legato solo al Centro di assistenza agricola di Enna e i ÒC.A.A.Ó sarebbero dei soggetti di diritto privato.
3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 476 cod. pen.
Contesta la natura fidefacente dell’atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che attribuisca ai ÒC.A.A.Ó il potere di attribuire a un atto la Çmassima certezza, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penaleÈ. NŽ si potrebbe fa riferimento allÕart. 25 comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, atteso che tale norma non sarebbe riferibile ai ÒC.A.A.Ó. LÕintervento dei ÒC.A.A.Ó sarebbe limitato al Çmero controllo della regolaritˆ formale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore agricoloÈ. Gli operatori dei ÒC.A.A.Ó si limiterebbero a raccogliere la documentazione e le dichiarazioni, senza avere alcun potere di accertare la genuinitˆ delle stesse. D’altronde, se i poteri dei ÒC.A.A.Ó non fossero stati cos’ limitati, non sarebbe stato necessario attribuire agli organi ispettivi della ÒA.G.E.A.Ó gli ampi poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa di settore.
3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 74, 78 e 185 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.
Contesta la legittimazione dell’associazione RAGIONE_SOCIALE a costituirsi parte civile, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero dimostrato che lÕente fosse effettivamente portatore di un interesse specifico, tutelato dalla norma incriminatrice.
3.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 165 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.
Contesta la subordinazione della pena sospesa al risarcimento del danno, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe valutato le condizioni economiche dell’imputato, che non sarebbero state ÇflorideÈ, come desumibile dal fatto che lÕimputato avrebbe presentato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso di COGNOME NOME si compone di un unico motivo, con il quale deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione allÕart. 476 cod. pen.
Contesta la natura fidefacente dell’atto, sostenendo che non vi sarebbe alcuna norma che riconosca fede privilegiata alle attestazioni dei ÒC.A.A.Ó.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi.
LÕavv. NOME COGNOME per COGNOME Matteo, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
1.1. Il primo motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile.
La deduzione del ricorrente Ð secondo il quale la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti e tre i reati originariamente contestati, per verificare la sussistenza del fine ultimo, che sarebbe stato quello di percepire indebitamente i contributi comunitari Ð risulta manifestamente infondata.
Al riguardo, va rilevato che la Corte di appello era tenuta a motivare con riferimento al reato per il quale intervenuta condanna, ossia quello di cui agli artt. 479-476, comma 2, cod. pen., per configurare il quale Çè sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell’atto, di un accertamento in realtˆ mai compiutoÈ (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 276505; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256594).
1.2. Il secondo motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categorie dei vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nŽ travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione
dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha valutato la tesi alternativa prospettata dalla difesa, rilevando come essa fosse Çpuramente assertivaÈ e priva pure del benchŽ minimo Çprincipio di provaÈ.
Sotto tale profilo, la decisione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di legittimitˆ, secondo la quale una diversa ricostruzione dei fatti pu˜ assumere rilevanza solo se basata su elementi concreti, desunti da dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici o congetturali (cfr. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 278237).
Ebbene, nel caso in esame, la difesa si era limitata a prospettare un’ipotesi alternativa meramente ÇpossibileÈ, senza rappresentare alcun elemento di fatto che potesse attribuirle concretezza.
1.3. Il terzo motivo del ricorso del Roccazzella è infondato.
I giudici di merito, invero, hanno correttamente attribuito allÕimputato la qualitˆ di incaricato di pubblico servizio, osservando che i ÒC.A.A.Ó operano in funzione della convenzione stipulata con Òl’Agenzia per le erogazioni in agricolturaÓ, alla quale l’art. 2 del decreto legislativo 165 del 27.5.1999, ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico. Ne Çconsegue che, nel momento in cui la ÒA.G.E.A.Ó trasferisce i suoi poteri ai ÒC.A.A.Ó, questi ultimi di fatto si sostituiscono alla ÒA.G.E.A.Ó e pertanto rivestono lo status di incaricati di pubblico servizioÈ (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, Natoli, n.m.).
1.4. Il quarto motivo del ricorso del Roccazzella e lÕunico motivo del ricorso del Riolo Ð che possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi alla medesima questione Ð sono infondati.
La Corte di appello, invero, ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è lÕart. 25, comma 2, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale Çi dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del d.P.R. 1¡ dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamentoÈ.
La Corte territoriale, poi, ha posto in rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il controllo effettuato dagli operatori dei ÒCRAGIONE_SOCIALE non era solo di natura formale, atteso che l’art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999,
espressamente disponeva che, Çper le attivitˆ di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilitˆ della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonchŽ la facoltˆ di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio datiÈ.
1.5. Il quinto motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificitˆ, in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che l’associazione RAGIONE_SOCIALE, oltre a perseguire la promozione dei diritti sociali e politici (sia a livello nazionale che comunitario), aveva come specifica finalitˆ la lotta agli sprechi delle risorse pubbliche e alla corruzione. LÕente, inoltre, risultava effettivamente impegnato nel territorio siciliano proprio per combattere gli sprechi e la corruzione nonchŽ per promuovere i suddetti diritti.
1.6. Il sesto motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile.
Va, invero, rilevato che, nel caso in esame, lÕimporto liquidato a titolo di risarcimento del danno era di euro 4.000,00. Ebbene, a fronte di un importo non eccessivo, il ricorrente non ha neppure dedotto in maniera specifica il fatto che lÕimputato non avesse risorse adeguate a risarcire il danno liquidato, limitandosi genericamente a sostenere che le condizioni economiche dellÕimputato non sarebbero state ÇflorideÈ. Il motivo, dunque, si presenta privo della necessaria specificitˆ intrinseca, non avendo il ricorrente neppure dedotto, in maniera chiara e precisa, la mancanza del requisito che avrebbe precluso lÕapplicazione dellÕistituto in questione, limitandosi, in sostanza, genericamente a dolersi della decisione assunta dal giudice.
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che lÕattivitˆ difensiva della parte si è esaurita nella redazione delle conclusioni scritte, depositate il giorno prima dellÕudienza fissata e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284875).
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile. Cos’ deciso, il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Rosa COGNOME