Falso Ideologico: La Cassazione Conferma la Sufficienza del Dolo Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reati contro la fede pubblica: per la configurazione del delitto di falso ideologico in atto pubblico è sufficiente il dolo generico. Questo significa che non è richiesta l’intenzione di nuocere o ingannare qualcuno, ma basta la consapevolezza e la volontà di attestare qualcosa di non vero. La pronuncia chiarisce la linea di demarcazione tra la condotta dolosa e la mera negligenza, specialmente nei casi di false attestazioni relative a controlli o verifiche mai effettuate.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per il reato di falso ideologico in concorso (artt. 110, 48 e 479 c.p.). L’imputato era accusato di aver falsamente attestato, in qualità di perito, l’avvenuta ispezione di alcuni veicoli, un accertamento che in realtà non era mai stato compiuto. La difesa ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che la condotta del proprio assistito fosse ascrivibile a semplice negligenza e non a una volontà deliberata di attestare il falso, contestando quindi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il Dolo Generico nel Falso Ideologico: La Posizione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un orientamento consolidato: per il reato di falso ideologico è sufficiente il ‘dolo generico’.
Questo concetto implica due elementi:
1. La Volontarietà: l’agente deve aver compiuto l’azione volontariamente.
2. La Consapevolezza: l’agente deve essere consapevole che ciò che attesta non corrisponde al vero.
La Corte ha specificato che non sono necessari l’ animus nocendi (l’intenzione di nuocere) né l’ animus decipiendi (l’intenzione di ingannare). Il reato sussiste anche se chi commette il falso è convinto di non arrecare alcun danno a nessuno.
La Decisione della Corte sul Ricorso e il Falso Ideologico
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra dolo e colpa. Se è vero che il dolo non può essere presunto solo perché l’atto contiene un’affermazione oggettivamente falsa, è altrettanto vero che la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è, di per sé, un indice fortissimo della sussistenza del dolo. Non si tratta di una svista o di un’errata interpretazione di norme, ma di una deliberata certificazione di un’attività (la visione dei veicoli) che l’agente sapeva di non aver svolto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso sottolineando la sua genericità. L’imputato, a fronte di una doppia condanna conforme nei gradi di merito, si era limitato ad addurre una generica tesi di negligenza. Tuttavia, secondo i giudici, avrebbe dovuto allegare e documentare specifiche prove emerse nel processo, idonee a dimostrare due possibili scenari:
* Che i veicoli fossero stati effettivamente visionati.
* Che la mancata ispezione fosse dovuta a circostanze ‘assolutamente scusabili’.
In assenza di tali elementi concreti, l’argomentazione difensiva è rimasta una mera affermazione di principio, incapace di scalfire la solida ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: chiunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, sia chiamato ad attestare fatti in atti pubblici, deve agire con la massima diligenza e consapevolezza. Attestare un fatto, come un controllo o una verifica, sapendo di non averlo compiuto, integra il dolo generico richiesto per il reato di falso ideologico, anche senza un’intenzione specifica di danneggiare. Per difendersi da un’accusa simile, non basta invocare la negligenza, ma è necessario fornire prove concrete che dimostrino l’effettivo svolgimento dell’attività o la presenza di cause di giustificazione eccezionali e scusabili.
Quale tipo di dolo è necessario per il reato di falso ideologico in atto pubblico?
Per integrare il reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontarietà e nella consapevolezza di attestare il falso. Non è richiesto il dolo specifico, ovvero l’intenzione di nuocere (animus nocendi) o di ingannare (animus decipiendi).
È sufficiente affermare di aver agito con negligenza per escludere il reato di falso ideologico?
No. Secondo la Corte, non basta semplicemente addurre di aver agito per negligenza. L’imputato deve fornire prove specifiche e documentate, emerse durante il processo, che dimostrino che l’attestazione falsa sia dovuta a una leggerezza o a circostanze eccezionali e scusabili, e non a una scelta consapevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato non ha contestato la decisione dei giudici di merito con elementi di prova specifici, ma si è limitato a sostenere la tesi della negligenza senza documentare perché la sua condotta non dovesse essere considerata dolosa, ad esempio provando di aver effettivamente visionato i veicoli o che sussistessero motivi scusabili per non averlo fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37574 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la Sentenza della Corte di appello di Torino in data 6 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il deli di cui agli artt. 110, 48 e 479 con riferimento all’art. 476 cod. pen. (fatto cqmmesso in Torin 21 giugno 2017);
che l’impugnativa redatta nell’interesse dell’imputato, sottoscritta dal suo difensore, con di un solo motivo;
che in data 16 luglio 2024 è stata trasmessa in Cancelleria tramite PE( memoria difensiva nell’interesse dell’imputato ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia violazione dell’art. 479 cod. pen. in riferiment all’elemento soggettivo del delitto di falso ideologico per induzione, contest to all’imputato suo carico ritenuto da parte dei giudici di merito di entrambi i gradi, è generi o e manifestamen infondato, posto che, considerato che è jus receptum che «In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolq generico, e ci volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richieSto l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissionè sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il 9olo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivarnente non veriti dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leg9erezza dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttaviè deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto» ($ez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Rv. 232138; conf. Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Rv. 276505) – come accaduto nel caso di specie secondo quanto affermato nella sentenza impugnata -, il ricorrente, in presenza di un doppio conforme accertamento di merito al riguardo compiutq, lungi dal limitarsi ad addurre che il suo comportamento era stato animato da mera negligenza, avrebbe dovuto piuttosto allegare e documentare specifiche evidenze probatorie, emerse dalle verifiche processuali, atte a dar conto che i veicoli oggetto di perizia erano stati effetivamente vision dal ricorrente medesimo oppure che non Io erano stati per circostanze assolOtamente scusabili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammènde.
Così deciso I’ll settembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente