Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28.4.2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevo del reato di cui all’art. 455 cod. pen., così qualificata il fatto di cui all contestazione per il reato previsto dall’art. 453 n. 4 cod. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. La polizia di Stato rinveniva in una zona boschiva contenitore di vetro contenete delle banconote palesemente false. Le banconote già ad un primo esame visivo apparivano non autentiche in considerazione delle caratteristiche riscontrate in relazione all’identità del numero di serie e della carta filigrana. Si sarebbe dovuto ravvisare l’ipotesi del cd. falso grossolano, in quanto tale reato impossib non punibile.
Sotto altro aspetto la difesa contesta la riferibilità delle banconote all’imputato, tenut dell’esito dell’accertamento eseguito che ha fatto emergere unicamente su una delle buste delle quattro rinvenute un solo frammento di impronta riferibile al NOME; da ciò si des che lo stesso non ha maneggiato veramente quelle banconote, che non sono peratnto a lui imputabili. A ciò si aggiunga la distanza del luogo del rinvenimento rispetto all’abitaz dell’imputato, peraltro ristretto in carcere da oltre 5 mesi rispetto al momento rinvenimento.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta, da ritenere eccessiva (anni 2 di reclusione ed euro 600 di mul trattandosi di pena che si discosta da quella minima edittale, la sua applicazione avreb dovuto essere assistita da adeguata motivazione, mancante nel caso di specie.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.,176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile
1.1. Il primo motivo è meramente reiterativo, avendo la sentenza impugnata, con adeguata motivazione, già spiegato perché il fatto non potesse essere considerato un cd falso grossolano. Al riguardo, è stato richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consol secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile “ictu oculi” da persona di comune discernimento ed avvedutezza (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020 Rv. 279153 – 01). Nel caso di specie, si evidenzia come sia stato necessario lo svolgimento indagini tecniche, debitamente documentate in atti, per stabilire con certezza la falsità banconote e come esse siano apparse non autentiche agli occhi dei verbalizzanti ovvero a soggetti che sono comunque dotati di una certa capacità valutativa in ragione del ruo svolto. A ciò si aggiunga che come ha sottolineato la sentenza impugnata l’accertamento tecnico espletato ha consentito di appurare l’ottima efficacia imitativa in relazione ai pr elementi di sicurezza riprodotti con vari espedienti tecnologici (laddove la mera coincide del numero di serie non costituiva di per sé elemento evidenziatore della grossolanità de banconote del modello di 100 euro dal momento che esse erano ovviamente singolarmente spendibili).
Quanto al profilo afferente all’impronta risultata coincidente in ben 16 punti uguali per e posizione all’impronta del dito pollice sinistro dell’imputato, trattasi parimenti di d che ha già avuto la dovuta attenzione nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenz impugnata che peraltro riconduce l’attribuzione delle banconote al ricorrente anche sulla ba di altri elementi qui oggetto di critica interamente versata in fatto).
1.2. In relazione al secondo motivo, il collegio di merito, richiamando il confe indirizzo giurisprudenziale consolidato di cui a Sez. U, Sentenza n. 5519 del 21/04/1979 Rv 142252 – 01, ha ritenuto pienamente adempiuto l’obbligo di motivazione in ordine a trattamento sanzionatorio, essendo stati indicati gli elementi ritenuti prevalent dominante rilievo ai fini della individuazione della sanzione più adeguata – taglio elevato banconote, attentamente occultate e di ottima qualità di contraffazione indicativi dei con dell’imputato con contesti criminosi professionali e personalità dell’imputato raggiunt diverse condanne per reati della medesima indole.
Ciò posto, si osserva che in ogni caso la graduazione della pena rientra nella discrezional del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n.
del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/2/2024.