Falso Grossolano: Quando un Documento Falsificato è Punibile?
La falsificazione di documenti è un reato che mina la fiducia pubblica, ma cosa succede quando la contraffazione è così maldestra da essere facilmente riconoscibile? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata sul concetto di falso grossolano, chiarendo i confini tra un tentativo inidoneo e un reato pienamente configurato. Il caso specifico riguardava una patente di guida internazionale, ma i principi espressi hanno una valenza generale e offrono spunti importanti per comprendere la materia.
Il Caso: Una Patente Internazionale Contraffatta
Il procedimento nasce dalla condanna, confermata in appello, di un cittadino straniero per il reato di falsità materiale commessa da privato. L’imputato era stato trovato in possesso di una patente di guida internazionale risultata falsa. La difesa, nel tentativo di scardinare l’impianto accusatorio, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo una tesi precisa: la patente era un falso grossolano.
Secondo il ricorrente, il documento era talmente imperfetto da non poter ingannare nessuno. In particolare, si lamentava la totale assenza di timbri ufficiali delle autorità straniere, un’anomalia che, a suo dire, avrebbe dovuto rendere la falsificazione evidente a chiunque.
L’Analisi della Corte sul Falso Grossolano
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra ciò che è riconoscibile ictu oculi (a colpo d’occhio) da chiunque e ciò che invece richiede una competenza specifica per essere individuato.
I giudici hanno sottolineato come la corte d’appello avesse correttamente evidenziato che la contraffazione era emersa solo grazie all’esperienza e alla perizia del personale di Polizia Giudiziaria che aveva effettuato il controllo. Non si trattava, quindi, di una falsificazione che una persona comune avrebbe potuto smascherare immediatamente.
Il Principio Giuridico Applicato
La Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sentenza n. 27310/2019), secondo cui la punibilità per il reato di falso è esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione è talmente palese da essere riconoscibile da chiunque. Se, al contrario, il falso è in grado di trarre in inganno, anche solo una parte del pubblico, e per la sua scoperta è necessario un esame critico o l’intervento di persone esperte, il reato sussiste in tutta la sua pienezza. Le anomalie presenti sul documento, come l’assenza di timbri, non erano state ritenute così evidenti da configurare un falso grossolano.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’. L’imputato, infatti, non ha contestato efficacemente la ratio decidendi della sentenza d’appello, ovvero il fatto che la falsità non fosse desumibile a prima vista da una persona comune. La sua argomentazione si è limitata a evidenziare un difetto del documento (l’assenza di timbri) senza dimostrare che tale difetto lo rendesse riconoscibile come falso da chiunque.
La Corte Suprema ha ribadito che il bene giuridico tutelato nei reati di falso è la fede pubblica. Tale fiducia viene lesa ogni volta che un documento ha l’apparenza e la potenziale capacità di essere scambiato per autentico, anche se solo da un osservatore inesperto. La punibilità non viene meno solo perché un occhio allenato, come quello di un agente di polizia, è in grado di scoprire l’inganno.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di reati di falso: la soglia per definire una contraffazione ‘grossolana’ è molto alta. Per andare esente da responsabilità, non è sufficiente che il documento presenti delle imperfezioni; è necessario che queste siano così macroscopiche da balzare agli occhi di chiunque, rendendo il tentativo di inganno del tutto sterile. Di conseguenza, chi utilizza un documento falso, anche se imperfetto, rischia una condanna se la sua contraffazione è idonea a ingannare almeno una parte del pubblico e richiede un esame approfondito o specialistico per essere scoperta.
Quando una falsificazione di un documento è considerata ‘falso grossolano’ e quindi non punibile?
Secondo la Corte, una falsificazione è un ‘falso grossolano’ non punibile solo quando la sua natura fittizia appaia in maniera talmente evidente da essere riconoscibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) da chiunque, escludendo così ogni possibilità di inganno.
L’esperienza di chi scopre il falso è rilevante per la configurabilità del reato?
Sì, è un elemento decisivo. Se la contraffazione viene scoperta solo grazie all’esperienza specifica di personale qualificato (come gli agenti di polizia), significa che non era immediatamente riconoscibile da tutti. In questo caso, il reato sussiste perché il documento aveva la capacità di ingannare un osservatore comune.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico. Non ha contrastato efficacemente la motivazione centrale della sentenza precedente, la quale affermava che la falsità non era riconoscibile da chiunque, ma solo grazie all’intervento di personale esperto, facendo così venir meno la tesi del falso grossolano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SHKONDER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2009 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
21608/2023 – Rel. COGNOME – Ud. 25.09.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, escludendo la recidiva e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falsità materiale di una patente di guida internazionale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso -con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento, nel caso di specie, degli estremi di un falso grossolano (la patente era priva di qualsiasi timbro ufficiale delle autorità straniere) – è aspecifico rispetto alla prima ratio decidendi della decisione avversata, poiché non contrasta l’argomentazione secondo cui la sola esperienza del personale di Pg aveva permesso di far emergere la contraffazione della patente (non desumibile ictu ()culi da chiunque). D’altronde, la giurisprudenza di legittimità – in un caso assimilabile a quello di specie – ha affermato che: «in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da essere, “ictu oculi”, riconoscibile da chiunque» (Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276639 – 01), caratteristiche non evincibili dalle anomalie elencate nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 25/09/2024