Falso Grossolano: La Cassazione chiarisce quando un documento falso è reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la distinzione tra un falso punibile e un falso grossolano, ovvero una contraffazione talmente evidente da non poter ingannare nessuno. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la falsificazione di un atto di compravendita, fornisce criteri chiari per valutare quando la falsità di un documento integra un reato, anche se non perfettamente eseguita.
I Fatti del Caso: La Falsificazione di un Atto di Compravendita
Il caso trae origine da una condanna per falso in atto pubblico fidefaciente commesso da un privato. L’imputato aveva falsificato un atto di compravendita e, a seguito della condanna in primo e secondo grado, aveva presentato ricorso in Cassazione basandolo su due argomentazioni principali: la natura grossolana del falso e l’avvenuta prescrizione del reato.
Il Primo Motivo del Ricorso: L’ipotesi del Falso Grossolano
La difesa sosteneva che la contraffazione fosse talmente palese da rientrare nella categoria del falso grossolano, che secondo l’art. 49 del codice penale configura un’ipotesi di reato impossibile, e quindi non punibile. Secondo questa tesi, l’inidoneità dell’azione a ledere l’interesse protetto (la fede pubblica) avrebbe dovuto portare all’assoluzione.
La Valutazione della Corte: Non basta la perizia per escludere il reato
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questa argomentazione. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: un falso è ‘grossolano’ solo quando la sua natura contraffatta è riconoscibile ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio, da chiunque abbia un minimo di discernimento e avvedutezza. Non si deve far riferimento alle competenze specifiche di soggetti qualificati o alla straordinaria diligenza di alcune persone. Nel caso di specie, la vittima della truffa aveva dovuto rivolgersi a un notaio per accertare la falsità dell’atto. Lo stesso notaio, a sua volta, non aveva rilevato il falso a prima vista, ma aveva dovuto procedere con controlli specifici. Questo iter dimostra in modo inequivocabile che la falsificazione non era affatto grossolana, ma, al contrario, idonea a ingannare e a ledere la fede pubblica.
Prescrizione e Recidiva: un altro aspetto del falso analizzato
Il secondo motivo di ricorso riguardava la presunta estinzione del reato per prescrizione. Anche questo punto è stato dichiarato inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che il calcolo dei termini di prescrizione era stato influenzato in modo decisivo dalla recidiva specifica infraquinquennale contestata all’imputato.
Il Calcolo della Prescrizione
Il calcolo corretto, secondo la Suprema Corte, partiva dal massimo edittale di 6 anni e 8 mesi. A questo andava applicato un primo aumento della metà per via della recidiva (artt. 157 e 99 c.p.), portando il termine a dieci anni. Un ulteriore aumento della metà, dovuto agli atti interruttivi (art. 161 c.p.), estendeva il tempo necessario a prescrivere il reato a quindici anni. Di conseguenza, la data di prescrizione era fissata a novembre 2027, ben oltre la data dell’udienza.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri. In primo luogo, il concetto di falso grossolano viene interpretato in modo restrittivo: la valutazione deve basarsi sulla percezione dell’uomo medio, non dell’esperto. Se per scoprire il falso è necessario un controllo specialistico, il reato sussiste in pieno. In secondo luogo, la Corte sottolinea l’importanza della recidiva nel sistema penale, evidenziando come essa incida direttamente sui termini di prescrizione, prolungandoli in modo significativo per chi dimostra una particolare inclinazione a delinquere.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la tutela della fede pubblica non viene meno di fronte a falsificazioni che, sebbene non perfette, sono comunque capaci di trarre in inganno una persona di media diligenza. La pronuncia serve anche come monito sull’impatto della recidiva, che impedisce di beneficiare dell’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Quando una falsificazione è considerata ‘falso grossolano’ e quindi non punibile?
Una falsificazione è considerata ‘falso grossolano’ solo quando è riconoscibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, senza la necessità di ricorrere a particolari cognizioni tecniche o a una straordinaria diligenza.
La necessità di consultare un esperto (come un notaio) per scoprire un falso esclude che si tratti di falso grossolano?
Sì. Secondo la Corte, il fatto che per accertare la falsità di un documento sia stato necessario l’intervento di un professionista qualificato, il quale ha dovuto a sua volta svolgere opportuni controlli, dimostra che il falso non era riconoscibile a prima vista e quindi non può essere qualificato come grossolano.
In che modo la recidiva influisce sulla prescrizione del reato di falso?
La recidiva, in particolare quella specifica e infraquinquennale, comporta un aumento significativo del tempo necessario per la prescrizione del reato. Nel caso specifico, ha dilatato il termine di prescrizione fino a quindici anni, rendendo infondata la richiesta di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47860 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 febbraio 2023 che, nel riformare la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia del 17 febbraio 2020 in relazione al trattamento sanzioNOMErio riducendo la pena, ha confermato la decisione nel resto in ordine ai reati di cui agli artt. 476 commi 1 e 2, 482, 468, 99 cod. pen. (falso in atto pubblico fidefaciente commesso dal privato);
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 49 comma secondo cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità dell’atto in esame alla figura del falso grossolano, è manifestamente infondato in quanto, per orientamento costante di questa Corte, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia “ictu ocuh” riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. (tra le molte, Sez. 5 n. 6873 del 06/10/2016, Rv. 266417 – 01); la sentenza impugnata ha chiarito che per accertare la falsità dell’atto di compravendita, è stato necessario, per la persona offesa, irterloquire con un notaio, il quale, a sua volta, non ha rilevato ictu ocu/i il mendacio, ma ha dovuto svolgere gli opportuni controlli;
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa pronuncia sul motivo di appello che invocava l’estinzione del reato di cui all’art. 476-482 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 0 cod. pen. pen., perché l’accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, dal momento che questa si appalesa manifestamente infondata; invero, all’odierno imputato è stata applicata la recidiva specifica infraquinquennale, che nella specie, dilata il tempo necessario a prescrivere il reato ad anni quindici (correttamente individuato il massimo edittale in anni 6, mesi 8, occorre operare un primo aumento della metà ex artt. 157 e 99 comma 3 0 cod. pen. – si perviene così a dieci anni di decorrenza -, per poi applicare un secondo aumento della metà in virtù dell’art. 161 cpv. cod. pen.; conseguentemente, il reato si prescrive il 14.11.2027)
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023
Il consigliere estensore COGNOME il Presidente