Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 852 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 852 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BUDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; u9to il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME 9é ha concluso chiedendo 2′,, ,k9,~ LL
udito il d’ nsore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14.1.2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarat colpevole del reato di cui all’art. 483 cod. pen., di quello di cui agli artt. 76 DPR 4 477-482 cod. pen. e del reato di falso per induzione di cui agli artt. 48-479 cod. pen.
2.Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l’unico motivo articolato la contraddittorietà della motivazione nonchè l’erronea applicaz di legge sostanziale in relazione agli articoli 40 e 49, comma 2, cod. pen. e l’inosserv del disposto di cui all’ad 192 del codice di rito. Rileva che non è stata te considerazione la circostanza (pacificamente vincibile dalla sentenza di primo grado) che dichiarazione era firmata e ad essa veniva allegata una fotocopia di patente di guida recan i dati di COGNOME NOME, la firma era tuttavia a nome di COGNOME NOME; di conseguen constando altresì che nell’atto di denuncia-querela presentato da COGNOME NOME no risultava che costui avesse mai dismesso la disponibilità e il possesso della propria pate di guida, il supposto falso era costituito da fotocopia di fotocopia sulla quale, ad o autore sconosciuto, risultava apposto quale nome del titolare quello di NOME al posto NOME; pur tuttavia risultando che la medesima fotocopia della fotocopia della patente guida recasse la dicitura genuina, esatta, COGNOME NOME NOME a firma esat dell’avente diritto.
Il fotomontaggio della fotocopia della patente di guida costituiva perciò un falso grosso innocuo stante la immediata percepibilità, ictu ocu/i, da parte di chiunque della evidentissima difformità tra il nome dell’apparente titolare NOME rispetto al dell’effettivo soggetto sottoscrivente, NOME. Né vi è certezza in ordine all’autore presunta falsificazione dal momento che essa risulta inviata dalla sede della RAGIONE_SOCIALE, e anche il datore di lavoro del ricorrente avrebbe potuto avere interesse all’ per evitare una onerosa sanzione per violazione del codice della strada, competendo tra l’altro al proprietario del veicolo l’onere di comunicare chi ne fosse alla guida.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 d convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l’intervento RAGIONE_SOCIALE parti che han così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità, mancando esso di un effettivo confronto la pronuncia impugnata che dopo aver ricostruito esaustivamente il fatto, indicando anche ragioni per le quali non potesse nutrirsi dubbio sulla sua attribuzione al ricorr proceduto alla qualificazione giuridica dei vari segmenti di cui esso si compone inquadran nelle norme contestate, escludendo per ciascuno di essi l’ipotesi del reato impossibile falso grossolano.
1.1.La Corte di appello ha innanzitutto dato conto di quanto accaduto e ricostruito ex post a seguito della denuncia sporta dal fratello del ricorrente, COGNOME NOME, a cui stati decurtati i punti della patente in conseguenza della violazione del codice della che esponeva di non essere egli l’autore della contravvenzione.
Veniva pertanto accertato che in data 03/11/2011 la Polizia RAGIONE_SOCIALE Imola notificav verbale di contestazione relativa ad una violazione dell’obbligo di fermarsi con il sem rosso commessa da un conducente di un veicolo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e tale società inviava un fax per richiedere il nominativo del conducente del veicolo. I 10/11/2011 la RAGIONE_SOCIALE inviava tramite fax alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un mo mediante cui l’imputato dichiarava di essere stato alla guida del suddetto mezzo n circostanze di luogo e di tempo nelle quali era avvenuta la violazione del codice della st dichiarava di essere altresì titolare di patente di guida indicandone anche gli est allegava una fotocopia della patente medesima a lui intestata – sulla quale erano riport generalità dell’odierno imputato e l’effige di quest’ultimo mentre tutti gli altri el documento si riferivano alla patente di COGNOME NOME NOME NOME firma (poi da que disconosciuta). In data 12 gennaio 2012, tenuto conto del numero di patente indicato, veni notificata a COGNOME NOME l’avvenuta decurtazione dei punti della patente il quale comuni immediatamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di essere completamente estraneo alla violazione ( come detto sporgeva anche denuncia).
Era emerso altresì che l’imputato avesse precedentemente subito la revoca della patente guida, che tale patente fosse di tipo B, pertanto neppure idonea alla guida del me contravvenzioNOME e che COGNOME NOME non aveva mai lavorato presso la RAGIONE_SOCIALE nè aveva mai guidato un camion per quella società.
I giudici di merito sulla base di tali elementi hanno quindi concordemente concluso c ricorrente, momentaneamente in possesso del documento del fratello, fosse riuscito fotocopiarlo a sua insaputa in modo da utilizzarlo per il fotomontaggio inviato alla RAGIONE_SOCIALE; aggiungendo che nessun altro soggetto della RAGIONE_SOCIALE all’infuori dell’im avrebbe avuto interesse a falsificare tale documento al fine di attribuire ad altri la v riportata mentre si trovava alla guida del furgone della RAGIONE_SOCIALE privo di di guida nonché conducendo un mezzo incompatibile con la categoria di patente che gli er
stata rilasciata; nessun altro di coloro che lavoravano in tale azienda – argom ulteriormente la Corte territoriale – se non l’imputato avrebbe avuto interesse a falsi documento e, soprattutto, poteva ragionevolmente ritenersi avesse potuto accedere facilmente ai dati della patente di guida del fratello NOME.
Si sono quindi ritenuti integrati tutti i reati contestati ivi compreso quello d induzione in errore del pubblico ufficiale che sulla scorta degli atti falsi proce decurtazione dei punti dalla patente di COGNOME NOME attestando falsamente responsabi della contravvenzione fosse appunto COGNOME NOMENOME e li si è altresì ritenuti tutti a all’imputato.
A fronte di tale esaustiva ricostruzione si appalesa del tutto generico e meramente reiter il motivo nella parte in cui contesta nuovamente la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE condotte all’im introducendo – per la prima volta nella presente sede – addirittura l’ipotesi che possa stato lo stesso datore di lavoro a formare l’atto falso e la falsa dichiarazion proprietario del veicolo e soggetto parimenti interessato (laddove la decurtazione dei costituente la ragione principale per la quale le falsità sarebbero state commesse interessato unicamente il conducente; laddove peraltro l’eventuale concorso di altra pers avente parimenti un interesse alla falsità non escluderebbe in ogni caso la responsabilit suo autore, che nel caso di specie si identifica guarda caso con lo stretto cong dell’apparente intestatario della patente contraffatta).
1.2.Passando ad esaminare l’altra questione articolata col motivo denunciato, col qu si contesta altresì che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la rilevabilit ictu °cui/ della falsità del documento, si osserva innanzitutto che il ricorso in parte qua parte da un presupposto del tutto inesatto assumendo che la fotocopia della fotocopia della patente guida recasse la dicitura genuina, esatta, COGNOME NOME NOME alla firma es dell’avente diritto, laddove il giudice di merito ha tra l’altro precisato che la fir sotto la dicitura COGNOME NOME, sebbene riflettente tale nominativo, non fosse autenti ogni caso la Corte territoriale ha escluso che il fotomontaggio della patente di integrasse un falso grossolano non essendo percepibile ictu ocull la sua falsità; di là della mancanza di corrispondenza tra alcuni dei dati in essa contenuti – intestazione a COGNOME NOME e sottoscrizione apparente di COGNOME NOME – è il numero identificativo della pa di COGNOME NOME ad avere assunto – osservano i giudici di merito – valore determinante a della falsità dal momento che la firma poco leggibile non poteva in maniera immedia svelare la falsità, risultando la patente intestata allo stesso soggetto autor autocertificazione, allegata, con la quale ci si attribuiva la paternità della violazione d della strada, laddove la scoperta che il numero identificativo corrispondesse a quello patente del fratello NOME conseguiva agli accertamenti successivamente svolti. Ciò c interessava a COGNOME NOME – che evidentemente non poteva sostituirsi del tutto al fra perché solo lui poteva essere stato alla guida del furgone della società RAGIONE_SOCIALE
lavorando egli alle dipendenze di questa – era stornare da sé le conseguenze di que violazione – essendogli tra l’altro già stata revocata la patente di guida – e ciò potev ottenuto solo allegando un documento di guida che riportasse le sue generalità e il num della patente di altro soggetto, laddove è questo che consente la esatta identificazion titolare a cui imputarsi la decurtazione dei punti.
Ai fini di un esatto inquadramento della vicenda occorre a tal punto precisare che qu Corte ha avuto già modo di affermare che in tema di falso documentale – premesso che anche il falso in fotocopia può integrare il reato (S. U., n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285 – 01) – , la punibilità è esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazion appaia in maniera talmente evidente da essere, “ictu oculi”, riconoscibile da chiunque. (Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Rv. 276998 – 01; in applicazione del principio, la Corte escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una car residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi – quali l’assenza dei timbri autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta – percepibili soltanto da per specializzato).
Sicchè è evidente che nel caso di specie la falsità della patente di guida – la cui grosso qui contestata nei suindicati termini attingenti precipuamente il suo contenuto certamente idonea a trarre in inganno la pubblica fede, non balzando affatto evidente riconducibilità, peraltro solo apparente, della firma, a soggetto diverso da quello i falsamente come intestatario del documento.
1.3.Quanto, infine, al reato di falso per induzione, pure ravvisato, e qui generica contestato, deve rilevarsi come i giudici di merito abbiano, anche al riguardo motivazione esente da evidenti vizi logici o contraddittorietà, esposto in maniera convinc le ragioni per le quali deve ravvisarsi nel caso di specie la fattispecie in argomento, in come la condotta complessiva dell’imputato, contraddistinta dall’allegazione di pl documenti fuorvianti, abbia ingenerato nel pubblico ufficiale – la RAGIONE_SOCIALE munic nonostante la sua qualifica e competenza tecnica, l’erronea convinzione che l’autore de infrazione fosse COGNOME NOME, inducendolo ad attestare – falsamente – tale circostanza n comunicazione al RAGIONE_SOCIALE che ebbe poi a decurt punti dalla patente del predetto.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore del cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 18/11/2022.