Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9097 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIB.UNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ordinanza impugnata , il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 497bis cod. pen., in relazione al possesso di una carta di identità elettronica falsa, nella quale era riportata la sua effigie.
Il ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a un motivo unico, relativo al solo quadro indiziario, con cui si sostiene la grossolanità/innocuità del falso, per le discrepanze relative all’altezza e all’età risultanti dal falso documento.
In particolare, la differenza d’altezza 15 cm. -sarebbe stata rilevabile ictu oculi e, inoltre, non si era considerato che il ricorrente era stato trovato in possesso anche del suo documento originale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente volto alla reiterazione di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito.
2. La Corte territoriale ha giustificato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la falsità in esame non fosse così immediatamente riconoscibile, evidenziando, in particolare, che l’età di un soggetto , così come l’altezza , sono caratteristiche fisiche difficilmente valutabili nell’immediato, e , quindi, non considerabili come rilevanti all ‘atto di valutare la capacità di un documento di ingannare la pubblica fede, e, quindi, al fine di attestarne la sua grossolanità. E poiché l’apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità, non è certo censurabile la Corte di appello che, nel caso in esame, ha efficacemente osservato come, a fronte di tali discrasie, il dato immediatamente percepibile all’osservazione del documento, e, quindi, ingannevole fosse la circostanza che l’effige fotografica ivi presente corrispondesse al soggetto che ne era in possesso.
2.1. Giova ricordare che, in tema di offensività dei reati di falso, la verifica in ordine alla inidoneità della condotta concreta a incidere sull’integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire, nel caso di specie, sull’efficacia probatoria del documento, in relazione all’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta, alla luce dell’art. 49 comma 2 cod.pen. quale norma che governa la materia de qua -con riferimento «al significato e al valore dell’atto di cui si tratta» , non con riguardo «all’effettiva realizzazione di un inganno che non è elemento della fattispecie» (Sez. 5 n. 9934 del 22/10/1993, COGNOME, Rv. 196439; Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, COGNOME, Rv. 194322) poiché trattasi di reato di pericolo, nel senso che la valutazione della inidoneità assoluta all’azione, che dà luogo al reato impossibile, deve essere fatta ex ante , vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta, indipendentemente dai risultati, e non ex post (Sez. 2 n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063). Si è affermato, infatti, che l’art. 49 comma 2 cod.pen. è applicabile se, nel concreto contesto della condotta, l’attestazione incriminata abbia assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamen te la realtà, non essendo sufficiente che i controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell’inganno, e quindi il nocumento della pubblica fede, a cui la falsa rappresentazione dei fatti tendeva (Sez. 5, 9934 del 22/10/1993, COGNOME, Rv. 196439). La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile ‘ ictu oculi ‘, ovvero dalla mera disamina dell’atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e
avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, COGNOME, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione, occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell’atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell’inganno (Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, COGNOME, Rv. 112165; Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno).
2.2. All’evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione che, in quanto immune da manifesta illogicità e da evidente contraddittorietà, si sottrae alle censure del giudizio di legittimità, facendo leva il giudizio della Corte di appello sulla considerazione che gli indici sintomatici della contraffazione non erano immediatamente percepibili, secondo il parametro di idoneità offensiva del soggetto medio che deve guidare anche la verifica da svolgersi ai sensi del citato art. 49 cod. pen.
Per quanto si è detto circa la natura del delitto contestato, la circostanza, richiamata nel ricorso, che il COGNOME -nei cui confronti doveva essere eseguito un provvedimento di cumulo di pene concorrenti -fosse in possesso anche del documento originale è del tutto irrilevante rispetto al tema della grossolanità / innocuità del falso in sé considerato: si tratta, infatti, di elemento estrinseco rispetto alle connotazioni materiali proprie del documento, mentre è rispetto a tale ‘apparenza’ che deve essere valutata la capacità inganNOMEria dell ‘atto e, correlatamente, la sua eventuale grossolanità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 03 dicembre 2025
Consigliere estensore
NOME COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME