Falso Grossolano: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Punibilità
Il concetto di falso grossolano rappresenta una linea di confine cruciale nel diritto penale: quando una contraffazione è così palese da non poter ingannare nessuno, il reato viene meno. Ma come si stabilisce questo confine nella pratica? Con l’ordinanza n. 18252 del 2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema, analizzando il caso di una patente di guida portoghese falsificata e ribadendo i principi per distinguere un falso punibile da uno inoffensivo.
I Fatti del Caso: La Contraffazione della Patente di Guida
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un cittadino per aver utilizzato una patente di guida portoghese contraffatta. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: a suo dire, la falsificazione era talmente evidente da configurare l’ipotesi del falso grossolano, rendendo la sua condotta non punibile. Secondo la sua difesa, la pessima qualità del documento avrebbe dovuto escludere fin da subito la sua capacità di trarre in inganno chiunque.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Falso Grossolano
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla grossolanità del falso è una questione di fatto, che non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione della corte d’appello è logica e coerente. In questo specifico caso, la Corte di Appello di Milano aveva già spiegato in modo esauriente perché la falsificazione non poteva essere considerata grossolana.
Le Motivazioni: Perché la Contraffazione Non Era “Grossolana”
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente escluso la tesi del falso grossolano. La decisione si fonda su due elementi chiave:
1. Necessità di Verifiche Comparative: La Corte d’Appello aveva rilevato che, per accertare la falsità della patente, erano state necessarie specifiche verifiche comparative con i documenti originali. Questo dettaglio è fondamentale: se un documento richiede un confronto tecnico per essere smascherato, significa che non è riconoscibile come falso ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio.
2. “Raffinato Livello” della Contraffazione: Il provvedimento impugnato descriveva la contraffazione come di “raffinato livello”. Una falsificazione sofisticata è l’esatto opposto di un falso grossolano. La capacità di ingannare la fede pubblica, anche solo potenzialmente, è sufficiente per integrare il reato. La legge non richiede che l’inganno si verifichi effettivamente, ma solo che il documento falso abbia l’attitudine a farlo.
La Cassazione ha quindi ribadito il suo consolidato orientamento: il falso è “grossolano” solo quando la sua difformità dall’originale è talmente palese da essere immediatamente percepibile da chiunque, senza bisogno di particolari conoscenze o strumenti. Se, al contrario, l’accertamento richiede un minimo di indagine, il reato sussiste.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che non è sufficiente una semplice imperfezione per parlare di falso grossolano. La valutazione deve tenere conto della capacità astratta del documento di ingannare un cittadino medio. In secondo luogo, il fatto che per scoprire il falso siano necessari controlli specifici o il confronto con un documento autentico è la prova principale che il falso non è grossolano e, di conseguenza, è penalmente rilevante. La decisione, pertanto, rafforza la tutela della fede pubblica, punendo anche le contraffazioni che, sebbene non perfette, sono abbastanza abili da poter circolare e ingenerare affidamento, anche solo per un breve periodo.
Quando una falsificazione viene considerata ‘falso grossolano’ e quindi non punibile?
Una falsificazione è considerata ‘falso grossolano’ quando la sua difformità dall’originale è talmente evidente da essere riconoscibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) da chiunque, rendendola assolutamente incapace di ingannare la fede pubblica.
Perché in questo caso la contraffazione della patente non è stata ritenuta un falso grossolano?
Perché la contraffazione era di ‘raffinato livello’ e per essere scoperta ha richiesto delle verifiche comparative con i documenti originali. Di conseguenza, non era una falsità immediatamente evidente a chiunque.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione sollevata dal ricorrente, confermando di fatto la decisione precedente. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agii artt. 477 e 482 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’ipotesi di falso grossolano, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, attraverso mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una inammissibile rilettura alternativa delle fonti probatorie poste a fondamento della decisione, deduce asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte di appello ha esplicitato le ragioni della ritenuta idoneità lesiva della condotta con motivazione assolutamente logica nonché conforme ai consolidati insegnamenti di questa Corte (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello rileva come siano stati necessarie verifiche comparative con gli originali,
trattandosi di patente portoghese, e che la contraffazione risultava di ‘raff livello’); pertanto senza vizi logici e in modo corretto la Corte territoriale ha la grossolanità che implica che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talm evidente da essere, “ictu oculi”, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 11/02/2019, COGNOME, Rv. 276639 – 01; mass. conf.: N. 3711 del 2012 Rv. 252946 – 01, N. 36647 del 2008 Rv. 241302 – 01, N. 18015 del 2015 Rv. 263279 – 01), il che nel caso in esame non è stato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/04/2024