Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10852 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso e accogliere il terzo motivo, annullando senza rinvio la sentenz di condanna limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 2011; nonché, nell’interesse dell’imputato, l’avvocato COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 9 maggio 2023 la Corte di appello di Milano – a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME – ha confermato la pronuncia del 4 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Milano (all’esito di giudizio abbreviato) ne aveva affermato la responsabilit i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo A. della rubrica) e 73 d. Igs. 6 settembre n. 159 (capo B.) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso p cassazione, formulando quattro motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, c 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, in relazione al delitto di cui al capo A., ha denunciat violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in quanto – come evidenziato con l’ di appello – la patente di guida oggetto materiale del reato risultava ictu oculi contraffatta, ricorrendo pertanto un falso grossolano, e la Corte di merito (pur richiamando correttamente princìpi posti dalla giurisprudenza) ha affermato il contrario in maniera disancorata d risultanze processuali, erroneamente apprezzando quanto rassegnato sul punto dall’operante COGNOME (il quale ha rappresentato di aver subito notato un errore nell’indicazione della riportata come indirizzo di residenza del ricorrente e di avere pure riscontrato che mancava «pecetta» sulla quale va apposta la firma, che erano visibilmente stampate).
2.2. Con il secondo motivo, in relazione al delitto di cui al capo A., ha dedotto la viola della legge penale e il vizio di motivazione a cagione della mancata qualificazione del fa come uso di atto falso.
2.3. Con il terzo motivo, in relazione al reato di cui al capo B., ha prospettato il v motivazione, adducendo che sarebbero stati ravvisati erroneamente – alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza – gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’a d. Igs. 159/2011, dato che la patente di guida è stata revocata al COGNOME a seguito di avviso orale del AVV_NOTAIO ex art. 3 d. Igs. 159/2011 mancante di prescrizioni.
2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione della legge penale (segnatamente degli artt. 133, 62-bis e 81, comma 2, cod. pen.) e il vizio di motivazione in quanto:
sarebbe stata irrogata la pena base di nove mesi di reclusione, al di sopra del minimo edittale, e la Corte di appello non avrebbe motivato sulle censure mosse sul punto;
il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato erroneamente fondato solo sui precedenti dell’imputato;
la motivazione sull’aumento per continuazione sarebbe apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, relativo al delitto di cui al capo A., è manifestamente infondato ed reiterato la prospettazione correttamente disattesa dal Giudice distrettuale (Sez. 6, n. 8700 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
La giurisprudenza ha già chiarito che è «grossolano» il falso che, «per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258946 – 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, COGNOME, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270245 – 01). Nel caso in esame, come chiarito in maniera congrua, logica e conforme al diritto dai Giudici di merito, sono stati operanti esperti, in particolare Carabinieri in servizio proprio a Milano, a rilevare l’erroneità dell’indirizzo di residenza (nella medesima città) riport documento contraffatto, a prima vista genuino, e una anomalia nella «pecetta» sulla quale era apposta la firma di chi ne risultava intestatario, tanto da aver chiesto una verifica alla Ce operativa. Non ricorre, allora, con evidenza, alcun travisamento della prova che abbia inci sull’iter argomentativo a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per il d in discorso (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), bastando aggiungere che dallo stesso passo della deposizione del teste COGNOME, trascritto nel ricorso, si trae stesso operante ha chiarito che, nella specie, è stata prontamente notata l’erronea indicazion della via di Milano (che avrebbe dovuto essere l’indirizzo di residenza riportato sulla patente ragione della conoscenza della città da parte dei medesimi militari e che le anomalie nella pecet sono state riscontrate «approfondendo l’analisi del documento».
Anche il secondo motivo, relativo al delitto di cui al capo A., è manifestament infondato e ha reiterato la prospettazione disattesa dalla Corte territoriale senza confu puntualmente. Nel caso in esame, logicamente e correttamente è stato escluso l’uso dell’atto falso da parte dell’imputato, cui è stato invece attribuito il concorso nella contraffazio documento esibito, in considerazione del fatto che esso era stato confezionato utilizzando l sua foto (uguale a quella apposta sulla patente di guida che gli era stata revocata) e inserendo la sua data di nascita, da ciò traendo che era stato il COGNOME a fornirli a chi lo ha material realizzato. Difatti, la giurisprudenza ha già chiarito che il concorso nella contraffazione documento deve ravvisarsi anche nel fatto di chi metta a disposizione la propria fotografia o dati anagrafici, al fine di farne uso personale (cfr. Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2 Kanthasamy, Rv. 277427 – 01, relativa alla distinzione tra le due ipotesi contemplate dall’a 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen., le cui argomentazioni hanno rilievo anche per il reato di fal qui in contestazione).
3. Il terzo motivo, inerente al reato di cui al capo B., è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha assunto che al COGNOME è stata revocata la patente a seguito di un avvi orale del questore non contenente i divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del citato d. Igs e ha richiamato l’orientamento (per vero non consolidato) espresso da questa Corte, secondo cui in tali ipotesi non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 73 stesso decreto (poiché l’avvi senza l’imposizione dei divieti in parola non costituirebbe misura di prevenzione; cfr. Sez. 1 47713 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283820 – 01; conf. Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, COGNOME Rv. 284585 – 01; contra Sez. 1, n. 418 del 17/11/2022 – dep. 2023, Lombardo, Rv. 283945 – 01). Purtuttavia, nel caso in esame l’assunto difensivo trova patente smentita, poich
l’avviso orale indirizzato il 7 settembre 2016 al COGNOME contiene le prescrizioni de quibus, il che è dirimente.
Il quarto motivo, avente ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, è inammissibile perché è manifestamente infondato e non si è in effetti confrontato con la motivazione che:
ha negato le attenuanti generiche, richiamando i precedenti dell’imputato e la su sottoposizione a misura di prevenzione, nonché il fatto che egli abbia concorso nell contraffazione della patente di guida per eludere il provvedimento di revoca di quella a rilasciata, traendone una valutazione negativa della sua personalità, così indicando in maniera congrua e conforme al diritto (cfr. art. 133 cod. pen.) gli elementi che ha ritenuto ril (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrari Rv. 259142 – 01);
ha ritenuto la pena congrua alla luce degli elementi predetti nonché alla luce del precedenti condanne dell’imputato per guida senza patente, sia pure relative a fatt depenalizzati (cfr. Sez. 3, n. 12448 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 281202 – 01: «ai fini d determinazione della pena, i precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituis fattispecie rilevanti ex art. 133 cod. pen., in quanto significativi di una predisposizione dell’imputato a violare la legge penale»), rendendo una motivazione con evidenza adeguata tenuto pure conto che la sanzione non è superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 11329 de 09/12/2019 – dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023.