Falso Grossolano e Banconote Contraffatte: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Reato
La circolazione di monete contraffatte rappresenta una minaccia costante per l’economia e la fiducia pubblica. Ma cosa succede se una banconota è così malamente falsificata da essere quasi ridicola? In questi casi si parla di falso grossolano, una condizione che, in teoria, potrebbe escludere il reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su questo tema, stabilendo quando una contraffazione è davvero ‘grossolana’ e quando invece integra pienamente il reato previsto dall’art. 455 del codice penale.
Il Caso: Ricorso Contro una Condanna per Spesa di Monete False
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per aver messo in circolazione banconote false. L’imputato, non accettando la decisione della Corte di Appello di Napoli, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali, tra cui la presunta grossolanità della contraffazione che, a suo dire, avrebbe dovuto rendere il fatto non punibile.
I Motivi del Ricorso: Dal Falso Grossolano alla Tenuità del Fatto
La difesa dell’imputato si articolava su tre punti principali:
1. Violazione di legge sull’elemento psicologico: Il primo motivo lamentava un’errata valutazione dell’intenzione criminale (dolo), ma è stato giudicato troppo generico e vago dalla Corte.
2. Sussistenza del falso grossolano: Il cuore del ricorso. L’imputato sosteneva che le banconote fossero così evidentemente false da non poter ingannare nessuno, configurando un’ipotesi di reato impossibile.
3. Applicazione della particolare tenuità del fatto: In subordine, si chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima offensività. Anche questo motivo è stato respinto perché mera ripetizione di argomenti già discussi e rigettati in appello.
La Valutazione del Falso Grossolano secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza l’argomento del falso grossolano. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: la grossolanità della contraffazione, che esclude il reato, si configura solo quando il falso è riconoscibile ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio, da qualsiasi persona di comune intelligenza e avvedutezza.
Non si deve, quindi, fare riferimento alle competenze specifiche di soggetti qualificati (come cassieri di banca o esperti) né alla straordinaria diligenza di cui solo alcune persone sono dotate. Nel caso specifico, era stata necessaria un’analisi tecnica da parte di specialisti per accertare la falsità delle banconote. Questa circostanza, da sola, è stata sufficiente per escludere la grossolanità della contraffazione e confermare la sussistenza del reato.
Inammissibilità degli Altri Motivi di Ricorso
La Corte ha dichiarato inammissibili anche gli altri due motivi. Il primo, relativo all’elemento psicologico, è stato considerato generico perché non indicava in modo specifico gli errori della sentenza impugnata. Il terzo, sulla tenuità del fatto, è stato rigettato in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di merito, senza un confronto critico con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva escluso il beneficio a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su criteri rigorosi e consolidati. La motivazione principale risiede nella corretta interpretazione del concetto di ‘falso grossolano’. La Corte ha sottolineato che il parametro di valutazione non è l’esperto, ma l’uomo medio. Se per scoprire il falso è necessario un esame tecnico, allora il falso non è ‘grossolano’ e il reato sussiste in pieno, poiché la banconota ha la capacità di ingannare e di minare la fiducia nella circolazione monetaria. Inoltre, la Corte ha sanzionato la tecnica difensiva di presentare ricorsi generici o meramente ripetitivi, confermando che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, stabilisce che la soglia per invocare il ‘falso grossolano’ è molto alta: la falsificazione deve essere evidente a chiunque e a prima vista. In secondo luogo, ribadisce l’importanza di formulare ricorsi specifici e argomentati, che si confrontino puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, pena l’inammissibilità. Per l’imputato, la decisione comporta la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
Quando una banconota contraffatta è considerata un “falso grossolano” tale da non costituire reato?
Una banconota è considerata un “falso grossolano” solo quando la sua falsità è riconoscibile “ictu oculi” (a colpo d’occhio) da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, senza la necessità di ricorrere a conoscenze specifiche o analisi tecniche approfondite.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile se si limita a una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte e puntualmente respinte dalla Corte di merito, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la ratio decidendi della sentenza impugnata.
L’abitualità del comportamento può escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’abitualità del comportamento dell’imputato è una valida ragione per escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dall’articolo 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il 08/08/1965
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui alli art. 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazion all’art. 455 cod. pen., con particolare riferimento all’elemento psicologico del reato – è ge per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la sussistenza del fatto ragione della grossolanità del falso – è generico, meramente rivalutativo e manifestament infondato. Infatti, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia “ictu oculi” riconoscibile da qu persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straor diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, Carill Rv. 266417).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la grossolanità del falso rilevando che accertare la falsità delle banconote sia stata necessaria un’analisi tecnica da parte di sog specializzati.
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che denunzia il vizio di violazione di in relazione all’art. 131bis cod. pen. – è inammissibile in quanto fondato su doglianze ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito; si tratta di ragioni difensive non specifiche ma soltanto apparenti, in omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 de 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838). Il motivo non si confronta con la ratio decidentif che, ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto, poggia sulla abitualità del comportamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
DEPOSITATA “