Falso Grossolano e Reato Impossibile: La Cassazione Chiarisce
Quando un documento falso è così mal fatto da non poter ingannare nessuno? La questione del falso grossolano è un tema centrale nel diritto penale, poiché può portare alla non punibilità di chi lo commette. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a tracciare i confini di questa figura giuridica, chiarendo i criteri per distinguere un falso punibile da un tentativo inidoneo. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere meglio la logica dei giudici e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Condanna per Falsità
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per una serie di delitti legati alla falsificazione di documenti, previsti dagli articoli 497-bis, 477 e 482 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione: Il “Falso Grossolano” come Motivo di Difesa
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo principale: la tesi del falso grossolano. A suo dire, la falsificazione dei documenti era così evidente e maldestra da non poter trarre in inganno nessuno. Di conseguenza, si sarebbe dovuta applicare la disciplina del reato impossibile, prevista dall’articolo 49, secondo comma, del codice penale, che esclude la punibilità quando l’azione è palesemente inidonea a raggiungere lo scopo illecito.
Inoltre, in via subordinata, il ricorrente lamentava un’eccessiva severità della pena inflitta, contestando la cosiddetta dosimetria sanzionatoria operata dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno smontato punto per punto le tesi del ricorrente.
Sulla Nozione di Falso Grossolano
La Suprema Corte ha definito il motivo di ricorso sul falso grossolano come ‘manifestamente infondato’. In primo luogo, ha evidenziato come l’argomento fosse una mera riproposizione di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno poi ribadito il principio consolidato secondo cui, per aversi un falso grossolano, e quindi l’esclusione della punibilità, la falsificazione deve essere ‘ictu oculi’ riconoscibile da chiunque. In altre parole, la falsità deve apparire in maniera talmente evidente da poter essere notata a prima vista anche da una persona priva di specifiche competenze. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già accertato che la falsità del documento non era così palese e che non avrebbe potuto essere rilevata da un soggetto inesperto. Pertanto, l’azione non era inidonea e il reato era pienamente configurabile.
Sulla Dosimetria della Pena
Anche la censura relativa all’eccessività della pena è stata giudicata inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, ma la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o assente. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e adeguata per la pena comminata, rendendo la doglianza del ricorrente una semplice richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono radicate in principi procedurali e sostanziali solidi. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto una semplice riproduzione di censure già vagliate e respinte, il che è un classico motivo di inammissibilità. In secondo luogo, sul piano sostanziale, la Corte ha applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato: il reato impossibile per grossolanità del falso è un’eccezione che si applica solo in casi estremi di falsificazione evidente a tutti. Se il falso è in grado di ingannare una persona comune, anche se non un esperto, il reato sussiste. Infine, la Corte ha riaffermato il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può interferire con le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la quantificazione della pena, se queste sono sorrette da una motivazione logica e coerente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Chi intende difendersi sostenendo la tesi del falso grossolano deve essere in grado di dimostrare che la falsificazione era di una banalità e di un’evidenza tali da essere immediatamente percepibile da chiunque. Non è sufficiente che un esperto possa riconoscerla; la falsità deve essere palese per l’uomo della strada. In assenza di tale palese evidenza, la condotta resta punibile. La decisione conferma inoltre che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere l’entità della pena, se questa è stata motivata in modo adeguato.
Quando una falsificazione documentale può essere considerata un ‘falso grossolano’?
Secondo la Corte di Cassazione, una falsificazione è ‘grossolana’, e quindi non punibile come reato impossibile, solo quando la sua falsità è talmente palese da essere riconoscibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) da chiunque, anche da una persona priva di specifica esperienza in materia.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa nei gradi precedenti?
No, non se la contestazione mira a una semplice rivalutazione del merito. La determinazione della pena (dosimetria sanzionatoria) è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può sindacare la decisione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità. Riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, porta all’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47594 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI 000WZMO ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
03
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 e c.p.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione di un’ipotesi di reato impossibile nel caso di specie, prevista dall’art. 49, comma secondo, c.p. per essersi trattato di falso cd. grossolano, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dalla Corte d’appello, ove era stata proposta in termini identici.
La sentenza impugnata ha affermato che la falsità dell’atto non avrebbe potuto essere rilevata da soggetto privo di esperienza e, quindi, correttamente ha applicato il principio secondo cui, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da essere, “ictu ocull”, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639);
Rilevato altresì che il medesimo motivo di ricorso contesta anche la dosimetria sanzionatoria e l’eccessività della pena, con argomenti non consentiti in sede di legittimità, poiché rivalutativi ed incidenti sul giudizio di merito, che manifestamente infondati, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023