Falso Grossolano: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Reato Impossibile
Il concetto di falso grossolano rappresenta una linea di demarcazione fondamentale nel diritto penale, capace di distinguere un tentativo di falsificazione penalmente irrilevante da un reato vero e proprio. Quando una falsificazione è così palese da non poter ingannare nessuno, si può ancora parlare di reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, fornendo chiarimenti essenziali sui criteri per escludere la punibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini applicativi di questa figura giuridica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato una condanna per il reato di cui all’articolo 497-bis del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un’unica, precisa argomentazione: la falsificazione contestata sarebbe stata un falso grossolano.
Secondo la difesa, l’alterazione del documento era talmente evidente e maldestra da non avere alcuna possibilità di trarre in inganno la pubblica fede. Di conseguenza, il fatto non avrebbe dovuto essere considerato un reato, in applicazione dell’articolo 49 del codice penale, che disciplina il cosiddetto ‘reato impossibile’.
La Questione del Falso Grossolano in Cassazione
Il ricorrente ha lamentato sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello per non aver riconosciuto la natura grossolana della falsificazione. La tesi difensiva si basava sull’idea che, se un falso è immediatamente percepibile come tale, viene a mancare l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero la fiducia della collettività nell’autenticità di certi atti.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se, nel caso concreto, gli indici di falsità fossero così manifesti da rendere l’atto del tutto inidoneo a produrre un inganno. Questo esame non riguarda la capacità del documento di ingannare un esperto, ma la sua potenziale efficacia decettiva nei confronti del cittadino medio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il falso grossolano si configura solo quando la falsificazione è così palese e riconoscibile ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) da escludere, sin dall’inizio, qualsiasi possibilità di inganno.
Nel motivare la decisione, la Corte ha specificato che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione del giudice e le massime di esperienza, oppure da una manifesta illogicità. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 49 c.p. proprio perché gli indici di falsità dell’atto, pur presenti, non erano talmente evidenti da impedire ‘la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede’.
In altre parole, affinché un reato di falso sia considerato ‘impossibile’, non è sufficiente che il falso sia riconoscibile; è necessario che sia assolutamente inidoneo a ingannare chiunque. Se esiste anche solo una minima potenzialità lesiva, il reato sussiste. La Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse logica e coerente, non presentando vizi sindacabili in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un’interpretazione rigorosa del concetto di falso grossolano. La soglia per considerare un reato di falso come ‘impossibile’ è molto alta. La semplice imperfezione o la riconoscibilità del falso a un occhio attento non sono sufficienti per escludere la punibilità. È necessario che la falsità sia così lampante da essere percepita da chiunque, senza necessità di particolari competenze o verifiche.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito: la tutela della pubblica fede è un bene giuridico che l’ordinamento protegge con fermezza, punendo anche le falsificazioni non perfettamente eseguite, purché dotate di una residua capacità ingannatoria.
Quando un falso è considerato ‘grossolano’ dalla legge?
Secondo la Corte di Cassazione, un falso è ‘grossolano’ solo quando la sua non autenticità è così palese ed evidente da essere riconoscibile immediatamente da chiunque, escludendo a priori qualsiasi possibilità di ingannare la pubblica fede.
Perché la Corte ha ritenuto che in questo caso non si trattasse di falso grossolano?
La Corte ha stabilito che, nel caso specifico, gli indici di falsità del documento non erano così manifesti da eliminare del tutto la possibilità di un inganno. Poiché sussisteva ancora una potenziale capacità decettiva, non era possibile applicare la disciplina del reato impossibile prevista per il falso grossolano.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1243 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1243 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente lamenta rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del falso grossolano – sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l’applicazione dell’art. 49 cod. pen. in quanto, nel caso di specie, gli indici di falsità dell’atto non erano talmente evidenti da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025