Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ucl. o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO
0<e- ha concluso chiedendo /' C)L n , C r1":
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della medesima città, ha escluso la continuazione e rideterminato la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. L'imputato è stato condannato per essere state rinvenute e quindi sequestrate, nella sua abitazione, due banconote da 50 euro ciascuna, la cui falsità è stata accertata dalla Banca d'Italia.
Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la predetta sentenza proponendo cinque motivi di ricorso, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta, in tutti, l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo ravvisa i vizi suddetti in relazione all'elemento oggettivo del reato per non essere stato ritenuto configurabile il falso grossolano. Deduce che, nonostante le deduzioni specifiche formulate con l'appello – con cui erano stata lamentate l'omessa valorizzazione della deposizione dell'agente operante, che aveva dichiarato che le banconote erano palesemente e vistosamente false in quanto una di essa era più piccola delle dimensioni ordinarie, fabbricata con carte liscia, priva di rilievo, di luminiscenza, di filo di sicurezza e di microscritture, mentre l'altra recava la scritta "fac-simile" – la Corte d'appello non aveva fornito alcuna risposta limitandosi ad affermare, in modo apodittico e tautologico, che, «pur differenziandosi sotto vari profili da quelle originali» erano comunque idonee a trarre in inganno le persone dotate di comune avvedutezza.
2.2. Con il secondo motivo ravvisa i predetti vizi in relazione alla sussistenza del dolo specifico. La sentenza della Corte d'appello nulla avrebbe motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico necessario per il perfezionamento del delitto contestatogli.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rappresenta che, al momento del fatto, l'imputato aveva riportato una sola condanna per un reato di natura e indole diversa da quello per cui è causa.
2.4. Con il quarto motivo censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche nonostante la modesta entità del fatto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
1. Fondato è il primo motivo di ricorso.
Occorre premettere che in tema di falso nummario la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza quando il falso sia ictu °culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed esperienza, non dovendosi fare riferimento a particolari cognizioni e alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza dì cui alcune persone possono esser dotate. ( Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417-01; Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, COGNOME Rv. 251173-01). La valutazione della grossolanità del falso costituisce una questione di fatto, che deve essere considerata e valutata dal giudice di merito sulla base delle emergenze probatorie e sorretta da congrua motivazione. Un'adeguata, logica e non contraddittoria motivazione si sottrae dunque al vaglio dì legittimità.
Orbene, nel caso di specie, la motivazione qui impugnata è generica e per nulla esaustiva. A fronte di una puntuale censura proposta con l'atto di appello, la Corte distrettuale, pur dando atto che le banconote si differenziavano «sotto vari profili» da quelle originali, non ha spiegato perché, nonostante una di esse recasse la scritta "fac simile" e l'altra avesse dimensioni e numerose altre caratteristiche che la differenziavano da una banconota originale, era comunque possibile ritenere che siffatta grossolana falsità fosse idonea a trarre in inganno una persona dotata di discernimento e di comune avvedutezza. Nella specie, poi, le banconote erano state rivenute accartocciate sul comodino dell'imputato e, quindi, non potevano neanche valutarsi, al fine di escludere la grossolanità del falso, le modalità e le circostanze di scambio (in tal senso, Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071-01 che ha annullato con rinvio la sentenza impugnata poiché questa, pur avendo dato atto di una contraffazione "rozza" delle banconote, aveva poi escluso la grossolanità del falso, significando che esso poteva non essere percepito ove lo scambio fosse avvenuto con frettolosità o in condizioni di luce non favorevoli, senza specificare le modalità dello scambio in concreto operato; in linea con tale decisione, si veda, anche, Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, COGNOME, Rv. 279153 – 01 che ha escluso la grossolanità del falso nel caso di una banconota, pur oggetto di rudimentale falsificazione, siccome consistente in una fotocopia priva di filigrana e tagliata in modo irregolare, valorizzando le modalità della consegna, per strada, frettolosamente, in precarie condizioni di luce al fattorino dì una pizzeria cui erano state precedentemente fornite generalità false).
2 Le considerazioni che precedono comportano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra esposti. Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore