Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42106 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna per i reati di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e truff con recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso nel documento d’identità – è aspecifico reiterativo in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con le argomentazioni della Cor di appello, finendo per riproporre nuovamente la propria tesi, senza tuttavia cogliere, nel motivazione della decisione avversata, dei vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. A quest riguardo, va altresì ricordato – oltre che il disposto di cui all’attuale art. 581 cod. proc. p che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione so inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ragioni che, nella specie, passano attraverso un vaglio diretto della Corte di appello sulle caratteristiche del documento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), che l’hanno condotta ad escludere la grossolanità del falso.
Rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, ai se dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas déIle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.