Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42623 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42623 Anno 2023
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha accolto l’appello del pubblico ministero (respingendo invece l’appello dell’imputato) avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che, il 10/06/2020, aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. contestato nel capo B assolvendolo dal reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. contestatogli nel capo A. Data Udienza: 20/09/2023
In accoglimento dell’appello del pubblico ministero (potendo questi impugnare in appello il capo assolutorio, ex art. 593 cod. proc. pen., la trattazione dell’impugnazione è avvenuta nelle forme dell’appello per entrambi i capi, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen.: cfr. Sez. 3, n. 29989 del 13/07/2011, B., Rv. 251003), la Corte territoriale ha condannato l’imputato anche per il reato di cui al capo A e ha pertanto aumentato la pena, senza applicare le circostanze attenuanti generiche, ciò in accoglimento di uno specifico motivo di appello del pubblico ministero.
In sostanza, l’imputato è chiamato a rispondere di aver declinato ad ufficiali della Polizia di Stato di Pesaro le generalità del proprio fratello, facendo contestualmente uso della carta di identità di quest’ultimo, sulla quale era però apposta la propria fotografia. Nel giudizio di primo grado, si è ritenuto trattarsi di falso grossolano.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando i motivi che di seguito vengono enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 49, secondo comma, cod. pen.: si tratterebbe di un falso grossolano e dunque di un reato impossibile.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al medesimo aspetto. La Corte di appello si sarebbe sottratta all’onere di motivazione rafforzata, non giustificando la decisione di discostarsi dalla sentenza di primo grado nonostante l’espressa «apparente genuinità» del documento esibito dall’imputato agli agenti accertatori. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui si riferisce ad un’apparente genuinità del documento e, subito dopo, a «dubbi di difformità» dello stesso.
La Corte di appello, in definitiva, non avrebbe chiarito il superamento del giudizio formulato dal Tribunale, che aveva giustificato la mancata offensività del reato sulla base di una falsità dell’atto definita «marcata e indiscutibile» alla luce degli esiti della c.n.r. del 2 settembre 2019 che aveva evidenziato difformità della fotografia e della firma rispetto a quelle originati dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha espressamente valutato i precedenti penali dell’imputato, ma non risulta abbia considerato ulteriori elementi, attinenti a quella che viene definita come la «quantità» del reato e cioè la reale portata offensiva della condotta delittuosa ascritta.
Il difensore del ricorrente ha chiesto procedersi a discussione orale, ma non si è presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi manifestamente infondati.
1.1. L’ipotesi di reato impossibile di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen. ricorre ogniqualvolta il reato non possa verificarsi o per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto. Nel reato impossibile, l’offesa manca del tutto, escludendo la tipicità normativa e la sussistenza del reato.
L’inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. pen., deve intendersi quale inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l’evento consumativo. In particolare, l’inidoneità dell’azione deve essere valutata in rapporto alla condotta originaria dell’agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, risulta priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento; l’accertamento dell’inidoneità deve essere effettuato secondo un giudizio ex ante e in concreto, che tenga conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019 , dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085).
Nei reati di falso, l’inidoneità dell’azione viene ricondotta al cosiddetto “falso grossolano”, cioè al falso che, per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno. La grossolanità del falso attiene alla materialità della condotta e non già alle modalità della stessa; ed anzi, ancor prima, presuppone un oggetto materiale su cui l’alterazione, da chiunque percepibile, viene ad incidere, indipendentemente dal successivo utilizzo di quell’oggetto (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, NOME, Rv. 281702).
Applicando i citati principi, è stata dunque esclusa, con riferimento al possesso di documenti di identificazione falsi, la configurabilità del reato impossibile per inidoneità dell’azione quando la contestata falsità dell’attestazione non emerga dal
documento stesso in cui questa è trasfusa, ma ab extra, per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l’originaria, assoluta inefficienza causale dell’azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell’azione (Sez. 5, n. 20815 del 17/04/2018, Fracasso, Rv. 273343). E, perciò, il falso grossolano non punibile per inidoneità dell’azione a conseguire lo scopo antigiuridico è ravvisato in casi eclatanti, come nel caso del «possesso di un documento d’identità privo di qualsiasi validità, non risultando l’ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all’autorità» (Sez. 5, n. 41155 del 02/07/2008, Vasic, Rv. 241592).
1.2. I vizi denunciati non sussistono.
La Corte di appello ha evidenziato che la carta di identità esibita dall’imputato era perfettamente corrispondente ad un documento originale, tanto vero che era stata effettivamente rilasciata da ente a ciò preposto e su modulo autentico.
A fronte di tale evidenza, la polizia non è stata in grado di riconoscere il documento come falso, nel momento del controllo avvenuto il 27 agosto 2019, ed ha sequestrato il documento solo per alcuni dubbi indotti dalla fotografia dell’imputato.
Nemmeno un controllo successivo, esitato nella c.n.r. del 2 settembre 2019, ha permesso di comprendere esattamente la situazione, dal momento che detto controllo è servito ad ‘appurare il rilascio regolare di un documento di identità a favore del fratello dell’imputato. Solo a seguito di un ulteriore e più approfondito controllo è stato possibile evidenziare, anche, l’alterazione della data di rilascio (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Da un lato, dunque, la Corte di appello ha giustificato la propria decisione in modo non palesemente illogico: è vero quel che osserva il ricorrente circa la laconicità dell’espressione «vi erano alcuni dubbi di difformità», contenuta a pagina 3 della sentenza di secondo grado. Tuttavia, dal complesso della motivazione, in particolare negli snodi argomentativi che sono stati appena sopra riepilogati, si comprende che il dubbio del primo giudice è stato superato dalla Corte territoriale fermando l’attenzione, correttamente, al momento dell’esibizione del documento, laddove invece il Tribunale sembra aver fondato le proprie conclusioni sull’esito degli accertamenti successivamente compiuti dalla polizia.
Al momento del controllo, dunque, l’imputato ha fornito un documento di identità predisposto su modulo autentico, rilasciato da un Comune italiano, siglato dall’apparente titolare e dall’ufficiale dell’anagrafe, provvisto di timbro e corredato dalla fotografia dell’apparente titolare: un documento, dunque, che solo a successivi e più approfonditi controlli poteva rivelare i suoi difetti e che non era
così intrinsecamente inidoneo, con giudizio ex ante da parte di una persona comune, a trarre in inganno.
L’ultimo motivo è manifestamente infondato e comunque generico.
La Corte di appello ha reso una motivazione adeguata a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, compiuta per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinanza cautelare, e dei plurimi precedenti penali (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ora, va ribadito che «le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la nneritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l’esistenza di elementi “positivi”, intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 133 c.p. Ne deriva che la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta … Al contrario, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l’esistenza, che necessita di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2, n. 4145 del 18/10/2019, dep. 2020, Ratto Trabucco, n.m.; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, Lamin, Rv. 271315).
Ebbene, il ricorrente nemmeno evidenzia elementi di segno positivo capaci di sterilizzare il giudizio della Corte territoriale sul punto, e si limita a chiedersi se giudice di appello abbia considerato altri (non meglio specificati) elementi.
Il ricorso è dunque inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20/09/2023