Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in anni 1 mesi 8 di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME riconosciuto dal Giudice per le indagini preliminari, con sentenza, in data 8 ottobre 2019, colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato al capo a) della rubrica, nonché del reato di cui all’art. 482 cod. pen., in relazione
all’art. 477, contestato al capo b), e per l’effetto condannato, riconosciuta l’equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva nonché il vincolo della continuazione, alla pena di anni due di reclusione, già applicata la diminuente pe la scelta del rito.
Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, COGNOME, tra l’altro, aveva avere falsificato una patente di guida, che, sia pure formalmente intestata a tale NOME COGNOME, riportava la sua effige, con etichetta di rinnovo fino al 30 marzo 2026.
Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, COGNOME articolando due motivi
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso.
Lamenta che la Corte distrettuale ha disatteso i rilievi difensivi sull’irrilevanz penale della condotta, qualificabile come falso grossolano, con argomentazioni non solo illogiche ma disancorate dalle fonti probatorie. Ha infatti contraddittoriamente affermato che il documento, pur avendo un contenuto fasullo, non era comunque palesemente falso, e, soprattutto, ha risolto le questioni poste dalla difesa muovendo dalla premessa, erronea in fatto, che il documento falsificato fosse una carta di identità e non una patente di guida, così come indicato nel capo di imputazione ed accertato. In quest’ottica, ha osservato che le carte di identità in formato cartaceo erano state soppresse soltanto a partire dal 2019 e che, pertanto, potevano essere ancora in circolazione al momento della perquisizione domiciliare. Tale argomentazione non è valida per il documento falsificato oggetto di causa, ossia la patente di guida, il cui formato tessera è divenuto obbligatorio nel lontano anno 1999, con conseguente progressiva eliminazione dalla circolazione del documento cartaceo del tipo di quello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato. Circostanza che conferma la tesi difensiva della grossolanità della falsificazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di prendere in esame la specifica doglianza che aveva evidenziato lo iato temporale tra i fatti oggetto di imputazione e quelli oggetto delle precedenti condanne
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, relativo alla configurabilità del reato di falso, è privo pregio.
La Corte distrettuale è incappata nell’errore denunciato ma non si tratta di un errore su una circostanza decisiva.
La sentenza impugnata ha, infatti, desunto il carattere non grossolano del falso non sono dall’epoca relativamente recente a partire dalla quale era iniziata l’eliminazione dalla circolazione del formato di documento rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, ovvero una patente di guida, effettivamente assai più risalente rispetto a quella in cui la stessa operazione ha avuto luogo per carte di identità, ma da elementi di per sé più preganti e già sufficienti ed in particolare dalle difficoltà incontrate dalla polizia giudiziaria nell’accorgersi dellelfalsificazio superate soltanto perché gli operatori, avendo una pregressa conoscenza dell’imputato, avevano notato la discrasia, altrimenti abilmente occultata, tra l’effigie impressa nel documento, corrispondente all’immagine di COGNOMECOGNOME COGNOME la intestazione a diverso soggetto.
Si tratta, quindi, di un documento avente idoneità a trarre in inganno perché formato in modo tale da apparire veridico e, comunque, non interessato da un’attività di falsificazione talmente evidente da essere, “ictu oculi”, riconoscibil da chiunque (da ultimo Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Theedeos, Rv. 276639; Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 276998 – 01).
Il secondo motivo, relativo all’applicazione della recidiva, è parimenti infondato.
La sentenza impugnata si è riportata alla motivazione fornita su tale punto dal primo giudice, ritenendola implicitamente non adeguatamente contrastata dalle critiche formulate nell’atto di appello.
Il G.u.p. (pag. 3), in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01), aveva ritenuto la reiterazione dell’illecito, al di là del mero e indifferenziato riscon formale dell’esistenza di precedenti penali, sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di più accentuata pericolosità del suo autore, tenuto conto della natura e del numero dei reati (tra gli altri, più delitti aggravati dal metodo mafioso e quello di associazione mafiosa), della distanza temporale tra i fatti, commessi anche in epoca recente. Rispetto a questi elementi di valutazione, il ricorrente nulla di concreto ha opposto né nell’atto di appello né in questa sede.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso, in Roma 4 giugno 2024.