Falso Grossolano: Se la Macchina ci Casca, il Reato Esiste
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un interessante caso riguardante il concetto di falso grossolano e la sua applicazione pratica. L’ordinanza in esame chiarisce un principio fondamentale: la valutazione sulla grossolanità di una contraffazione non è astratta, ma si basa sulla sua concreta capacità di trarre in inganno. Se una banconota falsa riesce a ingannare un dispositivo automatico, il reato sussiste a tutti gli effetti.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per reati legati alla spendita di monete falsificate. L’imputato era stato giudicato colpevole per aver utilizzato banconote contraffatte in più occasioni, riuscendo a ingannare un cambiamonete automatico e a spendere successivamente il denaro autentico così ottenuto.
I Motivi del Ricorso: Tra Falso Grossolano e Attenuanti Generiche
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due argomentazioni principali:
1. La configurazione del falso grossolano: Secondo la difesa, le banconote erano così palesemente false da integrare l’ipotesi del cosiddetto falso grossolano, rendendo l’azione inidonea a commettere il reato e configurando, di conseguenza, un “reato impossibile” ai sensi dell’art. 49 del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: La difesa lamentava inoltre che la Corte d’Appello non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare elementi a favore dell’imputato.
L’Analisi della Corte sul Falso Grossolano
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. Il punto cruciale non è l’aspetto della banconota in sé, ma la sua efficacia nel mondo reale. Il fatto che l’imputato sia “riuscito in più occasioni ad utilizzare le banconote falsificate ingannando il cambiamonete automatico” è la prova concreta che l’azione non era affatto inidonea. La capacità di ingannare una macchina, che per sua natura opera controlli standardizzati, esclude in radice la possibilità di parlare di falso grossolano.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Cassazione ha confermato che la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti generiche era legittima e ben motivata. I giudici di merito avevano infatti valorizzato i precedenti penali dell’imputato, un elemento considerato decisivo. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, come in questo caso i precedenti penali.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le argomentazioni della difesa sono state ritenute manifestamente infondate, poiché si scontravano con le prove fattuali (l’effettivo inganno della macchina) e con principi giuridici consolidati (la discrezionalità del giudice nel valutare le attenuanti). La condotta dell’imputato, lungi dall’essere un tentativo inidoneo, si è rivelata efficace e produttiva di un danno, giustificando pienamente la condanna.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento pratico di grande importanza: la teoria del falso grossolano e del reato impossibile trova un limite invalicabile nella realtà dei fatti. La capacità di una banconota falsa di superare i controlli, anche quelli automatici di un dispositivo elettronico, è la cartina di tornasole della sua idoneità a offendere il bene giuridico della fede pubblica. La punibilità della condotta è quindi pienamente affermata. Allo stesso tempo, la decisione conferma che la valutazione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle basandosi su elementi concreti e rilevanti come la storia criminale dell’imputato.
Quando una banconota falsa è considerata un ‘falso grossolano’ non punibile?
Secondo la Corte, una banconota può essere considerata un ‘falso grossolano’, e quindi l’azione non punibile, solo quando la sua contraffazione è così palese da non poter ingannare nessuno. Se, come nel caso di specie, riesce a ingannare un dispositivo automatico, non può essere considerata tale.
La prova dell’effettivo utilizzo della banconota falsa è sufficiente a escludere il reato impossibile?
Sì. Il fatto che l’imputato sia riuscito a utilizzare con successo le banconote contraffatte per ottenere denaro vero da un cambiamonete automatico è la prova concreta che l’azione era idonea a commettere il reato, escludendo così l’ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12909 Anno 2024
n
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 febbraio 2023 che, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Tribunale di Rimini, ha assorbito con rideterminazione di pena il capo B) in quello di cui al capo A), confermando per il resto la condanna per il reato di cui a artt. 453 e 455 cod. pen.
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata configurazione dell’ipotesi ex art. 49 cod. pen. (cd. falso grossolano) manifestamente infondato avendo al riguardo la Corte fornito sul fatto una motivazione immune da vizi logici, (p. 3) evidenziando che “non può escludersi la punibilità della condotta per inidoneità dell’azione, atteso che il NOME è riuscit più occasioni ad utilizzare le banconote falsificate ingannando il cambiamonete automatico e spendendo poi al banco le banconote vere.”
Rilevato che il secondo e ultimo motivo – con cui l’imputato denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato in presenza (pag. 3 laddove si valorizzano i precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024