Falso Grossolano: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Reato Impossibile
Il concetto di falso grossolano rappresenta una linea di confine sottile nel diritto penale, capace di determinare la differenza tra la sussistenza di un reato e la sua impossibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per approfondire questo tema, chiarendo i criteri con cui un giudice deve valutare l’idoneità di un documento falso a trarre in inganno. Il caso analizzato riguarda l’utilizzo di un documento di identità contraffatto, che secondo la difesa era talmente malfatto da non poter ingannare nessuno.
I Fatti del Caso: L’uso del Documento Falso in un B&B
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per una serie di reati, tra cui sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e furto aggravato. L’imputato aveva utilizzato un documento d’identità contraffatto per registrarsi presso un Bed & Breakfast. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza, ritenendo il documento idoneo a ingannare.
Il Ricorso in Cassazione: La Tesi del Falso Grossolano
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale. Secondo la sua difesa, il documento presentato era un falso grossolano, ovvero una falsificazione talmente palese e riconoscibile da rendere il reato impossibile ai sensi dell’art. 49 del codice penale. In sostanza, si sosteneva che la contraffazione fosse così evidente da non poter trarre in inganno nessuno, rendendo l’azione inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.
La Valutazione del Falso Grossolano secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. Il punto centrale della decisione è il criterio di valutazione del falso grossolano. La giurisprudenza costante stabilisce che tale valutazione deve essere effettuata ‘ex ante’, cioè basandosi sulle circostanze esistenti al momento della presentazione del documento, e non ‘ex post’, cioè dopo che la falsità è stata scoperta. Non rileva, quindi, che il falso sia stato scoperto grazie a particolari competenze o a una diligenza superiore alla media da parte di chi ha effettuato il controllo. Il falso è ‘grossolano’ solo se la sua inidoneità ad ingannare è assoluta e riconoscibile ‘ictu oculi’, cioè a prima vista, dalla generalità delle persone.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha smontato la tesi difensiva basandosi su un fatto decisivo: il documento falso aveva effettivamente ingannato la titolare del B&B. Quest’ultima, pur essendo per sua professione abituata a visionare documenti di identità, era stata tratta in inganno dalla contraffazione. Questo elemento, secondo i giudici, esclude in radice la possibilità di classificare il documento come un falso grossolano. Se il documento ha prodotto l’effetto di ingannare, anche solo temporaneamente, significa che possedeva la capacità ingannatoria richiesta dalla norma penale. La realizzazione dell’evento, ovvero l’induzione in errore della vittima, è la prova più concreta che il reato non era ‘impossibile’.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la soglia per il riconoscimento del reato impossibile in materia di falso è molto alta. Non è sufficiente che il falso possa essere scoperto da un occhio esperto o attraverso controlli approfonditi. Per essere considerato ‘grossolano’, il falso deve essere così palese da risultare inoffensivo per chiunque, in qualsiasi circostanza. La decisione sottolinea che il successo, anche parziale, dell’azione ingannatoria è una prova quasi insuperabile contro la tesi della grossolanità. Questa interpretazione rigorosa serve a proteggere la fiducia pubblica nei documenti di identità, punendo anche le contraffazioni non perfettamente eseguite ma comunque capaci di minare la sicurezza delle transazioni quotidiane.
Quando un falso documento è considerato ‘falso grossolano’?
Un documento è considerato ‘falso grossolano’ soltanto quando la falsificazione è così evidente da poter essere riconosciuta ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) dalla generalità delle persone, rendendola così assolutamente incapace di trarre in inganno chiunque.
Come si valuta se un falso è ‘grossolano’?
La valutazione deve essere condotta con un giudizio ‘ex ante’, cioè basandosi sulle circostanze esistenti e conosciute al momento in cui l’azione viene compiuta, e non ‘ex post’, ovvero con il senno di poi, una volta che la falsità è stata scoperta.
Se un documento falso riesce a ingannare una persona, può ancora essere considerato ‘grossolano’?
No. Secondo la Corte, il fatto stesso che il documento abbia prodotto l’effetto di trarre in inganno qualcuno dimostra la sua idoneità offensiva e, di conseguenza, esclude in radice la possibilità che si tratti di un falso grossolano e quindi di un reato impossibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 0OTBI3T) nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza di un falso grossolano, con conseguente non integrazione del delitto di cui all’art. 497-bis cod pen., è manifestamente infondato, atteso che, secondo costante giurisprudenza, «in tema di falso, la valutazione dell’inidoneità assoluta dell’azione, che dà luogo al rea impossibile, dev’essere fatta “ex ante”, vale a dire sulla base delle circostanze di fa conosciute al momento in cui l’azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non “ex post”; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso s scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibil “ictu oculi” per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in c il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l’effetto di trarre in inganno, quali, quindi, la realizzazione dell’evento giuridico esclude in radice l’impossibil dell’evento dannoso o pericoloso di cui all’art. 49 cod. pen.» (Sez. 2, Sentenza n 36631 del 15/05/2013 Ud. (dep. 06/09/2013) Rv. 257063 – 01); La Corte di merito ha in ogni caso precisato che il documento non appariva falso ictu oculi e che aveva ingannato la titolare del RAGIONE_SOCIALE nonostante ella fosse persona abituata a visionare documenti di identità in ragione dell’attività che esercita;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consig iere estensore
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Il Presidente