Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43788 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43788 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto de ricorso lette la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale d Pesaro che aveva condanNOME l’imputata alla pena di legge per i reati di truffa e falsificazi documenti ai danni di COGNOME NOMENOME NOME zia, a favore della quale veniva altresì disp risarcimento del danno.
La difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con i moti qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.
Nel primo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione sostiene che il rigetto della seconda richiesta di patteggiannento (una prima era stata res dal giudice perché la richiesta sospensione condizionale della pena non era concedibile illegittimo in quanto, essendo mutato il contenuto e le condizioni dell’istanza, non vi era
ragione ostativa a che il giudice la prendesse in considerazione.
Il secondo motivo di ricorso è fondato sulla inosservanza ed erronea applicazione del legge penale. La modalità di falsificazione (il falso documento era realizzato con fotoco colori su cui era stata apposta la fotografia dell’imputata) non era idonea ad inte l’elemento oggettivo del reato per riconoscibilità ictu ocu/i.
Il AVV_NOTAIO Generale ha presentato conclusioni in cui chiede il rigetto del ricorso memoria la difesa ha replicato alle conclusioni avverse insistendo per l’accoglimento ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Con il primo di essi si deduce l’erroneo rigetto della richiesta di patteggiamento nonost essa fosse stata parzialmente riformulata a seguito dell’iniziale mancato accoglimento de prima richiesta.
Il motivo è manifestamente infondato: formulando la richiesta di giudizio abbreviat seguito del rigetto della seconda istanza di patteggiamento, la ricorrente ha irrevocabilm (ancorché implicitamente) rinunciato a far valere in giudizio eccezioni inerenti le processuali precedenti. Il principio, affermato fin dalla sentenza di questa sezione n. 845 13 aprile 1995 De Simone Rv. 202359, è stato ribadito con la pronuncia Sez. 2, n. 22386 de 10 maggio 2013 Cicciarelli Rv. 255943 – 01 secondo la quale «nell’ipotesi di richiest applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di gi abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezz meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi». Ciò per la stessa del rito richiesto, che preclude il riesame di eccezioni incompatibili con la st speditiva e premiale del giudizio.
Il secondo motivo, per quanto formalmente dedicato alla violazione o falsa applicazion della legge penale, in realtà ripropone questioni attinenti al merito che non pertengono fase di legittimità. Si lamenta infatti che il giudice (di primo e di secondo grado) abbi nella valutazione della falsità dei documenti utilizzati per commettere la truffa ai dann congiunta. Documenti che, per falsità manifesta, erano inidonei a trarre in inganno chicches e quindi inidonei ad integrare il reato previsto dall’art.482 cod. pen..
È necessario allora ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violaz legge invocato dalla difesa (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.), il motivo di ricors strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai g merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite sian idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini t ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilie i ‘ profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispett
fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattisp tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censu svolta, la ricorrente contesta l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di nell’affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo alla Corte di legittimità serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternati valutazione del falso che si afferma di tale solare evidenza da non poter trarre in ing alcuno, al punto da ipotizzare la connivenza di terzi nella realizzazione della truffa ai della congiunta.
Ebbene nel caso concreto la difesa dell’imputata si è limitata ad affermare che per le moda realizzative della falsa carta d’identità non vi fosse alcuna possibilità di cadere in err genuinità del documento senza tuttavia ‘aggredire’ la motivazione della sentenza che, contrario, aveva ricostruito il fatto dando atto che il documento era stato utilizzato ed e quindi idoneo al fine di trarre in inganno i funzionari dell’istituto di credito (Banca P Bari) che avevano gestito la pratica. L’antinomia tra tesi sostenuta (l’inidoneit documentazione) ed il fatto come ricostruito in sentenza (secondo cui la carta d’identità stata ‘spesa’ dall’imputata nella pratica per il finanziamento, producendo l’inganno) non risolta (e nemmeno, per vero, affrontata) nel motivo che risulta quindi aspecifico, condanna il ricorso all’inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili d colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cass delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2023
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