Falso grossolano: quando la contraffazione resta reato
Il tema del falso grossolano rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale moderno, specialmente quando si tratta di distinguere tra una contraffazione punibile e un reato impossibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su come la difesa debba strutturare i motivi di ricorso per evitare l’inammissibilità.
Il caso e la contestazione della vendita
La vicenda riguarda un imputato condannato nei gradi di merito per reati legati alla contraffazione. Nel ricorso presentato davanti alla Suprema Corte, la difesa ha cercato di contestare la destinazione alla vendita dei prodotti. Tuttavia, tale doglianza è stata immediatamente respinta. Secondo l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano stati già esposti durante il processo di appello. La mancata corrispondenza tra i motivi di gravame e il ricorso finale preclude ogni analisi nel merito.
La questione del reato impossibile
Il cuore della difesa ruotava attorno alla presunta inidoneità dell’azione. Si sosteneva che la merce presentasse un falso grossolano, ovvero una qualità talmente scadente da non poter ingannare alcun acquirente. In tale scenario, si sarebbe configurato il cosiddetto reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale. La Cassazione ha però confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano già ampiamente motivato perché, nel caso specifico, la contraffazione fosse idonea a trarre in inganno, escludendo dunque la grossolanità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri procedurali e sostanziali. In primo luogo, viene ribadito il principio di preclusione: se una censura non compare nel riepilogo dei motivi di appello, essa non può trovare spazio nel giudizio di legittimità. In secondo luogo, per quanto riguarda il falso grossolano, la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha esplicitato con rigore logico le ragioni del proprio convincimento. Non basta affermare che un falso sia evidente; occorre dimostrare che la motivazione del giudice sia affetta da vizi logici manifesti. Se il giudice spiega correttamente perché l’azione era idonea a offendere la fede pubblica, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva coerente sin dal secondo grado di giudizio. L’invocazione del falso grossolano non può essere un tentativo generico di sfuggire alla condanna, ma deve basarsi su prove concrete di inidoneità dell’azione che devono essere discusse tempestivamente. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, poiché la Cassazione non può esaminare questioni mai dedotte prima.
Quando una contraffazione viene considerata falso grossolano?
Quando la falsificazione è così macroscopica e palese da non poter trarre in inganno nessuno, rendendo l’azione del tutto inoffensiva per la fede pubblica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48411 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48411 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la destinazione alla vendita dei prodotti non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
considerato che la doglianza che lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità del falso, è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un’ipotesi di reato impossibile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore oni
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