Falso grossolano: quando il documento contraffatto porta alla condanna
Il concetto di falso grossolano rappresenta spesso l’ultima linea difensiva nei procedimenti per contraffazione di documenti. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità mantiene una linea rigorosa, specialmente quando il possesso di documenti falsi si accompagna ad altri reati gravi, come la detenzione di armi clandestine.
Analisi del caso giudiziario
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in appello per due reati distinti: la detenzione di un’arma con matricola abrasa e il possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione dei giudici di merito, in particolare riguardo alla qualità della contraffazione del documento e alla contestazione della recidiva.
La questione del falso grossolano
La difesa ha sostenuto che la falsità del documento fosse talmente evidente da configurare un falso grossolano, ovvero una contraffazione inidonea a trarre in inganno chiunque. Secondo questa tesi, se il falso è immediatamente percepibile, il reato non dovrebbe sussistere per mancanza di offesa alla fede pubblica. La Corte ha però rilevato che tale censura era già stata ampiamente vagliata e respinta nel grado precedente con motivazioni solide.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella natura dei motivi di ricorso, definiti come “meramente riproduttivi”. In altre parole, il ricorrente non ha proposto nuove critiche specifiche alla sentenza di appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse lamentele già bocciate in secondo grado.
Conferma della recidiva e sanzioni
Oltre alla questione del documento, la Corte ha confermato la sussistenza della recidiva. La reiterazione di condotte criminose aggrava la posizione dell’imputato, rendendo legittima una pena più severa. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza di specificità del ricorso. Per essere ammesso al vaglio di legittimità, un ricorso deve contenere critiche puntuali e non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti già accertati. Nel caso del falso grossolano, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso tale ipotesi, accertando che il documento possedeva caratteristiche tali da poter circolare ed essere utilizzato efficacemente.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento sottolineano l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a riproporre argomenti fattuali in sede di legittimità. Il possesso di un’arma clandestina e di documenti falsi delinea un profilo di pericolosità sociale che la Cassazione intende sanzionare con rigore, impedendo l’abuso dello strumento del ricorso quando questo manchi di nuovi elementi giuridici rilevanti. La sentenza ribadisce che il falso grossolano non può essere invocato se la contraffazione ha comunque una minima capacità ingannatoria.
Quando un falso viene considerato grossolano?
Un falso è considerato grossolano quando la contraffazione è così evidente da essere percepibile immediatamente da chiunque, rendendo il documento inidoneo a ingannare la pubblica fede.
Cosa comporta il possesso di un’arma con matricola abrasa?
Il possesso di un’arma con matricola abrasa è un reato grave che punisce la detenzione di armi clandestine, rendendo difficile il tracciamento della provenienza e dell’utilizzo dell’arma stessa.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non specifici o se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza contestare i nuovi punti della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME PLACA NOME NOME NOME PADERNO DUGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo 1) per la detenzione di un’arma con matricola abrasa) e 497 bis, cod. pen. (capo 2) per il possesso di un falso documento di identità valido per l’espatrio;
Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifici critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4 sulla esclusione di un falso grossolano e pag. 4 sulla sussistenza della recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023