Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44532 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44532 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 maggio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecentoquaranta di multa in relazione al reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto la vicenda integrava un’ipotesi di falso innocuo, avendo il Tribunale di sorveglianza respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sost tutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282716).
Si è altresì affermato – in relazione alla specifica vicenda sottoposta all’attenzione di questa Corte – che integra il delitto di cui all’art. 95, d.P.R. cit., la f attestazione, prevista per l’ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., in quanto tale pregiudizio penale comporta, a norma dell’art. 76, comma 4-bis del medesimo decreto, una presunzione iuris tantum di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell’ammissione al beneficio (Sez. 5, n. 23713 del 20/05/2021, Rizzi, Rv. 281438).
Ciò posto sui principi operanti in materia, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente il dolo del reato in oggetto, stante l’ovvi piena consapevolezza da parte del NOME della propria posizione di pregiudicato.
Il dato del mancato accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è irrilevante ai fini della configurabilità del reato. Né ricorre un’ipotesi di fa innocuo, in quanto il dato della sussistenza di precedenti penali era ovviamente a conoscenza dell’imputato e la sua dichiarazione ben poteva essere idonea a trarre in inganno l’organo giudicante, se non avesse approfondito l’ dato in questione.
4, Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.