Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30022 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Vittoria avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza ai soli effetti civili;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato NOME COGNOME, che ha chiesto di confermare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, anche rispetto alle statuizioni civili, dichiarando l’inammissibilit del ricorso ovvero il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Catania il 21 settembre 2018, ha assolto NOME COGNOME dal reato di falso giuramento (art. 371 cod. pen.) per le dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio nel procedimento civile, intentato dall’imputato, nei confronti di NOME COGNOME per la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra COGNOME (promittente acquirente) e COGNOME (promittente venditore) in data 10 settembre 2004 in ordine all’acquisto di un terreno.
NOME COGNOME, quale parte civile, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., deducendo unico motivo.
Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 371 cod. pen., per avere la Corte di appello fondato il proprio giudizio esclusivamente sul contenuto del giuramento decisorio reso dall’imputato, in cui questi aveva dichiarato di avere corrisposto in contanti il prezzo dell’immobile, senza tenere conto di elementi probatori convergenti quali: a) il contenuto del pregresso interrogatorio formale reso nell’ambito del medesimo giudizio civile; b) le testimonianze di COGNOME, che aveva negato la consegna del denaro alla sua presenza; dell’operante COGNOME, che aveva accertato l’assenza di prove del pagamento; di COGNOME, che aveva rivelato l’assenza di disponibilità di denaro dell’imputato all’epoca dei fatti.
La Corte di appello, in tal modo, si è limitata ad illustrare un’opposta valutazione dei fatti senza confutare, in modo approfondito e diffuso, come era tenuta, i puntuali argomenti della sentenza di primo grado così non rispettando il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Nell’interesse dell’imputato, l’AVV_NOTAIO ha depositato un’articolata memoria in cui ha illustrato gli argomenti a sostegno dell’inammissibilità o infondatezza dei motivi di ricorso.
Innanzitutto, ha dato atto che la Corte di appello avesse acquisito l’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio e la copia del verbale di udienza contenente la dichiarazione giurata di COGNOME, non presenti nel fascicolo del dibattimento, e ha aderito alle valutazioni operate dalla sentenza impugnata rilevando che, diversamente dal giudice di primo grado che aveva ampliato
l’accertamento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale in violazione dell’obbligo di correlazione e della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 29883 del 23 luglio 2007), aveva correttamente posto a confronto le dichiarazioni del testimone chiave, NOME COGNOME, con il contenuto del giuramento decisorio reso da COGNOME, confermato dalla scrittura privata del 10 settembre 2004 non smentita dai testimoni.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta in ragione della tardività dell’istanza di trattazione orale del ricorrente e le parti hanno depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile, NOME COGNOME, è fondato.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del delitto di «falso giuramento della parte» (art. 371 cod. pen.), di cui era imputato NOME COGNOME, ritenendo che, secondo la contestazione del Pubblico ministero, l’oggetto dell’accertamento riguardasse la sola dichiarazione resa da COGNOME in sede di giuramento decisorio dinnanzi alla Corte di appello di Catania all’udienza del 9 novembre 2015, in cui aveva giurato di avere versato a NOME COGNOME la somma di euro 121.114 – per l’acquisto di un terreno – di cui alla quietanza contenuta nella scrittura del 10 settembre 2004.
2.1. Nel riformare la condanna di primo grado, in forza del medesimo compendio probatorio, la pronuncia impugnata ha, innanzitutto, ritenuto che fosse proprio la menzionata delimitazione a non consentire di valorizzare la diversa dichiarazione resa il 17 dicembre 2007 dinnanzi al Tribunale di Ragusa in sede di interrogatorio formale nel giudizio civile tra le stesse parti e, in secondo luogo, ha escluso che i testimoni esaminati (COGNOME, COGNOME e COGNOME) avessero smentito la dazione di denaro, affermata sotto giuramento da NOME COGNOME, in quanto nessuno di loro «aveva conoscenza diretta della circostanza medesima ovvero poteva affermare con certezza che il predetto versamento fosse realmente avvenuto o meno» (pag. 3).
2.2. Detto sintetico percorso argomentativo, che ha condotto all’assoluzione dell’imputato, non ha tenuto conto degli elementi probatori, testimoniali e documentali, richiamati e valutati, in modo puntuale, dalla sentenza di primo grado quali: a) gli atti delle cause civili tra le parti instaurate presso il Tribunal Ragusa (COGNOME c/ COGNOME) e presso il Tribunale di Catania (COGNOME c/ COGNOME); b)
il contenuto del pregresso interrogatorio formale reso nell’ambito del medesimo giudizio civile Rg n. 1765/2006 dinnanzi al Tribunale di Ragusa in cui COGNOME aveva dichiarato di avere versato una parte rilevante della somma al momento della firma del contratto preliminare, alla presenza del AVV_NOTAIO, con sottoscrizione del collaboratore di questi, NOME COGNOME al quale aveva consegnato personalmente la somma, affermazioni smentite dalla testimonianza, in sede penale, proprio di COGNOME che aveva negato di essere stato presente alla dazione di denaro, sia a titolo di acconto, sia a titolo di saldo (pag. 9 della sentenza di primo grado); c) la testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile, che aveva rappresentato anche la situazione di grave indigenza di COGNOME all’epoca dei fatti, confermata anche dalla testimonianza di COGNOME (pag. 8 della sentenza di primo grado); d); la dichiarazione dell’operante COGNOME, che aveva accertato come la transazione fosse avvenuta tramite mezzi non tracciabili tali da escludere che vi fossero prove dell’avvenuto pagamento (pag. 9 della sentenza di primo grado).
A fronte di detta puntuale valutazione, fondata sulla convergenza di tutte le prove raccolte, la decisione oggetto di ricorso non ha spiegato l’insostenibilità logica della ricostruzione e degli argomenti esposti nel precedente grado di merito operando una mera enunciazione assertiva, scollegata dal fatto di causa, che non risponde alla necessaria valutazione rafforzata richiesta nella specie.
2.3. La sentenza impugnata, in tal modo, ha disatteso il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito d Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui “il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se nec:essario, la prova dichiarativa decisiva”.
Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento di cui all’a 371 cod. pen. occorre accertare, in sede penale, se la dichiarazione giurata sia falsa o meno (Sez. 6, n. 47673 del 19/10/2023, COGNOME, Rv. 285544), operando necessariamente una valutazione completa dell’intera vicenda oggetto di esame, senza parcellizzare i diversi momenti processuali (in sede civile o penale) come avvenuto nella specie.
In base alle considerazioni sopra sviluppate, la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, COGNOME, Rv.
256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), cui è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dalle lacune e dai vizi della motivazione riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 27 giugno 2024
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La Consigliera estensora
Il Prèsideinte