Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato condanne ad anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidare separatamente in 4 :Ivore della parte civile, comminate in primo grado dal Tribunale locale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili del reato di cui all’art 371 cod. pen.
Tanto perché gli imputati, in occasione del giudizio civile promosso dal fratello NOME COGNOME – diretto a far valere la simulazione assoluta della cessione, da NOME e NOME COGNOME a NOME COGNOME, NOME qNOME della RAGIONE_SOCIALE, originariamente intesta al padre dei germani COGNOME e, a seguito del decesso di quest’ultimo, entrata, in parti ugu nella comunione ereditaria-, NOMEro dichiarato circostanze non veritiere nel rendere giuramento decisorio loro deferito dall’attore.
In particolare, giurando il falso, NOME COGNOME NOME dichiarato di aver effettivam pagato ai fratelli il corrispettivo attestato dal detto atto di cessione; specularmente, NOME COGNOME NOME confermato di aver ricevuto dalla sorella l’importo indicato nell’atto a titolo di corrispettivo per la detta cessione con riguardo alla quota di sua spettanza.
Propone ricorso la difesa dei due imputati e deduce due diversi motivi di impugnazione.
Il primo complesso motivo mira a contestare sia la devalutazione operata dai giudici de merito con riguardo al rilievo probatorio da assegnare alla quietanza di avvenuto pagamento del corrispettivo riportata dall’atto di cessione; sia la credibilità soggettiva della parte civil l’attendibilità intrinseca del suo narrato e l’inconsistenza dei momenti di asserito ris esterno apprezzati a conferma NOME relative propalazioni, fondamento essenziale del reso giudizio di responsabilità.
3.1. Sotto il primo versante si evidenzia che !a quietanza sarebbe stata privata di ril probatorio facendo leva su mere congetture e illazioni e in particolare dando rilievo alle moda di pagamento del prezzo (versato in contanti prima dell’atto e non innanzi al AVV_NOTAIO nonché alla circostanza in forza della quale l’unico teste indicato dagli imputati a sostegno pagamento in questione, il marito della NOME COGNOMECOGNOME NOME deciso di non testimoniare avvalendosi della facoltà prevista dall’art 199 cod. proc. pen.
3.2. Quanto alle dichiarazioni della parte civile, si denunzia il portato meramente apparen NOME risposte offerte dalla Corte del merito in relazione alle critiche prospettate con l’appe riguardo alla credibilità soggettiva del dichiarante dirette a rimarcare la conflittualità con che aveva generato la denunzia penale; le aspettative, anche economiche, sottese alla detta iniziativa a fronte dell’insuccesso dell’azione civile; nonché l’assoluta inverosimiglianz racconto nella parte in cui il teste aveva dichiarato di non sapere se avesse o meno ricevu fondi provenienti dal conto corrente della RAGIONE_SOCIALE dopo la cessione assertivamente fittizia.
3.2.1. Si ribadisce, inoltre, la intrinseca inattendibilità del detto narrato, atteso che l centrale del relativo racconto – legato alla natura integralmente fittizia della cessione, operata per garantire la prosecuzione dell’attività inerente alla RAGIONE_SOCIALE da parte dell’unico sogget dotato di un titolo abilitante in tal senso, la sorella NOME, quando di contro sarebbe rimasta immutata la comunione ereditaria con conseguente suddivisione degli utili e l’impegno, della formale intestataria, di trasferike le qNOME spettant ai fratelli ai figli di questi ultimi, una acquisito il relativo titolo abilitante- risultava contraddetto da diverse specifiche circosta
puntualizzate dal gravame, inadeguatamente disattese dalla Corte del merito, con argomentare manifestamente illogico e irrimediabilmente viziato dal travisamento dei dati probatori ineren
all’affermazione con la quale NOME COGNOME ebbe a riferire di aver saputo dal frate NOME, a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo, aspetto in fatto che smentiva radicalmente l’assunto accusatorio validato d due sentenze di merito;
al mancato coinvolgimento del fratello NOME NOME ritenute trattative dirette intera acquisizione, da parte di NOME, NOME qNOME riferibili alla RAGIONE_SOCIALE;
alla intrinseca illogicità dello schema contrattuale cristallizzato dalle dichiarazion parte civile siccome effettivamente coincidente all’effettiva operazione negoziale perseguita d soggetti protagonisti della citata cessione, neppure imposto dalla normativa vigente all’epo dell’atto assertivamente simulato.
3.2.2. Infine, sempre all’interno del primo motivo, vengono affrontate e criticat le considerazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere riscontrate ab extemo le propalazioni della parte civile avuto riguardo ;
alla impresa familiare costituita con la madre NOME COGNOME subito dopo la cession aspetto in fatto che, non varrebbe a confermare la ricostruzione dei fatti riferita da NOME COGNOME, dando invece conto della volontà di NOME di replicare l’assetto organizzati preesistente alla morte del padre, giustificando, anche sul piano legale, la continuativa prese della madre all’interno dell’impresa mentre l’assunto descritto dalla parte civile corrispondeva in alcun modo alla possibilità di realizzare il risultato assertivamente perseg deratelli COGNOME (ben più coerente alla stipula di una associazione in partecipazione, anche s versante della relativa ottimizzazione fiscale in capo alla formale intestataria della farmaci
ai dati emergenti dai rendiconti attribuiti alla madre successivamente alla cessione, c non attestavano alcuna ripartizione tra gli eredi COGNOME degli utili prodotti dalla far fittiziamente rimasta in testa alla sola NOME – soprattutto in considerazione della mani illogicità NOME valutazioni spese in relazione alla quota destinata a quest’ultima- ma solo l’util percepito dalla COGNOME in virtù dell’impresa familiare costituita con la figlia, riversat titolo di donazione, come del resto confermato dal fatto che le somme inviate in corrispondenza ai detti rendiconti provenivano non dal conto della RAGIONE_SOCIALE bensì da quello personale della COGNOME;
al rilievo ascritto alla documentazione bancaria prodotta dalla parte civile, assertivame attestante il trasferimento della quota parte degli utili prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE ai fratelli in linea con i rendiconti della madre senza mai accertare come quest’ultima potesse provvedere a riversare tali importi senza aver prima acquisito la relativa provvista e affermando una asser sovrapponibilità tra versamenti e dati contabili attestati dai rendiconti r in realtà smentita dalle allegazioni difensive oltre che, sul piano logico, dal fatto che la NOME NOME ricevuto due versamenti in un periodo di diciotto anni;
-alle consulenze rese dal dottor COGNOME, esperto contabile e fiscale al quale NOME COGNOME si sarebbe rivolta per un parere sulla possibile cessione della RAGIONE_SOCIALE, valorizzat sostegno della credibilità del racconto della parte civile senza considerare i rilievi addo l’appello e prescindendo dalle dichiarazioni di segno opposto rese dal detto consulente nel cors del giudizio, trascurate o travisate nel loro effettivo contenuto.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene contrastata con riguardo alla motivazione spesa nel confermare la pena irrogata e nel negare le attenuanti generiche.
La Corte NOME valorizzato la decisività del falso giuramento rispetto alla definizione contenzioso civile, aspetto immediatamente contraddetto dal tenore della sentenza resa in quest’ultima sede, espressamente fondata su elementi diversi da quelli inerenti all’esito del d giuramento; NOME assegnato illogicamente maggior disvalore alla condotta perché realizzata tra parenti e perché resa profittando della situazione di minor tutela nella quale versa fratello, che non poteva comprovare l’assunto tramite una contro-scrittura, non format nell’occasione; NOME negato le generiche perché gli imputati si sarebbero mostrati insensibi ad una definizione transattiva, malgrado il legame familiare, la presenza di una attivit impresa storicamente di RAGIONE_SOCIALE, la presenza di nipoti che NOMEro potuto proseguirla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse dei due imputati non merita l’accoglimento per le rag orecsate di seguito.
2, NOME prendere le mosse dal narrato della parte civile, apprezzato con duplice valutazion conforme dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità.
Secondo quanto riferito in dibattimento da NOME COGNOME, alla morte del padre, i tre ere d comune accordo, NOMEro deciso di intestare solo formalmente alla sorella NOME la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’unica dotata del relativo titolo abilitativo, in attesa che i figli NOME NOME maturassero uno simile.
Per questo motivo si procedette ad una cessione fittizia NOME qNOME della detta RAGIONE_SOCIALE pertinenza dei figli maschi, entrate nella comunione ereditaria, in attesa di poter ricomp anche formalmente una impresa sociale che NOME visto protagonisti la sorella NOME e i figli dei due fratelli NOME, in luogo dei genitori.
A garanzia di una continuativa ripartizione degli utili maturati nel frattempo dalla farm venne contestualmente costituita una impresa familiare tra NOME e la madre. Quest’ultima, noi, NOME ripartito nel tempo gli utili, suddivisi in cinque qNOME, due NOME quali di per della formale intestataria, concretamente coinvolta nell’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE.
Una volta acquisiti dai nipoti i titoli per una formale partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, Pta, nei 2009, sempre secondo il racconto del fratello NOMENOME si sarebbe rivolta ad commercialista (COGNOME) per attuare l’originario programma negoziale. Il consulente compulsato NOME prospettato due soluzioni (vendita a terzi o costituzione di una società t
NOME e i nipoti), ribadite (con riferimento alla costituzione della società) in un s parere, reso nel 2011.
A fronte del tentativo, operato dal dichiarante, di voler acquistare l’intera RAGIONE_SOCIALE, i ra con i fratelli sarebbero tuttavia NOMEti conflittuali e, solo dopo la morte della madre, NOME NOME saputo che la sorella aveva costituito una società con la figlia di NOME NOMENOME NOME NOME 2 per cento della compagine che possedeva la RAGIONE_SOCIALE), estromettendo suo figlio.
Da qui il contenzioso civile e il giuramento decisorio, deferito ai due imputati per l’ass di una contro-scrittura da allegare a sostegno della natura assolutamente simulata dell cessione; giuramento reso nei termini di cui alla imputazione.
Le due sentenze di merito nel pervenire al giudizio di responsabilità hanno assegnato r piena credibilità alla parte civile e al suo narrato sulla base NOME seguenti considera altrettanto succintamente sintetizzate.
in particolare, si è dato rilievo alla natura non vincolante, in sede di giudizio penale quietanza attestata dall’atto di cessione, aspetto letto alla luce della ritenuta inverosimig di un pagamento, quello assertivamente reso da NOME NOME NOME COGNOME, operMin contanti Per importi di rilevante consistenza (poco meno di 310 milioni di lire).
Si è poi valorizzata la presenza di diversi momenti probatori e logici a conferma del narra della parte civile: in particolare è stata in tal senso apprezzata la costituzione dell’i familiare tra NOME e la madre in esito alla detta cessione; si è dato rilievo ai ren annualmente predisposti da quest’ultima, attestanti gli utili prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE e le quo ridistribuire ai figli, nonché ai riscontri bancari destinati a confermare tale distribuzion sono state apprezzate le relazioni predisposte dall’esperto contabile compulsato da NOME COGNOME, filtrate alla luce della deposizione resa da quest’ultimo in dibattimento.
Ciò premesso, il ricorso non coglie nel segno quanto alle censure prospettate riguardo alla credibilità soggettiva e alla attendibilità intrinseca del narrato della parte civile.
4.1.Sotto il primo versante è agevole rimarcare che la sottolineata conflittualità tra la civile e gli imputati finisce per provare troppo, perché porterebbe a ritenere inattendibil denunziante che lamenta fatti involgenti pretese economiche oggetto di un potenziale o anche già reso, come nella specie, contenzioso civilistico, finendo per svuotare di rilievo probator monte, giudizi penali, come quello che interessa, che, per forza di cose, trovano un primo immediato supporto nel propalato della parte assertivamente lesa dalle condotte illeci contestate.
4.2. Né, ancora, assume portato decisivo l’incertezza mostrata dal dichiarante sull provenienza dei fondi ricevuti nel tempo, derivanti dal conto della RAGIONE_SOCIALE piuttosto che quello della madre.
In disparte la parziale eccentricità del rilievo (che mira solo indirettamente a contesta credibilità soggettiva ma che in realtà pare più coerentemente diretto a contrastare l’attendib
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intrinseca del narrato), il dato in questione non è comunque dirimente perché all’evidenz recessivo rispetto ai diversi momenti di riscontro esterno valorizzati dai giudici del meri consolidare l’attendibilità soggettiva del teste escusso e la complessiva credibilità del re narrato.
4.3. Sotto il versante della credibilità intrinseca del narrato, la difesa attribuisc all’affermazione con la quale NOME COGNOME ebbe a riferire di aver saputo dal fratello NOME a distanza di tempo dalla cessione, che anche lui non aveva ricevuto alcunché a titolo d corrispettivo. Aspetto in fatto, questo, che nell’assunto difensivo, NOME smentito radicalme la prospettazione accusatoria, rendendola inverosimile.
Ritiene tuttavia la Corte che la lettura del dato offerta dalla sentenza gravata (pagina dal quart’ultimo capoverso) non risulta affetta da manifesta illogicità né può considerarsi f di un travisamento probatorio dei dati acquisiti; piuttosto, appare ancorata, in termini line complessivo contesto rassegnato dalle relative dichiarazioni, così da non meritare censure utilmente prospettabili in questa sede.
4.3.1. Quanto, poi, al mancato coinvolgimento del fratello NOME NOME affermat trattative dirette alla intera acquisizione, da parte di NOMENOME NOME NOME riferibili all · COGNOME r vale parimenti evidenziare che il rilievo risulta disatteso dalla Corte) e ito senza incorrere i logici del ritenere, facendo leva sulla considerazione in forza della quale la proposta della pa civile doveva intendersi riferita a tutti i soggetti interessati (pag. 11, sesto capoverso).
Conclusione, questa, che del resto trova conforto logico, quanto ad una interlocuzion essenzialmente occorsa tra l’offerente e NOME, sia nella primaria posizione che avev assunto la sorella in ragione del suo coinvolgimento immediato nella materiale gestione dell’azienda; sia nella coesione che caratterizzava gli altri due germani rispetto ad NOME NOME dalla società costituita da NOME (solo) con la figlia di NOMENOME
4.3,2. La difesa, ancora, lamenta l’intrinseca illogicità dello schema contratt cristallizzato dalle dichiarazioni della parte civile siccome effettivamente coincidente all’ef operazione negoziale perseguita dai soggetti protagonisti della citata cessione, soluzione (fitt affatto imposta dalla normativa vigente all’epoca dell’atto assertivamente simulato.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni critiche alternative, sul piano logico, alle va privilegiate dalla Corte del merito / che non scalfiscono la struttura portante del ragionamento tracciato dalla sentenza impugnata in forza del quale, malgrado altre potenziali scelte negozi dirette a garantire comunque l’assetto di interessi prescelto dai germani COGNOME in coerenz con la stessa, contestata, prospettazione di NOMENOME NOME caso la via prescelta fu quella ri dalla parte civile, falsamente negata, nella sostanza, nel corso del giuramento deferito.
5.Analoghe considerazioni vanno spese con riguardo alle altre censure poste dal ricorso, atteso che, nei loro complesso, le risposte offerte dalla Corte del merito ai motivi di gravame non danno corpo ad alcun travisamento decisivo, né possono ritenersi altrimenti viziate in termini utilmente prospettabili in sede di legittimità.
Piuttosto, il tenore dei rilievi difensivi non mette in crisi le fondamenta essenzi ragionamento tracciato dalla Corte territoriale nel ricostruire la situazione in fatto apprez sostegno della ritenuta responsabilità.
5.1. In particolare, le censure esposte dal ricorso, senza mai contestare le condivisi valutazioni in diritto spese dalla Corte di appello Quanto alla natura non vincolante, rispetto verifica resa nel corso del processo penale, della quietanza contenuta nella relativa scrittura, mettono in crisi il rilievo logico stringente coerentemente assegnato alla inverosimiglianza dato, formalmente attestato dalla cessione, del l’avvenuto pagamento in contanti dell’importo i indicato quale corrispettivo della transazione assertivamente occorsa tra i fratelli COGNOME.
Il tutto a fronte della rilevante consistenza della somma versata, dato da leggere alla l della integrale assenza di elementi probatori acquisiti, destinati a supportare, an sommariamente, la movimentazione finanziaria nel caso sottesa a detti pagamenti e al relativo incasso.
Si aggiunga, inoltre, che il ricorso non contiene critiche specifiche rispetto al dato, ri dalla deposizione del COGNOME, inerente alla notevole differenza tra il valore della farm riportato dalla cessione e quello effettivo (pari a un miliardo e seicento milioni di lire), anche questo dotato di non indifferente pregnanza logica nel sindacare la veridicità negozia della operazione apparentemente cristallizzata dal tenore letterale della citata cessione.
5.2. Ancora, assume un portato non indifferente – nel ritenere logico il percorso tracc dai giudici del merito-, il rilievo ascritto al contenuto dei rendiconti predisposti dalla mad a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non potevano riferirsi unicamente alla quota de utili riferibili alla RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’impresa familiare costituita con la figlia NOME
Ben più coerentemente, piuttosto, in linea con le valutazioni rese dalla Corte del merito, i !epiloghi contabili, riguardando il prodotto complessivo della relativa azienda, davano ulte supporto alla credibilità della parte civile: a tacer d’altro, non NOME avuto senso alc riferimento, in tali rendiconti, alle spese complessivamente riferibili alla detta attività di se l’obiettivo fosse stato unicamente quello di ripartire tra i figli la quota spettante alla C e ciò ancora più decisamente seguendo la stessa prospettazione difensiva, in forza della quale le relative elargizioni altro non costituivano se non donazioni rese dalla madre, tanto da ren eccentrico, in tale guisa, un riscontro contabile complessivo della relativa attività aziendale
Piuttosto, il coinvolgimento in tale distribuzione anche di NOME ( aspetto in fatto a in parte comprovato dalla documentazione acquisita) ha finito per contribuire alla forza logi dei narrato dalla parte civile, ben potendosi considerare discutibile l’inserzione della femmina tra i destinatari di tali spontanee elargizioni per quanto già gratificata, nell’a difensivo, dalla integrale acquisizione della RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo che tuttavia sarebbe risult di assoluto favore, alla luce NOME citate dichiarazioni di COGNOME; di contro, il contribu nella materiale gestione della RAGIONE_SOCIALE permette di attribuire un adeguato supporto logico diverso e maggiore portato dell’importo riversato alla imputata a dispetto di quello garanti due fratelli, in linea con le indicazioni offerte dal narrato di NOME COGNOME.
Infine, il quadro fattuale ricostruito dalla sentenza gravata trova un ulteriore sugge lo di assoluta rilevanza NOME considerazioni spese scrutinando le dichiarazioni rese dal teste COGNOME, inadeguatamente attinte dal ricorso.
Dichiarazioni, queste, coerentemente lette alla luce del dato documentale offerto dalle due relazioni redatte dal citato consulente, l’ultima NOME quali, inequivocabilmente, f letteralmente cenno allo “scioglimento della comunione ereditaria incidentale”, aspetto la evidenza logica/risulta tutt’altro che superata dai chiarimenti offerti nel corso del dibatt dal citato teste, dovendosi condividere appieno il giudizio di inverosimiglianza NOME giustific addotte quanto a tale dicitura (si veda pag. 10, secondo capoverso).
Del resto, non può non mettersi in risalto che NOME dette relazioni, nel determina possibile valore della quota spettante alla NOME, erano costanti i riferimenti, valorizz giudici dei merito, al valore originario della quota al momento della successione, letto in via comparata con il (plus)valore garantito dal successivo percorso imprenditoriale.
Riferimenti, questi, che, in una prospettiva di vendita, ai nipoti o a terzi, dell’az questione non NOMEro avuto alcun senso logico; e che, anche in ipotesi di costituzione di un società (con i detti nipoti) -estranea alla ricostruzione causale prospettata dalla parte assecondata dalle sentenze di merito-, non NOME avuto ragion d’essere (perché la quota partecipativa della NOME andava attestata guardando al valore attuale del complesso aziendale, rimanendo indifferente alle evoluzioni assunte nel tempo, dalla successione in poi).
Da qui la reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento NOME spese processuali e di quelle del grado affrontate dalla parte civile costituita, liquidate c dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento NOME spese processuali.
Condanna, inoltre,gimputatm,alla rifusione NOME spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3000 oltre accessori di legge.
Così deciso il 28 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente