Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen appello di Milano in data 10 aprile 2024, che ha confermato la condanna infl cui all’art. 497-bis cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma commesso in Milano il 2 aprile 2020); enza della Corte di ttagli per il reato di 4, cc i. pen. (fatto
– che l’atto di impugnativa, sottoscritto dal difensore, consta di tre motivi,
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di punibilità del fatto pr grosso della falsità documentale, è generico e manifestamente infondato, piosto che, per la giurisprudenza di legittimità, «In tema di falso documentale, la punibilità e esclusa p inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evident da essere, “ictu ocu/i”, riconoscibile da chiunque.» (Sez. 5, n. 27310 dl 11,02/2019, Rv. 276639); falsificazione della quale logicamente è stata esclusa l’evidenza dal monento che per accertarla era stato necessario procedere ad analisi tecnica del documento, ffettuata con “utilizzo di strumenti tecnici quali la microscopia ottica e la comparazione videospeltrale” (ved pag. 2 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non pu ibilità ex a 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritt vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per j r parti :olare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiur ta di tut peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, cdmmE 1, cod. pen delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’eri ità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indica; ione di ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), di modo che il giuJice di meri censurato a tale indicazione direttiva ha dimostrato di essersi attenuto laddidve ( tedasi pag. della sentenza impugnata), ha evidenziato sia la gravità della condotta sia l’abitualità de stessa, essendo l’imputato gravato da ulteriori due precedenti specifici per reati di falso;
– che il terzo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di i; ravan correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta q restione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che a esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la consec;uenza che è inammissibile la doglianza che in RAGIONE_SOCIALEzione miri ad una nuova valutazione della :;ua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionarnentc illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/ )2/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evicl .1 -1zi to come la pena base fosse attestata pressoché sui minimi edittali e che l’imputato avesse g à beneficiato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ir favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
•
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament: delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle amrTide.
Così deciso il 9 ottobre 2024
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente