Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41767 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/04/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione NOME COGNOME che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 7 aprile 2023, depositata in data 12 aprile 2023, il Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord emessa in data 27 marzo 2023 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,497bis comma secondo, 495 cod. pen.
La contestazione cautelare ha ad oggetto:
la formazione di 20 documenti di identità validi per l’espatrio falsi ideologicamente e materialmente in quanto impressi su tessere non autentiche e recanti diverse generalità anagrafiche, ma tutti con la fototessera di NOME COGNOME.
la indicazione di false generalità in sede di controllo.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolando un unico motivo di seguito enunciato.
2.1. Con l’unico motivo, articolato a sua volta in due ulteriori censure, è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.
2.1.1. La ordinanza impugnata, lamenta il ricorrente con la prima censura, non ha considerato che la falsità dei documenti era grossolana e rilevabile ictu ocu/i; inoltre, l’indagato non ha reso false generalità perché il documento contraffatto è stato successivamente trovato sulla sua persona.
2.1.2. Con la seconda censura il ricorrente lamenta vizio di motivazione in quanto il collegio:
non ha approfondito l’esame degli elementi a fondamento della gravità indiziaria;
non ha motivato a sufficienza in relazione alla idoneità e adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere;
ha erroneamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata laddove il COGNOME è gravato da un solo precedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto alle doglianze in punto di gravi indizi di colpevolezza il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.
La difesa propone una diversa valutazione in fatto RAGIONE_SOCIALE risultanze indiziarie senza fornire specifiche risultanze contrarie a fronte di un’ordinanza che, con motivazione logica, non contradditoria ed esaustiva ha chiarito che:
la ricostruzione storica e fattuale della vicenda è contenuta nel provvedimento genetico al quale il Tribunale opera un legittimo rinvio nei termini chiariti da questa Corte (“L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto “per relationem”, mediante il mero rinvio ad altri atti de procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario.”(Sez. 5 , n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) ed in relazione al quale il ricorrente non propone alcuna specifica censura;
l’indagato è stato fermato dai militari per un controllo in strada, a seguito del quale lo stesso risultava in possesso di una carta di identità di tipo elettronica falsa ma, come indicano gli operanti, di buona fattura e valida per l’espatrio.
successivamente le indagini hanno consentito di verificare che all’interno dell’abitazione era stata allestita una vera e propria centrale del falso.
Con riferimento alle esigenze cautelari la doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti dell’ordinanza impugnata.
Il tribunale del Riesame ha valorizzato:
il numero di documenti rinvenuti, unitamente a tutti gli atti utili per l contraffazione finalizzata ad ottenere finanziamenti sotto identità fittizie.
La personalità dell’indagato, correttamente individuando la sussistenza di un precedente penale specifico per analoghe condotte commesse nell’anno 2022.
Anche la scelta della misura, quanto alla adeguatezza e proporzionalità della stessa, oggetto di ulteriore doglianza, è stata congruamente motivata con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso sul punto.
Rispetto alla misura confermata la ordinanza impugnata ha motivato con argomenti in fatto logici ed esaustivi e dunque immuni da vizi censurabili in questa sede, richiamando:
La adeguatezza della misura in quanto assicura la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari risulta incompatibile con le modalità di commissione ed organizzazione della condotta presso l’abitazione.
4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso in Roma il 12 settembre 2023
Il Co ystglier COGNOME stensore COGNOME
Il Presidente