Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40993 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40993 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in relazione al quarto motivo, con rigetto, nel resto, del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 24 giugno 2022 la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME, condannato alla pena di giustizia, in primo grado, con due sentenze del Tribunale di Nola rese nei seguenti distinti procedimenti: a) il n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per avere formato o concorso a formare otto falsi certificati medici, apparentemente provenienti a firma del AVV_NOTAIO, responsabile del servizio Ematologia – RAGIONE_SOCIALE; b) il n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., concernente il falso certificato medico apparentemente rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto una visita di controllo per il giorno 20 marzo 2017.
La Corte d’appello, ritenuta la sussistenza del vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione, ha applicato per il secondo delitto sopra indicato l’aumento ex art. 81 cod. pen. di un mese di reclusione.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. pro pen.
2.1. Con il primo motivo, concernente il delitto di cui al proc. n. 11030/17 RGNR, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale, ripercorrendo acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, aveva omesso di considerare come il criterio del cui prodest richiede, per giustificare l’affermazione di responsabilità, l’esistenza di ulteriori elementi confermativi. Al contrario, nel caso di specie, oltre a non essersi accertato l’autore del falso, non si era tenuto conto dei seguenti fatti: a) che, in effetti, COGNOME si era recato presso la RAGIONE_SOCIALE per effettuare degli esami ematochimici; b) che non si era mai provveduto ad accertare l’esistenza o non di un medico di nome NOME COGNOME; c) che neppure era stata accertata l’esistenza o non di una effettiva patologia dell’imputato; d) che era irrilevante, in relazione al reato contestato, il mero utilizzo RAGIONE_SOCIALE certificazione ritenuta falsa.
2.2. Con il secondo motivo, sempre concernente il delitto di cui al proc. n. 11030/17 RGNR, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva, essendo l’ultimo precedente del COGNOME cronologicamente risalente.
2.3. Con il terzo motivo, sempre concernente il delitto di cui al proc. n. 11030/17 RGNR, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo, concernente il delitto di cui al proc. n. 11849/17 RGNR, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte
territoriale trascurato di considerare che una visita di controllo era stata effettivamente prenotata per il 31 marzo 2017, con la conseguenza che avrebbe potuto ritenersi sussistente l’esimente di cui all’art. 47 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’immotivata individuazione dell’aumento sanzionatorio ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in relazione al quarto motivo, con rigetto, nel resto, del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (peraltro da leggere unitamente a quella di primo grado, dal momento che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo: cfr., in motivazione, ad es., Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, COGNOME, Rv. 251550), reitera in termini assertivi critiche puntualmente esaminate dalla Corte territoriale insistendo su dati di nessuna conducenza.
Infatti, considerato che i certificati di cui al capo di imputazione risultano, secondo l’incontestato accertamento dei giudici di merito, provenire dal dott. COGNOME, quale responsabile del servizio di Ematologia – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE clinica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è del tutto irrilevante accertare se esista o non un medico con quelle generalità, posto che, secondo quanto emerge dalle sentenze impugnate, presso la clinica indicata manca il servizio di Ematologia – RAGIONE_SOCIALE e che nessun dott. COGNOME fa parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE clinica stessa.
In questa prospettiva, l’attribuzione di responsabilità, sia pure a titolo di concorso morale, secondo quanto indicato nel capo di imputazione, riposa non soltanto su un astratto interesse dell’imputato ad avvalersi delle certificazioni false da parte dell’imputato, all’epoca agli arresti domiciliari, ma sul fatto che egli utilizzò quei certificati in concreto, per ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare.
La condotta di utilizzazione, seppure non necessaria ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie incriminatrice (al punto che non è nemmeno rilevante soffermarsi sul se l’imputato soffrisse delle patologie lamentate e persino se si sia o non recato presso la RAGIONE_SOCIALE nei giorni indicati), rappresenta un indice
determinante per la riconducibilità del fatto all’imputato, in difetto di qualunque razionale spiegazione alternativa.
Al riguardo, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all’art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 – 04).
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, in punto di ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva, valorizza i numerosissimi precedenti anche di natura specifica che sono stati ponderati nel quadro delle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE concreta e articolata condotta accertata. I rilievi svolti in ricorso sono del tutto generici, sia nella formulazione, sia perché non si confrontano specificamente con l’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Il terzo motivo è inammissibile per genericità dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione che, nel sottolineare la gravità RAGIONE_SOCIALE condotta, risulta esente da manifesta illogicità e si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Il ricorso, peraltro, neppure indica in termini specifici quali positivi e pregnanti elementi di valutazione sarebbero stati trascurati dai giudici di merito.
Il quarto motivo è inammissibile per genericità di formulazione e in quanto reiterativo di critiche del tutto prive di concludenza una volta che si consideri come il ricorso ipotizzi un errore dello stesso imputato (“invero, stante la effettiva sussistenza di una prenotazione per il giorno 31.03.2017, si riteneva
ben riscontrabile un errore da parte del COGNOME NOME circa la confusione tra le due date”), con ciò confermando il falso, posto che il certificato risulta redatto da terzi, talché l’errore avrebbe dovuto piuttosto riguardare questi ultimi.
Accanto a ciò, si rileva che, secondo quanto accertato in termini non contestati dalla sentenza impugnata, non corrisponde al vero non soltanto la data RAGIONE_SOCIALE visita RAGIONE_SOCIALE quale s’è detto, ma anche la data RAGIONE_SOCIALE precedente visita ambulatoriale del 6 marzo 2017, nel quale sarebbe stato prescritto il successivo controllo. E sul punto si registra l’assoluta assenza di specificità del ricorso.
Il quinto motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha razionalmente argomentato in ordine all’aumento in continuazione, valorizzando la gravità RAGIONE_SOCIALE condotta e la personalità allarmante dell’imputato.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15/09/2023