Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME tCOGNOME, e-Q– che ha concluso chiedendo
11-PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME del foro di CATANIA in difesa di COGNOME NOME insiste nei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di Monza, con sentenza in data 10/02/2023, dichiarava NOME COGNOME responsabile, in concorso con altri, dell’omicidio volontario di NOME (capo 1) e del furto dell’autovettura di quest’ultimo, aggravati dall’a commesso il fatto in riunione con più persone, e il secondo anche dall’avere approfittato di circostanze di persona (l’avvenuta uccisione di NOME) tali d ostacolare la pubblica o privata difesa e dalli aver commesso il fatto per occultare i delitto di cui al capo 1) e, comunque, per assicurarsi l’impunità del predetto delitt e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti, lo condannava alla pena di a ventiquattro di reclusione oltre che alle spese, all’interdizione in perpetuo dai pubbli uffici, all’interdizione legale e alla sospensione dall’esercizio della responsabil genitoriale per la durata della pena.
La Corte di assise di appello di Milano, con la sentenza in esame, in parziale riforma della suddetta sentenza, appellata dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato sub 2) per difetto della condizion di procedibilità e per l’effetto, previa esclusione dell’aggravante del numero dell persone e dell’aumento di pena per l’aggravante della premeditazione erroneamen computato dal primo Giudice attesane l’esclusione, ha ridetermiNOME la pena inflitta a NOME NOME anni ventidue di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.1. Secondo il costrutto accusatorio fatto proprio dai Giudici di merito – fondato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOMECOGNOME ritenuto attendib soggettivamente ed intrinsecamente, e su riscontri fattuali acquisiti aliunde, in particolare con riguardo all’odierno imputato dal riscontro individualizzante costituit dalla predisposizione da parte del medesimo di un alibi falso – COGNOME NOMENOME NOME mandante dell’omicidio, aveva commissioNOME, dapprima ad COGNOME NOME NOME successivamente (per il diniego di quest’ultimo) a COGNOME NOME, a fronte della promessa di un corrispettivo di denaro, l’uccisione di NOME, soggetto al NOME la donna era stata legata fino a qualche mese prima da una turbolenta relazione sentimentale. NOME COGNOME e gli altri autori materiali dell’omicidio, dopo aver concordato un appuntamento ed aver condotto, previ reciproci contatti telefonici, avvenuti la mattina del 15 gennaio 2013, NOME, il NOME era da solo a bordo di un’autovettura VW Golf, presso un box di proprietà di COGNOME con il pretesto di concludere una trattativa finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, avrebbero dapprima colpito più volte al capo NOME COGNOME con un corpo
contundente sorprendendolo alle spalle e, successivamente, immobilizzando a terra la vittima, la avrebbero strangolata fino a cagionarne la morte, con l’utilizzo di un corda di nylon.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità soggettiva del chiamante in correità NOME COGNOME.
La difesa rileva la contraddittorietà e l’illogicità di entrambe le sentenze di meri con riferimento al giudizio di credibilità soggettiva del summenzioNOME collaboratore di giustizia (dalle cui dichiarazioni trae origine il presente procedimento) con specific riferimento alle ragioni che hanno determiNOME le accuse rivolte a NOME.
Rileva il difensore che la verifica circa la credibilità soggettiva del dichiarante l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni andava compiuta tenendo conto del principio secondo cui il cd. pentimento non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto, dovendosi approfondire, ai fini della credibilità soggettiva, le ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e ì suoi rapporti con i chiamati in correità, e comunque la precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
Lamenta la difesa che dall’attività istruttoria nonché da quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Caltanissetta dinanzi al NOME il ricorrente era accusato dall’odierno chiamante in correità del reato di associazione mafiosa è emersa l’esistenza di un forte sentimento di malanimo nutrito da NOME COGNOME nei confronti del ricorrente e che la Corte di assise di appello si è limitata a rispondere a tale rilie svolto con l’atto di appello, affermando che la famiglia di COGNOME, una volta emersa la sua decisione di collaborare, lo aveva ostracizzato e che, dunque, le conversazioni intercettate tra i familiari, individuate come documentanti tale astio, stante verosimile conoscenza che i colloquianti potevano avere circa l’attualità di un’attività di captazione, non consentivano di ritenere provato un sentimento di rancore nei confronti di NOME tale da inficiare le dichiarazioni rese dal suddetto collaboratore.
Si duole il difensore che la Corte non spieghi sulla scorta di NOME dato probatorio dovrebbe essere noto il risentimento dei testi per la scelta collaborativa di COGNOME NOME, non avendo, invero, nessuno di loro mai riferito di averlo ostracizzato, ma semplicemente ammesso di non averlo seguito nella suddetta scelta. Lamenta, inoltre, l’omessa motivazione in relazione alla affermazione secondo cui sarebbe verosimile che gli interlocutori avessero conoscenza o il sospetto di essere
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intercettati; e, infine, il mancato approfondimento della credibilità soggettiva d collaboratore, reso ancor più necessario per il fatto che nei confronti di due soggetti accusati dell’omicidio (NOME COGNOME, individuato come “palo”, e NOME COGNOME, il principale accusato) l’azione penale non è mai stata esercitata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul giudizio di falsità dell’alibi fornito dall’impu
La difesa rileva che l’alibi fornito da COGNOME e giudicato falso rappresenta l’unico elemento di riscontro esterno individualizzante a carico del suddetto alle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME In particolare, lamenta che la valutazione di detta falsità fatta n giudizio cautelare si basava su di una premessa giuridica, cioè la contestazione della premeditazione, che, invece, all’esito del giudizio di primo grado è stata esclusa. Si duole la difesa che di ciò la Corte d’assise d’appello non abbia tenuto conto sebbene siano evidenti le conseguenze che il venir meno della premeditazione assuma rispetto al giudizio sull’alibi. Infatti, entrambi i giudici di merito sostengono che il ricor avrebbe fornito la ricevuta attestante la sua presenza alle poste la mattina dell’omicidio solo dopo aver raggiunto la certezza che non fosse possibile risalire all’esatto momento in cui le operazioni erano state compiute. La difesa rileva che è illogico sostenere che, nonostante l’imputato non fosse a conoscenza del motivo per cui era stato convocato al box, avrebbe comunque deciso di costruirsi un alibi falso nascondendo al socio che si stava recando da COGNOME.
Rileva, inoltre, la difesa che, in merito alla certezza dell’impossibilità di svolge ulteriori indagini per verificare la presenza di NOME alla posta, si riscontra un diversità tra le decisioni.
In particolare, la Corte d’assise di Monza ricava tale certezza dalla circostanza che, al momento dell’invio della memoria difensiva contenente la ricevuta della raccomandata, egli era a conoscenza del fatto che non si poteva risalire agli orari delle operazioni postali, mentre la sentenza di secondo grado, pur ammettendo lo sbaglio commesso dai Giudici di primo grado, giunge alla medesima conclusione aggiungendo due nuovi rilievi ovvero la dichiarazione del teste COGNOME secondo cui l’Ufficio postale non avrebbe potuto rispondere in maniera più esaustiva, non avendo il numero del bollettino postale, e la dichiarazione resa dal ricorrente a COGNOME circa il fatto che si stesse recando alle RAGIONE_SOCIALE ben prima che fosse sorta la necessità di inviare la raccomandata all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate.
Quanto al primo aspetto, la difesa ne rileva la illogicità, non avendo mai il test COGNOME dichiarato la necessità di acquisire il numero del bollettino; quanto al secondo profilo, alla difesa pare incoerente la conclusione cui perviene la Corte con l’intervenuta esclusione della premeditazione.
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Si duole il difensore che la sentenza di secondo grado, da un lato, enunci che gli atti investigativi di cui il ricorrente aveva disponibilità non indicavano alc impossibilità di svolgere accertamenti sulla sua presenza alla posta nell’orario dell’omicidio, mentre, dall’altro, sostenga che il ricorrente avesse ammesso che era perfettamente a conoscenza del fatto che fosse impossibile risalire a quando l’operazione era stata effettuata. Osserva la difesa che in ordine alla presunta confessione dell’imputato, la Corte di assise di appello si è riportata a quanto affermato dalla Corte di primo grado senza confrontarsi con il travisamento commesso da quest’ultima. Invero, nel sostenere l’ammissione di COGNOME circa la conoscenza dell’impossibilità di svolgere le indagini, la sentenza di primo grado riporta delle dichiarazioni che non risultano dalla trascrizione. L’illogicità di tale affermazione si palesa, sempre secondo il difensore, anche guardando alle ragioni per cui l’imputato avrebbe fornito la prova della sua colpevolezza. Rileva, invero, la difesa, che, nel momento in cui il ricorrente ha deciso di fornire la prova del propri alibi, la sua posizione processuale era quella di semplice indagato a piede libero e che, inoltre, egli sapeva di avere un alibi solido in ragione del contenuto dell telefonata tra COGNOME e COGNOME che lo collocava alla posta. Da ciò deriverebbe che NOME non aveva alcuna necessità di fornire la ricevuta. A tal proposito, osserva la difesa che, se il giudizio di falsità viene basato proprio sulla consegna della ricevut postale, le ragioni per le quali ciò è avvenuto assumono valore decisivo per stabilire se l’alibi sia da considerare falso o incongruo e come tale probatoriamente neutro.
Rileva il difensore che altro elemento di contraddittorietà, che si rinviene i entrambe le sentenze al fine di sostenere la falsità dell’alibi, attiene agli spostamen dell’imputato. Si osserva, in particolare, un travisamento delle prove dal momento che l’imputato non ha mai dichiarato di avere avuto un ricordo netto della giornata dell’omicidio, ma ha fatto semplicemente una supposizione legata al ritrovamento della ricevuta, che ha generato in lui l’errato ricordo di ritenere indispensabile l’i della raccomandata mentre il tecnico era in loco, e ciò a causa di precedenti attivazioni del registratore di cassa fatte in Sicilia.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta vizio di motivazione in relazione alla partecipazione di NOME all’azione delittuosa con specifico riguardo all’ora dell’omicidio.
Rileva la difesa che: – secondo il G.i.p. in sede cautelare l’omicidio sarebbe stato commesso entro le 10; – secondo la sentenza di primo grado tra le 9.38 ed i successivi 45 minuti al massimo (quindi entro le 10.23); – secondo la Corte di assise di appello, l’omicidio sarebbe avvenuto tra le 9.38 e verosimilmente le 10.15.
Osserva il difensore che la soluzione adottata dalla Corte di assise di appello non consente di ritenere provata la partecipazione dell’imputato al delitto atteso che i teste COGNOME ha riferito di aver visto l’imputato in INDIRIZZO alle 10.30.
Rileva la difesa che secondo entrambi i Giudici di merito l’intervento del tecnico COGNOME sul registratore di cassa era iniziato intorno alle 9.30 e poteva essere durato verosimilmente un’ora e mezza. Entrambi i giudici, quindi, travisano quanto riferito da COGNOME e confondono la durata complessiva dell’intervento (ritenendola dilatabile fino alle 11 dal momento che, come riferito dallo stesso, “era sopraggiunto un secondo titolare del negozio, cui aveva dovuto spiegare tutto di nuovo”) con il momento in cui il teste afferma di aver visto l’imputato, che avviene prima (alle 10.30).
Si duole la difesa che i Giudici di merito abbiano omesso di valutare la circostanza precisata da COGNOMECOGNOME secondo cui la durata dell’intervento dipendeva dalla conoscenza o meno del registratore di cassa da parte di chi era presente all’installazione, e che, nel caso di specie, il soggetto presente all’installazione del registratore, pri dell’arrivo di NOMENOME era COGNOME NOMENOME NOME NOME già conosceva perfettamente la procedura.
Dunque, secondo il difensore, il travisamento sull’orario di arrivo di NOME in INDIRIZZO, posto in relazione all’orario in cui, secondo la Corte di assise di appe l’omicidio sarebbe termiNOME (cioè, le ore 10.15) rende illogica la partecipazione dell’imputato al delitto, considerando la distanza in auto tra il box di COGNOME e l’autodemolizione di COGNOME e tra quest’ultima e il negozio in INDIRIZZO.
2.4. Col quarto motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità intrinseca del chiamante in correità con riferimento al rappo tra NOME COGNOME e NOME e alla disponibilità del box in capo a COGNOME.
Rileva la difesa che secondo la sentenza di primo grado il presupposto della partecipazione all’omicidio sarebbe il rapporto tra COGNOME e NOME, dal momento che COGNOME NOME era socio occulto nella CAR PARTS (ciò sulla base di quanto dichiarato da COGNOME) e che quindi il NOME non poteva sottrarsi alla sua richiesta. Osserva, ancora, che con i motivi di appello era stato dimostrato come il rapporto tra i due non fosse stato provato e che, ciò nonostante, la sentenza di appello giustificava l’assunto – del tutto apoditticamente – sostenendo che i trentacinque contatti telefonici tracciati sulle utenze regolari a loro in uso dopo l’omicidio di COGNOME era interpretabili unicamente in malam partem.
Per ciò che concerne la convocazione di NOME, la difesa osserva che dall’esame dei tabulati telefonici relativi all’utenza in uso a COGNOME nel giorno dell’omicid risulta l’assenza di contatti con tutti i correi. Si duole il difensore di un evi
travisamento, dal momento che, mentre entrambe le sentenze spiegano l’assenza di contatti con il rilievo che COGNOME e COGNOME avevano delle schede usa e getta che utilizzavano per le chiamate illecite, dalle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME evince il riferimento ad una chiamata relativa alla convocazione ricevuta sul proprio telefono e all’assenza di schede diverse (avendo lo stesso sempre e solo riferito che le conversazioni con COGNOME avvenivano con linguaggio criptico per paura di essere intercettati).
Quanto alla disponibilità del box in cui sarebbe avvenuto l’omicidio, si rileva che nel corso del giudizio di primo grado era stato acquisito il verbale di s.i.t. di NOME COGNOME, proprietario del box, in cui il suddetto dichiarava di non ricordarsi del period in cui concesse in comodato lo stesso. Osserva la difesa, a tale ultimo riguardo, che ciò si pone in contrasto con quanto dallo stesso riferito durante una perquisizione nel marzo 2019, in cui sosteneva che il box era stato in uso a COGNOME per circa 5/6 mesi prima del suo arresto, avvenuto nel febbraio 2014; e che la sentenza supera questa affermazione facendo leva su quanto riferito dallo stesso COGNOME in una lettera indirizzata alla moglie in cui ammetterebbe che il box, indicato da COGNOME come luogo dell’omicidio, era a lui in uso al momento di detto delitto. A tale proposito, difesa denuncia travisamento della prova e osserva che, verificando il contenuto della lettera, non risulta che egli abbia mai detto di aver avuto disponibilità del box in qu periodo, ma che abbia chiesto unicamente alla moglie di recarsi in caserma per evidenziare la questione ai militari in modo da dimostrare la sua estraneità al fatto.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione alle richieste di integrazione probatoria.
Evidenzia il ricorrente che la prima richiesta era relativa all’acquisizione de verbale di interrogatorio reso da NOME COGNOME nell’ambito del procedimento a carico del coimputato NOME NOME, in cui il suddetto afferma di essere arrivato a casa tra le 10 e le 10 e mezza, mentre in un altro momento sostiene di essere giunto presso la sua abitazione tra le 9 e le 9 e mezza e di essere poi andato da COGNOMECOGNOME Rileva la difesa come, a seguito di tali dichiarazioni, sia imprescindibile l’accertament dell’orario dell’omicidio al fine di verificare l’alibi di NOME e che, ciò nonosta entrambi i Giudici di merito rigettavano la richiesta ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere avanzata ai sensi dell’art. 468, comma 4 -bis cod. proc. pen. al momento del deposito della lista testi. Osserva il difensore come tale conclusione sia in contrasto col pacifico indirizzo esegetico della Suprema Corte, secondo cui l’inosservanza delle formalità dettate dall’art. 468, comma 4 -bis cod. proc. pen. è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale. Tale soluzione troverebbe fondamento nella disciplina dell’art. 238, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui i verbali di prova
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assunti in altro procedimento possono essere acquisiti anche se non assunti nell’incidente probatorio o in dibattimento a condizione che l’imputato vi acconsenta.
Sottolinea, sempre il difensore, che la seconda richiesta riguardava l’acquisizione della conversazione avvenuta tra COGNOME e la COGNOME. Osserva la difesa che scopo della richiesta di rinnovazione istruttoria era quello di dimostrare il sentiment di rancore che COGNOME nutriva nei confronti dell’imputato.
La difesa aveva richiesto inoltre l’esame di NOME COGNOME, moglie di COGNOME NOME, sia per accertare l’arco temporale in cui il box era stato in uso al marito sia per chiarire il funzionamento dell’autovettura Golf in uso a COGNOME nel giorno dell’omicidio, dal momento che, secondo quanto affermato da COGNOME, il corpo di COGNOME sarebbe stato spostato proprio con questa automobile, mentre nella sentenza di primo grado si afferma che nel periodo precedente l’omicidio la Golf non era funzionante.
Con riferimento alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici relativi all’utenz in uso a NOME COGNOME, la difesa osserva che scopo della richiesta era di consentire ala Corte di svolgere compiutamente il giudizio di credibilità soggettiva del chiamante in correità in quanto, sebbene questi abbia sostenuto che tra lui e NOME vi fosse un rapporto di frequentazione, l’acquisizione dei tabulati telefonici avrebbe consentito d dimostrare l’assenza di qualsiasi contatto tra i due.
2.6. Col sesto motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge in relazione all’art. 62 -bis cod. pen.
La difesa si duole del fatto che la Corte abbia attribuito valenza dirimente alle modalità efferate del delitto, al comportamento processuale dell’imputato e alla predisposizione di un alibi falso, giungendo così ad una soluzione non conforme alla funzione che il legislatore ha voluto attribuire alle circostanze attenuanti generich di adeguamento della pena al caso concreto.
Per tutti i summenzionati motivi la difesa chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale presso questa Corte deposita memoria, nella NOME anticipa le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
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Il ricorrente, nel dolersi del vizio di motivazione con riferimento alla valutazion di credibilità soggettiva del collaboratore NOME COGNOME, ripercorre argomenti già affrontati dalla pronuncia impugnata.
Quest’ultima, invero, muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite nella pronuncia n. 20804 del 29/11/2912, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità il giudice, ancor prima accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percors valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto queste devono essere vagliate unitariamente.
Evidenzia come NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME siano stati condannati in via definitiva per l’omicidio per cui si procede proprio in virtù d dichiarazioni rese dal primo, giudicato credibile soggettivamente e attendibile oggettivamente in relazione all’indicazione del luogo e delle modalità di commissione dell’omicidio.
Affronta, poi, la questione della credibilità soggettiva del collaboratore anche con riferimento ad altri procedimenti attinenti a fatti diversi ovvero strettamente colleg (per altro omicidio; o ancora per i delitti di occultamento del cadavere di COGNOME e di detenzione di sostanze stupefacenti per cui condannati COGNOME e COGNOME con sentenza definitiva), da cui non emerge alcun dubbio circa la credibilità intrinseca di COGNOME valorizzata nell’affermazione di responsabilità.
Si confronta, inoltre, con le decisioni prodotte dalla difesa che sconfesserebbero l’assunto accusatorio, quali la sentenza di assoluzione di COGNOME dalla partecipazione associativa e la pronuncia relativa all’omicidio di NOME COGNOME, evidenziando, a riprova della credibilità soggettiva del collaboratore, che NOME COGNOME comunque, anche se non appartenente alla famiglia COGNOME, è risultato dalla prima pronuncia contiguo alla stessa, e che COGNOME nelle dichiarazioni dibattimentali rese nel processo per il suddetto omicidio accusava NOME di avere partecipato solo al primo agguato in danno di NOME non andato a buon fine.
Osserva che anche la sentenza emessa dalla Corte di cassazione su ricorso di NOME COGNOME, sempre prodotta dalla difesa, parte dalla premessa logica che l’argomentazione del Tribunale del riesame circa la credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del dichiarante NOME COGNOME sia ineccepibile.
La sentenza impugnata, infine, affronta la questione dei rapporti tra NOME e NOME, in particolare riferendosi all’inimicizia su cui fa leva la difesa, evidenzi come comunque il collaboratore si sia autoaccusato di un omicidio che sarebbe rimasto irrisolto senza le sue dichiarazioni, senza dubbio non per calunniare NOME
per non meglio precisate ragioni di inimicizia riferite in particolare dai congiunti COGNOME che lo avrebbero ostracizzato dopo la sua decisione di collaborare.
I profili di dubbio indicati dalla difesa sono senza dubbio superati da una logica e coerente motivazione che li affronta uno ad uno, resistendo a tutti i rilievi, in pa meramente confutativi e reiterativi, proposti in questa sede, da ritenersi pertanto infondati.
1.2. Infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, denunciant rispettivamente vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta falsi dell’alibi e vizio di motivazione con riferimento alla collocazione temporal dell’omicidio, alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale circa ricostruzione dei tempi verosimili del fatto e della corrispondente presenza della vittima nel luogo ove l’omicidio risulta avvenuto alla luce della chiamata in correit del collaboratore.
Ricostruzione, che ha riguardo sia alle indicazioni accusatorie che alle prospettazioni difensive, sviluppate con i motivi di appello, circa sia la tempistica ch la sussistenza di un alibi incongruo piuttosto che falso.
La Corte territoriale offre – a p. 18 della sentenza in esame – una dettagliata, logica e coerente ricostruzione dei tempi dei fatti.
Premette che COGNOME non è mai stato preciso nell’indicare l’ora in cui sarebbe avvenuto l’omicidio, anche perché ne parla cinque anni dopo. Rileva che proprio tale indeterminatezza consente di risolvere le apparenti discrasie tra la ricostruzione del collaboratore e i dati che emergono dalle altre fonti di prova, in particolare dichiarazioni rese dal teste COGNOME. Osserva a tale riguardo che quest’ultimo parla di un intervento sul registratore di cassa, eseguito la mattina dell’omicidio, presso la Car RAGIONE_SOCIALE di NOME dalle 9.30 e durato circa un’ora/un’ora e mezza, e che, pertanto, non è vero quanto sostenuto dalla difesa che detto tecnico aveva finito alle 10.30 e doveva a quell’orario già avere incontrato NOME, poiché tale intervento potrebbe essersi protratto fino alle 11.00, in considerazione delle stesse dichiarazio tecnico, che riferisce di avere dovuto spiegare tutto poi al secondo titolar sopraggiunto, che aveva voluto anche modificare l’intestazione dello scontrino. Rileva la Corte che sicuramente, per quanto emergente dal tabulato del cellulare di NOME, lo stesso era vivo fino alle 9.38 e che in tale orario NOME non era con lui che era già presente nel garage di COGNOME, agganciando una cella attigua a quella agganciata dal cellulare di NOME COGNOME che agganciava una cella corrispondente a casa di NOME. Rilevano, quindi, i Giudici di appello che tra le 9.38 e le 11.00 NOME aveva avuto tutto il tempo di raggiungere il garage, tenere fermo NOME mentre COGNOME e COGNOME gli stringevano il filo da muratore al collo, uccidendolo, di portare la Golf de
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vittima da COGNOME e di tornare da Desio a COGNOME, presso la RAGIONE_SOCIALE per incontrare il tecnico del registratore di cassa e farsi spiegare quanto aveva fatto, come ricordato dallo stesso tecnico (COGNOMECOGNOME, sentito come testimone. Il fatto che non sia stato spiegato come COGNOME sia ritorNOME da Desio a COGNOME non scalfisce la credibilità della versione del collaboratore poiché COGNOME riferisce di avere solo visto l’imputat allontanarsi con le chiavi dell’auto di COGNOME previo ordine di COGNOME di farla sparire, apparendo del tutto verosimile che per il ritorno NOME abbia trovato un passaggio in auto per tornare a COGNOME in tempo utile per incontrare NOME.
La sentenza si confronta, poi, anche col rilievo difensivo fondato sulla conversazione delle 10.08 nella NOME NOME cerca NOME parlando con COGNOME, che non avrebbe avuto senso se fosse già stato da lui, come sostenuto dal difensore che cerca di anticipare quanto possibile l’omicidio; e osserva che è, invece, possibile che l’imputato sia arrivato da NOME poco dopo.
Rileva, poi, la sentenza che la sicura collocazione temporale dell’omicidio tra le 9.38 e le 10.15 consente di valutare l’inconsistenza dell’alibi di NOME.
Sul punto la Corte territoriale rinnova la valutazione di falsità dell’alibi già propria della decisione del riesame, che in sede di rinvio era investita della valutazione dell’alibi (se incongruo o falso; e, in questo secondo caso, idoneo a costituire riscontro individualizzante della chiamata in correità del collaboratore), confermata dalla Corte di cassazione in sede cautelare (con sentenza del 2/12/2021) che ha ritenuto corretto il giudizio di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni etero-accusatorie di NOME COGNOME.
In particolare, la Corte evidenzia che ciò che qualifica con certezza l’alibi d COGNOME come falso è la dichiarazione resa quella mattina dal ricorrente a COGNOME (emergente dalla conversazione intercettata tra quest’ultimo e COGNOME) circa il fatto che stesse andando in Posta ben prima che, a seguito dell’intervento del tecnico del registratore di cassa, fosse sorta la necessità di inviare la raccomandata all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate (peraltro smentita dal teste COGNOME) e ciò a dimostrazione del fatto di dovere trovare una giustificazione per nascondere al socio la circostanza che si stesse recando nel box dove era stato convocato da COGNOME e dove sarebbe stato ucciso COGNOME.
La Corte, inoltre, sottolinea che la falsità dell’alibi si evince anche da produzione delle ricevute delle operazioni, che dagli accertamenti effettuati subito dopo tale produzione risultano essere state compiute in Posta nel pomeriggio del 15 gennaio 2013, conservate per sette anni e allegate a memoria difensiva depositata nel maggio 2020, solo dopo che NOME aveva raggiunto la certezza che non fosse possibile risalire all’esatto momento in cui tali operazioni erano state compiute e,
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dunque, solo dopo aver raggiunto la certezza di non poter venire smascherato (come emerso dalle parole stesse dell’imputato all’udienza del 25 marzo 2022 davanti alla Corte di assise).
Rileva detta Corte come non sia condivisibile la tesi difensiva volta a svuotare di pregnanza e di preordinazione le dichiarazioni dell’imputato circa i suoi movimenti della mattina dell’omicidio, in ragione della NOME la ricostruzione offerta da COGNOME nell’interrogatorio al P.m. in data 12 giugno 2020, successivo a tale produzione, sarebbe frutto di ricordi offuscati ovvero di mere supposizioni. A tale riguardo osserva che in quella sede, come da lettura della trascrizione integrale dell’atto, COGNOME non si è limitato vagamente ad affermare di ricordare forse di essersi recato in Posta la mattina dei fatti, ma ha fornito un’articolata e diffusa spiegazione circa l’assolu necessità di recarsi ivi mentre in negozio era ancora presente il tecnico del registratore di cassa per consegnargli la ricevuta di spedizione della raccomandata all’Ufficio delle Entrate (circostanza smentita, come già si è detto, dal teste COGNOMECOGNOME
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici circa sia tempistica dei fatti che la falsità dell’alibi, è evidente l’infondatezza delle dogli difensive di cui ad entrambi i motivi sopra riportate, ai limiti dell’inammissibi laddove ancora una volta offrono una ricostruzione alternativa dei fatti e addirittura a fronte del giudicato sull’alibi falso, ritornano sull’alibi incongruo.
1.3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso sul vizio di motivazione in relazione al giudizio di credibilità intrinseca del chiamante in correità con riferimen al rapporto tra NOME COGNOME e NOME e alla disponibilità del box in cui è avvenuto l’omicidio in capo al primo.
E ciò alla luce delle ampie e logiche argomentazioni della sentenza di appello circa i rapporti tra i due, la convocazione di NOME ad opera di COGNOME e la disponibilità del box da parte di quest’ultimo, argomentazioni la cui tenuta motivazionale non risulta scardinata dalle censure di cui al suddetto motivo, nei termini sopra riportati, in parte in fatto e anche generiche.
Invero, quanto ai rapporti tra i due, sottolinea la sentenza in esame che il fatt che le dichiarazioni di COGNOME circa l’intestazione fittizia a NOME della RAGIONE_SOCIALE non siano state riscontrate non priva per ciò stesso di credibilità le propalazioni d collaboratore, né ha una qualche diretta incidenza nella ricostruzione dell’omicidio COGNOME; inoltre, che i 35 contatti telefonici fra NOME e COGNOME, tracciati sulle utenze regolari a loro in uso dopo l’omicidio di NOME, è dato certamente interpretabile nel senso di una notevole contiguità e consuetudine, non risolvibile, come cerca di fare la difesa, solo con la necessità di COGNOME di approvvigionarsi di pezzi di ricambio per l’auto della moglie.
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Quanto alla convocazione da parte dì COGNOME a COGNOME dei complici riferita da COGNOME, la Corte, a fronte del rilievo difensivo secondo cui non ci sarebbe alcuna evidenza in tal senso nei tabulati telefonici, fa riferimento alle dichiarazioni di COGNOME secondo cui sia lui che COGNOME possedevano una pluralità di utenze e di schede che venivano poi buttate e al fatto che egli non era in grado di indicare con precisione l’utenza su cui aveva ricevuto la convocazione e l’utenza in uso a COGNOME da cui era partita la convocazione, e secondo cui anche il fratello aveva in uso tre utenze di cui una era sempre nuova, perché veniva cambiata ogni quindici giorni. E rileva che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l’assenza di riscontri di contatti sul utenze notoriamente in uso ai suddetti nella mattina dell’omicidio non può assumere alcun valore probatorio, anche considerate la caratura criminale di tutti i soggett coinvolti, nonché la circostanza che il cellulare risaputamente in uso a COGNOME, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale all’epoca del fatto e dunque ben consapevole di essere attenzioNOME dalle forze dell’ordine, la mattina dei fatti generava il primo contatto solo alle 12.45, che rende altamente probabile che fino a quell’ora, proprio per il fatto che aveva svolto attività ille COGNOME non avesse utilizzato l’utenza nota anche alle forze dell’ordine, ma altra non conosciuta e che veniva cambiata con facilità. Aggiunge che, se è vero che COGNOME non aveva mai in precedenza indicato che aveva in uso delle utenze usa e getta, è anche vero che non era mai stato preciso nell’indicare su NOME utenza avesse ricevuto la chiamata di COGNOME, come riferito dal teste COGNOME.
Circa la disponibilità in capo a COGNOME del box indicato da COGNOME, invece, la Corte evidenzia che ogni questione relativa alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME è superata in ragione del fatto che è lo stesso COGNOME ad ammettere in una lettera scritta il 18 marzo 2019 e inviata alla moglie COGNOME che il box oggetto d perquisizione in occasione del suo arresto, e cioè quello indicato da COGNOME come luogo dell’omicidio, era a lui in uso. Sottolinea, altresì, che tale circostanz confermata dal verbale di perquisizione in data 13 febbraio 2014, redatto in occasione dell’arresto del suddetto, nel NOME si dà atto che il box era in uso a COGNOME poiché vi era ricoverata la sua auto.
1.4. Anche il quinto motivo, denunciante violazione di legge in relazione alle richieste di integrazione probatoria, è infondato.
La Corte di appello argomenta al riguardo, richiamando l’ordinanza del 15 febbraio 2024 ed evidenziando l’intempestività di dette richieste (si vedano p. 13 e 14: in cui si fa riferimento alla preesistenza delle conversazioni intercettate oggett di richiesta, che ben avrebbero potuto essere prodotte nel giudizio di primo grado, o, ancora, con riguardo all’acquisizione degli interrogatori dei fratelli COGNOME avanti
altre autorità giudiziarie si fa leva sull’intempestività ai sensi dell’art. 468, comma bis cod. proc. pen.) e comunque la non decisività delle stesse.
Le doglianze difensive appaiono in ogni caso ai limiti dell’inammissibilità per genericità, in quanto, pur lamentando l’omessa rinnovazione istruttoria, non individuano conseguenti carenze motivazionali della sentenza impugnata (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’appara motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello).
1.5. Infine, inammissibile è il sesto motivo, in quanto manifestamente infondato e aspecifico a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata sull’insussistenza di ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche invocate, facenti leva sul complessivo comportamento processuale di NOME e sulla predisposizione da parte dello stesso di un alibi falso.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il NOME l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna di NOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
w COGNOME Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. z . O O o cn i Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024. Ri 8, ( 1 ) Ti i 5 c o ig i