Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 11/11/1984
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del G.U.P di Bari del 5 aprile 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275359).
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643); ove nell’anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, il reddito annuale dei familiari convivent dev’essere computato tenendo conto del periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 2019, Rv. 276673).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e non contraddittoria, coerente coi principi affermati in sede di legittimità, ha sottolinea che, nonostante il ricorrente avesse successivamente dichiarato di convivere unicamente con la compagna e il figlio, questa situazione di fatto era in contrasto con quanto emergente dal certificato di residenza, atto anagrafico ufficiale, e non era stata altrimenti dimostrata.
In ordine all’elemento soggettivo, va poi ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277129).
Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale ribadisce la totale mancanza di prova della asserita
difformità tra quanto documentato dalle certificazioni anagrafiche e quanto afferm dall’imputato, che aveva scelto il rito abbreviato rendendo così utilizzabili tutt di indagine.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.