Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22667 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il 03/02/1955
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale egli
era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 497
e 640 cod. pen.;
bis rilevato che, con un unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge in
relazione all’art. 49, cod. pen. in ragione del carattere grossolano del falso;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, non potendo la
Corte di cassazione procedere a una rivalutazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservato al
giudice di merito, né adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
(ex multis ritenuto, altresì, che il motivo sia manifestamente infondato, in quanto
prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di falsità materiale, «l’esclusione della punibilità si ha solo nell’ipotesi di una assoluta inidoneità dell’azione che renda impossibile e non solo improbabile l’evento costitutivo dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento» (Sez. 6, n. 2456 del 27/09/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186469 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025.