Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49657 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VENAFRO il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a ISERNIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VENAFRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di falsità materiale commessa dal privato, segnatamente per la contraffazione di una patente di guida (artt. 477, 482 cod. pen.), commesso il 16 febbraio 2018, per difetto d querela.
Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso immediato per cessazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) c quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen.) in quanto per il delitto in imputazione è prevista la procedibilità d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato: in effetti, il delitto in imputazione è procedibile d’ufficio.
Poiché il Procuratore generale distrettuale, legittimato ad appellare (cfr. artt. 59 comma 2, e 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, a proporre ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.), ha per l’appunto investito direttamente questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello di Campobasso (art. 569, comma 4, cit.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello Campobasso.
Così deciso il 13/07/2023.