Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47068 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47068 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11./202.2 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la seni:enza con cui la Corte d appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha assolto predetto dal reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. per non aver commesso il fatto ed rideterminato la pena per analogo reato concernente la falsificazione del tagliando di convalida della patente di guida;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità – è manifestament infondato in quanto il ricorrente, criticando il ragionamento inferenziale di cui alle pagg. della sentenza impugnata, ha contestato la conclusione raggiunta della Corte di merito sulla scorta di una pretesa disparità di approccio rispetto ala posizione dei coimputati, trascurand da una parte, che l’assoluzione dei predetti per il reato loro addebitato era stata pronunzi dal Giudice di prime cure e non dalla Corte di appello; dall’altra che non può pretendersi un simmetria nel ragionamento probatorio in presenza di situazioni di partenza diverse;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen.- è inammissibile perché n possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appel abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e g giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizi motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato per quanto attiene il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudi quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che il medesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quanto attiene la mancata esclusione della recidiva perché il giudice di merito ha fatto corre applicazione (cfr. pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cu valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull ar temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminog per la commissione del reato “sub iudice”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023.