Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESORACA il 05/11/1961
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto, nel resto, del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna di primo grado resa, nell’ambito di un giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 491 e 81 cod. pen. perché, secondo il capo di imputazione, “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un vantaggio, formava falsamente n. 6 effetti bancari dell’importo di euro 2.418,56 ciascuno, emessi il 19.10.2016 dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, apponendovi la dicitura per avallo NOME COGNOME e la sottoscrizione di COGNOME nella qualità di avallante, sottoscrizione disconosciuta dalla stessa”.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nonché travisamento probatorio da parte dello stesso in ordine alla ritenuta affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di falsità in titoli di credito.
Il FALBO premette che la pronuncia di condanna si è fondata sulle dichiarazioni rese dal sottoscrittore in via principale degli effetti cambiari, NOME COGNOME, dichiarazioni che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili anche in quanto corroborate da quelle rese dal socio dello stesso NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME.
In particolare, secondo quanto riferito dall’COGNOME, si erano accordati perché esso ricorrente acquistasse la società RAGIONE_SOCIALE della quale il primo era socio corrispondendo la somma di euro 40.000,00, anche mediante l’estinzione di una posizione debitoria della società nei confronti della SNAI. Pertanto il 19 ottobre 2016, egli avrebbe presentato presso l’ufficio del direttore vendite della rete RAGIONE_SOCIALE un assegno circolare di euro 3.000,00 e le cambiali di euro 15.000,00 con la firma di COGNOME COGNOME Aveva altresì rappresentato l’COGNOME che, nel corso dell’incontro poiché egli rappresentava ancora formalmente la società, gli era stato chiesto dal direttore della SNAI di presentare effetti cambiari a sua firma con la sottoscrizione solo per avallo della COGNOME, come era poi avvenuto.
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Di qui il ricorrente sottolinea che il racconto dell’COGNOME è in realtà smentito dalla documentazione decisiva agli atti del fascicolo, non considerata dai giudici di merito con conseguente di travisamento per omissione, poiché, con nota del 12 ottobre 2016 indirizzata alla società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE aveva già riportato le condizioni per la dilazione del credito, tra cui la specifica richiesta della sottoscrizione per avallo di NOME COGNOME e di sottoscrizione per accettazione del relativo allegato.
Inoltre, ed anche tale prova sarebbe stata oggetto di travisamento da parte di entrambe le decisioni intervenute nei gradi precedenti, le dichiarazioni dell’COGNOME non avrebbero trovato conferma in quelle di NOME COGNOME che aveva riferito che la società SNAI aveva preteso l’avallo delle cambiali, e che esse erano state sottoscritte da loro, che le avevano consegnate poi al FALBO perché le presentasse alla SNAI.
Di qui gli unici elementi di prova a carico di esso ricorrente sarebbero costituiti dall’aver intrapreso trattative per l’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE e dall’aver emesso un assegno circolare in favore della SNAI, elementi gravemente insufficienti per l’affermazione della sua responsabilità penale.
2.2. Con il secondo motivo, il COGNOME lamenta vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. per mancato riconoscimento in misura prevalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, sebbene l’ultimo fatto di reato ascrittogli fosse molto risalente nel tempo.
2.3. Mediante il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento gli artt. 81, 133 e 491 cod. pen. in relazione all’aumento di pena per la continuazione e alla determinazione della pena base per il reato ascritto al FALBO.
Deduce che nell’atto di appello aveva riferito che, senza una adeguata motivazione, la pena era stata determinata in primo grado in maniera sensibilmente superiore al minimo edittale.
La Corte territoriale aveva tuttavia valorizzato che la pena era stata determinata avendo riguardo alla continuazione tra più fatti di falsificazione, trattandosi di sei effetti cambiari, sebbene il Tribunale aveva applicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. senza fare riferimento all’art. 81 o alla continuazione tra i reati medesimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Occorre premettere che il vizio di travisamento della prova o di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME COGNOME Rv. 283370 – 01).
Nella più generale categoria del vizio in esame rientra anche l’evocato travisamento c.d. per omissione, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (ex ceteris, Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01; Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899 – 01).
Nella fattispecie concreta non si comprende, sotto un primo aspetto, in quale misura le dichiarazioni dell’Orlando siano contraddette dalla documentazione inviata la settimana precedente all’incontro dalla SNAI, con la quale si chiedeva la sottoscrizione per avallo della garante. Il postulare, in particolare, che l’aver riferito tale teste che solo nel corso dell’incontro del 19 ottobre 2016 la SNAI aveva richiesto la sottoscrizione degli effetti cambiari anche da parte sua quale creditore principale non è invero circostanza che si pone in contrasto decisivo con l’altra, al punto da determinare il dedotto travisamento c.d. per omissione.
E, d’altra parte, così come per le dichiarazioni del teste COGNOME il ricorrente non ha allegato la documentazione della SNAI ai fini di un esaustivo vaglio del dedotto vizio da parte di questa Corte.
Di qui le doglianze mosse dal COGNOME finiscono in realtà per sottendere la richiesta di una rinnovata valutazione delle prove, pur a fronte del ragionamento logico operato dalle pronunce di merito, rinnovata valutazione che è preclusa in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile, considerato che sin dal giudizio di primo grado, proprio il dato che l’ultimo precedente a carico del COGNOME era risalente nel tempo è stato valorizzato per bilanciare le circostanze nel senso dell’equivalenza.
3. Il terzo motivo è, invece, fondato.
Occorre considerare che l’art. 491, primo comma, cod. pen. stabilisce che «se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482».
Tale disposizione deve essere intesa, come suggerisce la formulazione letterale laddove si fa riferimento, da un lato, al testamento olografo e, da un altro, ad una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, nel senso che nel primo caso trovano applicazione le pene stabilite dalla prima parte dell’art. 476 cod. pen. e, nel secondo, quelle contemplate dall’art. 482 del medesimo codice.
Dunque, operando quest’ultima norma, la pena edittale è quella da uno a sei anni contemplata dall’art. 476 cod. pen. ridotta di un terzo, mentre la pena è stata determinata sul presupposto erroneo che il minimo edittale per il delitto contestato fosse di un anno e sei mesi di reclusione.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024
Il Consigliere COGNOME