Falsità in Atti Pubblici: Anche l’Alterazione della Data è Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un interessante caso di falsità in atti pubblici, chiarendo che anche la modifica di elementi apparentemente “accessori”, come la data, può integrare il reato. La pronuncia sottolinea come qualsiasi alterazione che incida sulla sfera di attestazione del pubblico ufficiale mini la fede pubblica, indipendentemente dalla natura, essenziale o formale, dell’elemento falsificato.
Il Caso in Esame: L’Alterazione di un Elemento “Accessorio”
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di falsità materiale commessa da privato. La condotta contestata consisteva nell’aver alterato la data di presentazione di un atto, un dettaglio che la difesa riteneva essere un elemento meramente “accessorio” e, pertanto, non idoneo a ledere il significato complessivo del documento e la fede pubblica.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso su tre punti fondamentali:
1. Mancanza di motivazione: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato sulla rilevanza dell’alterazione della data ai fini del significato dell’atto, considerandola un elemento secondario.
2. Violazione di legge: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Mancata riduzione della pena: Si denunciava una violazione di legge per la mancata ulteriore riduzione della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte sulla falsità in atti pubblici
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, rigettando tutte le argomentazioni difensive con motivazioni precise e nette.
L’Irrilevanza della Distinzione tra Elementi Essenziali e Accessori
Sul primo punto, la Corte ha definito il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, ai fini del reato di falsità in atti pubblici, non rileva la distinzione tra elementi essenziali e accessori quando la falsità ricade su requisiti formali e necessari dell’attestazione. Elementi come le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell’atto sono asseverati dal pubblico ufficiale e rientrano pienamente nella sfera di ciò che egli attesta come veritiero. Alterarli significa ingannare la fede pubblica. La Corte ha richiamato un precedente in cui era stata esclusa la configurabilità del “falso innocuo” per un notaio che aveva attestato falsamente il luogo di svolgimento di un’asta immobiliare.
Inammissibilità degli Altri Motivi di Ricorso
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati inammissibili. La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata respinta perché non era stata sollevata come motivo di appello, e la legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di presentare tale censura per la prima volta in sede di legittimità.
Infine, la doglianza sulla riduzione della pena è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte d’Appello aveva già applicato una pena inferiore a quella del primo grado, e non vi erano elementi per ritenere che tale riduzione non avesse già tenuto conto delle attenuanti generiche concesse.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine: la tutela della fede pubblica. La funzione di un atto pubblico è quella di provare con certezza i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il tempo, al pari del luogo e delle persone presenti, è un elemento costitutivo di questa certezza. La sua alterazione compromette l’affidabilità dell’atto stesso, inducendo in errore chiunque vi faccia affidamento.
La Corte ha quindi stabilito che la natura ingannatoria dell’alterazione non dipende dall’importanza sostanziale dell’elemento modificato, ma dal fatto che esso rientri nell’ambito dell’attestazione pubblica. Di conseguenza, non si può parlare di “falso innocuo” quando la modifica riguarda un dato, come la data, la cui veridicità è garantita dal pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la decisione ribadisce il rigore formale del processo penale. Le eccezioni e i motivi di impugnazione devono essere sollevati nei tempi e nei modi previsti dalla legge. L’omessa deduzione di un motivo in appello ne preclude la proponibilità in Cassazione, garantendo così l’ordine e la progressione del giudizio.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio fondamentale in materia di reati contro la fede pubblica: qualsiasi alterazione di un atto che riguardi fatti attestati da un pubblico ufficiale è potenzialmente idonea a integrare il delitto di falso. La distinzione tra elementi “accessori” e “essenziali” è irrilevante se la modifica incide sulla verità di ciò che viene certificato. Questa pronuncia serve da monito sulla serietà e l’intangibilità degli atti pubblici e conferma che anche la modifica di un dettaglio apparentemente minore, come una data, può avere gravi conseguenze penali.
Alterare la data su un atto pubblico è considerato reato di falso?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’alterazione della data integra il reato di falso, in quanto il tempo è un requisito formale e necessario dell’attestazione del pubblico ufficiale, la cui veridicità è tutelata penalmente.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, l’ordinanza stabilisce che questo motivo di ricorso è inammissibile se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello, in conformità con quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa accade se la Corte d’Appello ha già ridotto la pena rispetto al primo grado?
Se la Corte d’Appello ha già ridotto la pena, si presume che tale riduzione tenga già conto delle circostanze attenuanti generiche concesse. Un ulteriore motivo di ricorso su questo punto, secondo la Cassazione, è manifestamente infondato se non vengono forniti elementi specifici che dimostrino il contrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato.
Rilevato che il primo motivo di ricorso-che denunzia la mancanza di motivazione quanto al giudizio di rilevanza dell’alterazione ai fini del significato dell’atto – è manifesta infondato, in quanto la Corte d’Appello, nella sua valutazione della portata decettiva del fal sulla pubblica fede, ha ragionato sulla natura ingannatoria dell’alterazione della data del presentazione (si veda, sul punto, pag.2 del provvedimento impugnato). A questo riguardo, quando la falsità riguardava elementi “accessori” dell’atto, ma pur sempre rientranti nella sfe attestativa del P.U. che l’aveva redatto, Sez. 5 n. 16012 del 28/02/2025, COGNOME, Rv. 287917 01 ha sancito che è configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade che su contenuti alla prova dei quali l’atto è specificamente destinato, anche su requisiti form e necessari dell’attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell’a asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del fa innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l’esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobilia presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto – non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla mancata riduzione della pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche e difetto di motivazione sul punto – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha individuato una pena inferiore a quella stabilita dal Tribunale e rispetto quale nulla lascia ritenere che essa non sia stata indicata già al netto della riduzione per circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025.