Falsità ideologica: quando il ricorso è inammissibile
Il tema della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico rappresenta un ambito delicato del diritto penale, dove la precisione delle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione gioca un ruolo centrale. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso significativo che sottolinea l’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi giudiziari.
Analisi del caso di falsità ideologica
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per la violazione dell’art. 483 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole nei precedenti gradi di giudizio per aver attestato falsamente fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la mancata applicazione dell’obbligo di proscioglimento immediato previsto dal codice di procedura penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso focalizzandosi sulla sua struttura argomentativa. La decisione è stata netta: il ricorso è inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non rispondesse ai criteri minimi di ammissibilità richiesti dall’ordinamento, in particolare per quanto riguarda la pertinenza dei motivi rispetto alla sentenza impugnata.
L’importanza della specificità nel reato di falsità ideologica
Un elemento cruciale emerso dalla sentenza riguarda il concetto di specificità dei motivi. Nel diritto penale, non è sufficiente invocare una violazione di legge in termini teorici. È necessario dimostrare come tale violazione si sia concretizzata nel caso specifico, contestando puntualmente le motivazioni fornite dai giudici di merito. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a formulare critiche astratte, rendendo impossibile per la Cassazione un vaglio nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla rilevata genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’unico motivo presentato, pur richiamando l’art. 129 c.p.p., si esauriva in affermazioni prive di un reale aggancio con la fattispecie concreta. La giurisprudenza consolidata richiede che il ricorso indichi con precisione i punti della decisione impugnata che si considerano errati e le ragioni di diritto che giustificano la censura. La mancanza di questo nesso logico-giuridico determina inevitabilmente l’inammissibilità, poiché il giudice di legittimità non può sostituirsi alla parte nell’individuazione delle critiche.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali che impongono la determinatezza dei motivi. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna per falsità ideologica, ma anche l’onere economico delle spese processuali e il versamento di una somma consistente alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa e puntuale, specialmente quando si affrontano reati che coinvolgono la fede pubblica.
Quando un ricorso per falsità ideologica viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, astratti e non contestano in modo specifico i punti della sentenza di condanna riferiti al caso concreto.
Cosa comporta la mancanza di specificità nei motivi di ricorso?
La mancanza di specificità impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione, portando alla dichiarazione di inammissibilità e alla conferma della condanna.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 483, comma 1, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023