Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1282 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1282 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art 483 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve considerarsi alla stregua di un atto pubblico, nello specifico come atto preparatorio, alla luce di una nozione di atto pubblico più ampia di quella civilistica e comprendente, pertanto, anche gli atti preparatori, gli atti interni d’ufficio e gli att corrispondenza tra uffici;
Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è manifestamente infondato. L’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre l’istanza, infatti, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., in quanto permane in capo a quest’ultimo l’onere di informarsi sui presupposti e sugli adempimenti richiesti dalla legge, che, nel caso di specie, non presenta inoltre connotati di criticità tali da ipotizzare un possibile caso di ignoranza inevitabile;
Rilevato che il terzo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che il quarto motivo, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice
di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si proced e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”. Nel caso di specie, infatti, i plurimi precedenti del ricorrente sono indice di peculiare capacità criminale e accentuata pericolosità sociale;
Ritenuto che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero le modalità della condotta tenuta dal ricorrente e la capacità a delinquere desumibile dai suoi precedenti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025