Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51126 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51126 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg assenza di motivazione riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato – è infondato in quanto il reato non risulta prescritto prima della sentenza di appello, giacché prescrizione è maturata il 4 marzo 2023 (decorsi sette anni e sei mesi dal commesso reato), quindi dopo la sentenza impugnata;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg quanto alla mancanza di motivazione in merito all’elemento soggettivo e “motivazione frettolosa” in merito all’elemento oggettivo – e il quarto motivo di ricorso – che denunzia vi di motivazione quanto al vaglio delle risultanze processuali – sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli ciià dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il terzo e il quinto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vi motivazione – sono del tutto generici;
Rilevato che il sesto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta «mancata assunzione d prova decisiva, violazione di legge e eccesso di potere» – sviluppa argomentazioni prive di univocità critica, in quanto valorizza, senza ancorarlo ad alcuna censura specifica, comportamento collaborativo del prevenuto;
Rilevato che il settimo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto all’applicazione di una pena gravosa rispetto al fatto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudic
quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.