Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50352 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 26 maggio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico e, ritenuta la recidiva qualificata, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., è inammissibile in quanto, nella parte in cui si lamenta l’applicazione della recidiva, consiste in un motivo nuovo inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, mentre nel resto il motivo è generico;
che stante l’inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato eventualmente maturata anche anteriormente alla data della sentenza di appello, perché l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione
del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.