Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6548 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6548 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 74/2026
NOME COGNOME
UP Ð 16/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 13 maggio 2025 della Corte dÕappello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
udito il difensore dellÕimputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕaccoglimento del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 81, 479 cod. pen., perchŽ, nellÕesercizio delle sue funzioni di segretario generale del Comune di Cuneo, avrebbe falsamente attestato, presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, che le firme in calce alle dichiarazioni allegate al ricorso art. 700 cod. proc. civ. (promosso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE) erano state apposte alla sua presenza, essendosi, invece, limitato a chiedere a ciascuno di essi, dopo averne verificato lÕidentitˆ, la soggettiva riferibilitˆ.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di due motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo deduce la manifesta illogicitˆ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo alterato, l’autentica apposta dallÕimputato, nŽ il significato dell’atto, nŽ la sua funzione documentale. La circostanza che sia stata comunque accertata la riferibilitˆ soggettiva delle firme dei sottoscrittori, sostiene la difesa, è idonea ad incidere sullÕoffensivitˆ della condotta e non solo sulla concreta gravitˆ del fatto. La riferibilitˆ certa delle sottoscrizioni, il loro contenuto mai messo in discussione, la data dell’autentica, lungi dall’essere circostanze estranee alla sussistenza del fatto, come sostenuto nella sentenza impugnata, sono in realtˆ gli elementi dai quali desumere l’incidenza, o meno, dell’ sul contenuto dell’atto formato e sulla sua funzione documentale.
2.2. Il secondo attiene, invece, alla motivazione addotta per giustificare la ritenuta inapplicabilitˆ dellÕart. 131cod. pen., fondata, sostiene la difesa, su argomenti incoerenti con la formulazione normativa. Illogico sarebbe il richiamo operato dalla Corte di merito alle ragioni per le quali la stessa Corte ha ritenuto di non considerare innocuo il falso contestato all’imputato (poichŽ, cos’ argomentando, il falso “non innocuo” non sarebbe mai sussumibile tra le ipotesi di particolare tenuitˆ); illogico anche il riferimento alla pluralitˆ di condotte poste in essere dallÕimputato (dato palesemente contrastante con lÕunicitˆ del contesto spazio-temporale e l’occasionalitˆ della condotta); illogico, in ultimo, il riferimento allÕintensitˆ del dolo (dato che, seppur rilevante in punto quantificazione della pena, non incide sulla tenuitˆ o meno del fatto) e lÕomessa valutazione dellÕinesistenza di una effettiva lesione sia dellÕinteresse pubblico, sia di quello privato (tantÕè che le istanze risarcitorie sono state rigettate).
Il primo motivo è infondato, incidendo la condotta di falso contestata allÕimputato sia sul significato dell’atto, sia sulla sua funzione documentale.
1.1. Il falso è (e, quindi, penalmente irrilevante) se cade su una parte dellÕatto assolutamente priva di valenza probatoria (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, COGNOME, Rv. 18513201; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245) e, quindi, se è inidoneo ad incidere sulla funzione probatoria e documentale dellÕatto stesso; inidoneitˆ che deve essere assoluta ed accertata
, a prescindere dalla circostanza che la falsitˆ possa o meno essere verificata attraverso i successivi controlli previsti dallÕordinamento. Il documento, in altri termini, pur alterato o attestante il falso, non è idoneo a pregiudicare lÕinteresse protetto solo quando la falsitˆ non incide sulla capacitˆ dellÕatto di assolvere alla propria funzione probatoria; e lÕinnocuitˆ si valuta non in base allÕuso concreto del documento, ma Ð – con riguardo alla sua attitudine a ledere la fede pubblica, bene protetto dai delitti di falso (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936).
1.2. Ebbene, lÕautentica di firma, secondo lÕesplicita definizione contenuta nellÕart. 2703 cod. civ., si sostanzia proprio nellÕattestazione oggetto del falso: che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa verifica dellÕidentitˆ della persona che sottoscrive; ed è proprio la personale percezione delle circostanze attestate a giustificare quella particolare fede che assiste la provenienza della firma, della quale lÕautentica Òfa piena prova fino a querela di falsoÓ (art. 2702 cod. civ.).
SicchŽ sostituire tale personale percezione con le dichiarazioni rese da ciascun sottoscrittore non solo significa incidere sul nucleo centrale del potere certificatorio e attestativo attribuito al pubblico ufficiale, ma significa svuotare di significato lÕautentica (che, per come si è detto, su tale adempimento si articola), alterando la funzione probatoria e documentale dellÕatto posto in essere.
2. Infondato anche il secondo motivo.
2.1. L’art. 133cod. pen. (nella formulazione vigente ) delinea l’ambito applicativo dell’istituto ricollegandosi allÕastratta gravitˆ del reato (desunta dalla pena edittale), alla concreta lesivitˆ del fatto (valutata – ai sensi dell’articolo 133, primo comma Ð in considerazione delle modalitˆ della condotta, dellÕentitˆ del danno o del pericolo) e alla non abitualitˆ del comportamento.
Una valutazione che, presupponendo un apprezzamento in fatto, è riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimitˆ se giustificata alla luce di una struttura argomentativa immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del
17/12/2015, Rv. 265685); onere motivazionale, peraltro, che impone solo l’indicazione degli elementi di valutazione che si ritengono rilevanti, senza la compiuta disamina di ogni altro elemento astrattamente rilevante (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).
2.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha escluso lÕapplicabilitˆ della norma invocata dalla difesa in considerazione, oltre che della pluralitˆ di condotte assunte dallÕimputato (avendo autenticato tredici sottoscrizioni), anche dellÕelevato grado di adesione psicologica al fatto illecito commesso. E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudizio in ordine alla tenuitˆ del fatto impone, oltre allÕapprezzamento delle particolari modalitˆ della condotta, anche la valutazione dell’intensitˆ del dolo e del grado della colpa, penetrando anche l’elemento soggettivo del reato nella tipicitˆ oggettiva della fattispecie (Sez. U., Tushaj, cit., in motivazione).
La motivazione esiste, non è nŽ contraddittoria, nŽ manifestamente illogica e, pertanto, in questa sede insindacabile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Nulla pu˜ essere liquidato in favore della parte civile in mancanza di una esplicita richiesta (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 16 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME