Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40517 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 7 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (fatto commesso a Policoro il maggio 2016);
che in data 15 settembre 2023, il suo difensore ha depositato in Cancelleria, tramite EMAIL, memoria esplicativa delle ragioni di censura già dedotte con i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo ed il secondo motivo, che denunciano anche sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea valutazione delle prove e la mancata integrazione del reato per assenza dell’elemento soggettivo, sono generici e non consentiti in questa sede, perché, oltre a presentarsi come meramente riproduttivi dei rilievi di gravame, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, in cui è stato evidenziato come la prova del dolo fosse ritraibile dalla circostanza che nel modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà fosse contenuta l’avvertenza circa le conseguenze penali cui si esponeva chi avesse reso false dichiarazioni), sono affidate a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione, in sostanza, tra diverse ricostruzioni del fatto: e ciò, anche mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento, ancorché si tratti di operazione quivi preclusa, tanto più in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti;
che il terzo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuit richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso l’applicazione dell’istituto in questione alla luce delle modalità della condotta, del danno cagionato alla Pubblica Amministrazione ed alla procedura di evidenza pubblica, dell’intensità del dolo e della scaltrezza dimostrata dall’imputato e della mancanza di resipiscenza rispetto a quanto commesso);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il consigle estensor
Il President