Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8532 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8532 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2084/25 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato, in data 2 ottobre 2025, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa in data 9 marzo 2022, che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 99 co. 4 95 D.P.R. 115/2002 poiché l’imputato era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio sulla base di autocertificazioni non veritiere, nelle quali veniva attestat reddito inferiore a quello effettivamente percepito.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello sollevando due motivi di ricorso: con il primo motivo lament l’erronea applicazione della legge penale nonché carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che l’anno da tenere in considerazione ai fini de richiesta di ammissione al patrocinio fosse il 2017, e non il 2016, e che la Corte territor avesse motivato in modo contradditorio circa il parametro da considerare ai fini dell’individuazione dell’anno i cui redditi erano da dichiarare; con un secondo motiv lamenta la carenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine al sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli, nonché carenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione agli elementi fondanti la prova del dolo.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è riproduttivo di doglianze respinte 0 dalla senten impugnata con congrua motivazione. La Corte di merito, infatti, ha chiarito che l’imputat avrebbe dovuto considerare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, reddito relativo all’anno 2016, avendo l’imputato depositato l’istanza il 19 giugno 201 Nel caso di specie, infatti, si sarebbe dovuto tenere conto del reddito annuo di cui foss già decorso il termine di presentazione, ossia il 2016, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di impos 2017. Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell consolidata giurisprudenza secondo cui l’ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai f dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell’ art. 76 DPR n.115/2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, è decorso il termine ultim per la presentazione (Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024, COGNOME, Rv. 287208 ), salvo che, quando l’istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già sta effettivamente presentata (01; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073-
01; Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177). Il ricorrente non ha mai dedotto, né dimostrato, di aver già presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’a 2017 al momento del deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio.
Il secondo motivo è anch’esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat dai giudici di merito nella sentenza impugnata. In ordine alla sussistenza dell’element soggettivo del reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, la Corte di appello pone in eviden che, dagli accertamenti effettuati, era risultato che l’imputato nell’anno 2016 ave percepito un reddito da lavoro nonché emolumenti INPS pari ad euro 11.044,00 e ciononostante aveva poi volontariamente sottoscritto un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito di gran lunga inferiore. E’ pertant logicamente ineccepibile l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui il ricorren non poteva non essere consapevole del reddito da lui stesso percepito.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026.